Sentenza 8 ottobre 1998
Massime • 1
Per integrare la condotta materiale del reato di favoreggiamento reale, previsto dall'art. 379 cod. pen., è sufficiente il semplice aiuto all'autore di un reato finalizzato da parte di costui al conseguimento dell'utilità illecita, indipendentemente dal fatto che il favoreggiato riesca effettivamente a conseguire il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. (La Corte, nella specie, ha ritenuto che ricorresse l'ipotesi del reato di favoreggiamento reale, consumato e non tentato, nella condotta di un soggetto che aveva aiutato altra persona ad assicurarsi il parziale provento della vendita di refurtiva facendole accendere depositi vincolati a nome di un terzo ignaro, e così cercando di impedire l'assoggettamento delle somme a sequestro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/1998, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dai Sig.ri Udienza pubblica
Dott. Luciano DI NOTO - Presidente del 8.10.1998
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Luciano DERIU - Consigliere N. 1285
Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Tito GARRIBBA - Consigliere N. 9426-98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN IC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 5.12.1997. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Mario FRATICELLI, il quale concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv.to Rodolfo Pamberini Rongenet in sostituzione dell'avv.to Ugo FREZZA.
La CORTE osserva:
Con sentenza del 23.3.1994 il Pretore di Lucca, ritenuto AN IC responsabile del reato di cui all'art. 379 cod. pen., per avere aiutato DE RC ME ad assicurarsi il parziale provento della vendita di refurtiva sottratta alla "MICHI e figli s.p.a.", impedendone l'assoggettamento a sequestro, facendo accendere, presso la filiale di Lucca della Banca STEINAUSLIN, a nome di terzo e all'insaputa dello stesso, i depositi vincolati "Giampaolo I", n. 41070/39 per lire 200.000.000, "Giampaolo II", n. 41071/40 per lire 300.000.000, e un deposito di risparmio libero "Giampaolo III" per lire 98.488.116, ciò realizzando con la utilizzazione di dati e documenti personali di EL RR LO, a lui affidati per prestazioni professionali in materia commerciale e fiscale -, lo condannava alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di dieci mesi di reclusione in continuazione con quella inflitta con sentenza n. 11/94 dello stesso Pretore. Assolveva il AN IC e il DE RC ME dal reato di cui all'art. 640 cod. pen. perché il fatto, in imputazione a tale titolo, non costituisce reato. A seguito di impugnazione del Pubblico Ministero avverso l'assoluzione degli imputati dal reato di truffa e di quella del AN, che si doleva dell'affermazione di responsabilità per il reato di favoreggiamento reale e, comunque, dell'entità della pena determinata a seguito del diniego delle attenuanti generiche, la Corte d'Appello di Firenze, con decisione del 5.12.1997, confermava integralmente la sentenza appellata.
Ricorre per cassazione AN IC e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., denuncia la sentenza impugnata per più motivi.
Con il primo, deduce la violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., essendo stato riconosciuto il nesso di continuazione del reato in imputazione con altro oggetto della condanna di cui alla sentenza del Pretore di Roma, del 5.1.1994, n. 11/94, non definitiva al momento della pronuncia della sentenza ora impugnata.
È evidente la carenza di interesse dell'imputato all'impugnazione, poiché il riconoscimento della continuazione del reato in imputazione con altro giudicato più grave in altro procedimento ha operato in suo favore, con l'applicazione di una pena ridotta singolarmente considerato. Peraltro, la doglianza, in punto di continuazione: a) non è stata dedotta con i motivi di appello;
b) è manifestamente infondata sotto il profilo della violazione di legge, poiché b1) il vincolo di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. Ben può essere riconosciuto tra i reati oggetto di sentenze non definitive, b2) non sussiste obbligo alcuno per il giudice di sospensione o di riunione di procedimenti pendenti in fasi di giudizio diverse.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 62bis cod. pen. E, comunque, il vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche.
La doglianza è manifestamente infondata.
"Nel giudizio sulla concedibilità delle attenuanti generiche nel caso di reato continuato il giudice ha il più ampio potere discrezionale, nell'esercizio del quale può prendere in considerazione le caratteristiche del singolo fatto-reato isolatamente considerato, se si tratti di circostanze di fatto riguardanti specificamente ed esclusivamente il singolo fatto, ma, in caso contrario, ben può procedere ad una valutazione globale del complesso dei fatti in continuazione, essendo anzi evidente che è tale valutazione globale a consentire di accertare aspetti fondamentali ai fini del menzionato giudizio, come la capacità a delinquere, l'intensità del dolo, la condotta del rea antecedente, contemporanea e susseguente al singolo fatto, e cosi via dicendo:
elementi tutti rilevanti nell'individuazione della congrua pena per il "fatto più grave" ex art. 81 comma 2 c.p. e per i fatti in continuazione", (Cass., SS.UU. 1996, ric. Panigoni). Nel caso di specie la Corte d'Appello ha concretamente valutato, richiamandole con esplicita motivazione, la gravità del fatto e le modalità di comportamento del reo, indici della capacità a delinquere, ai fini dell'esclusione di incidenza in relazione all'aumento di pena per il reato satellite.
Con il terzo e ultimo motivo, infine, il AN deduce la violazione degli artt. 49 e 379 cod. pen. per avere la Corte ritenuto sussistere l'azione di favoreggiamento, nonostante che la stessa fosse stata resa impossibile per l'intervenuto sequestro dei beni da parte della polizia giudiziaria.
Anche tale doglianza è manifestamente infondata.
Legittimamente la Corte d'Appello ha qualificato il fatto di favoreggiamento reale come reato consumato e non quale tentativo di reato, in quanto, basta il semplice aiuto all'autore di un reato finalizzato al conseguimento da parte di costui dell'utilità illecita per integrare il sostrato di condotta materiale richiesto dall'art. 379 cod. pen., indipendentemente dal fatto che il favoreggiato riesca effettivamente a conseguire il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.
Appare evidente che la res furtiva, nel caso di specie, era stata dall'imputato sistemata in condizioni di difficile di reperibilità e di esclusivo utilizzo da parte del DE RC ME e quindi in condizioni tali da favorirne il definitivo possesso, ciò in contrasto con l'interesse dello Stato di impedire il conseguimento del vantaggio derivante all'agente dall'azione criminosa. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di lire 1.000.000, ritenuta di giustizia, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999