Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 1
L'art. 460, comma quinto, cod.proc.pen. - il quale, nel testo novellato dall'art.37, comma secondo, lett. b), della legge 16 dicembre 1999 n. 479, prevede che nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo, il reato è estinto qualora, entro i termini stabiliti, il condannato non commetta altri reati - trova applicazione, trattandosi di norma da considerare di natura sostanziale, anche con riguardo a decreti divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della novella, ed i termini anzidetti decorrono, anche in tale ipotesi, dalla data dell'esecutività.
Commentario • 1
- 1. Decreto penale di condanna, estinzione, riabilitazione, natura sostanzialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2004, n. 27988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27988 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 20/05/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 823
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 034327/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AK RI DR N. IL 14/05/1968;
avverso ORDINANZA del 18/12/2002 GIP TRIBUNALE di PADOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
lette le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 18.12.2002, il Gip tribunale di Padova rigettava la richiesta di declaratoria di estinzione, ai sensi dell'art. 460 co. 5 c.p.p., dei reati di cui al decreto di condanna 22.09.1995 nei confronti di AK AB OD, divenuto esecutivo il 12.12.1995.
Afferma, invero, che l'art. 460 co. 5 c.p.p. è norma processuale ma va applicata anche per i decreti divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della legge 16.12.1999 n. 479, il cui art. 37 co. 3 lett. b) ha modificato l'articolo in questione. Il rigetto dell'istanza è fondato, tuttavia, sulla convinzione che il termine a quo per il calcolo del periodo necessario all'estinzione venga a coincidere, per i decreti divenuti esecutivi precedentemente, con la data di entrata in vigore della summenzionata legge e non con l'esecutività del decreto, sicché il termine quinquennale non sarebbe decorso.
Il ricorrente AK contesta, invece, la qualificazione come processuale della nuova disposizione (art. 460 co. 5) ed indica, poi, come termine a quo il momento in cui il decreto ha acquistato esecutività.
Chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
Il ricorso deve trovare accoglimento siccome fondato. Anzitutto ritiene questa Corte che la disposizione dell'art. 460 co. 5 c.p.p. (come modificata dalla l. n. 479/99) abbia natura non processuale ma sostanziale, poiché incide sulla stessa esistenza del reato determinandone l'estinzione.
Tanto chiarito, la tesi propugnata dall'ordinanza impugnata circa la decorrenza del termine dall'entrata in vigore della nuova disposizione, non solo risente dell'erronea qualificazione della norma come processuale, quanto crea un dies a quo del tutto artificioso in mancanza di una norma transitoria.
Poiché la legge non consente di distinguere tra decreti penali divenuti esecutivi prima o dopo la sua entrata in vigore, coerenza con la natura sostanziale della prevista estinzione del reato impone di considerare, anche per i primi, il termine a quo naturale cioè l'esecutività del decreto.
Ulteriore argomentazione va tratta dalla circostanza che nessuna disparità di trattamento deriverebbe da tale interpretazione, laddove -viceversa- l'adozione di un dies a quo successivo comporterebbe l'allungamento dei termini per i condannati con decreti divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della legge. Poiché, dunque, il termine dei cinque anni era decorso già alla data dell'impugnata ordinanza, si impone la declaratoria di estinzione del reato di cui al decreto penale 22.09.1995 esecutivo il 12.11.1995, assieme all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, poiché il reato è estinto ex art. 460 co. 5 c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2004