Sentenza 16 maggio 2012
Massime • 1
Il P.M. che intende impugnare con appello cautelare l'ordinanza con cui il G.i.p. abbia revocato una misura custodiale senza richiedere il suo parere non può limitarsi ad invocare la formale violazione di legge ma deve indicare, a pena di inammissibilità, anche le ragioni che rendono rilevante l'omissione del suo parere rispetto alla salvaguardia del provvedimento cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2012, n. 22896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22896 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/05/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna M. - rel. Consigliere - N. 879
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 12884/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO RA;
avverso la ordinanza del Tribunale del Riesame de L'Aquila del 20 febbraio 2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Maria Fazio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avv.ti Squartecchia e Grilli che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di L'aquila, con il provvedimento impugnato, su appello del PM , ha annullato, perché emessa de plano, l'ordinanza con cui il Gip di quel Tribunale ha revocato la disposta custodia cautelare presso il domicilio di RO RA, per i delitti di associazione a delinquere al fine di condizionare le procedure di evidenza pubblica in favore di società, facenti capo o comunque correlate a costui, attuata con dazioni di danaro o affidamento di consulenze o assunzioni clientelari e dei conseguenti reati fine. Ha osservato in motivazione che la pronuncia del giudice monocratico non era stata preceduta dalla richiesta di parere all'organo della Pubblica Accusa, come da questi eccepito con il gravame, mediante il richiamo alla violazione dell'art. 299 c.p.p., comma 3 bis. Il RO ricorre e deduce inosservanza di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto il motivo concernente la nullità ex art. 299 c.p.p., comma bis era stato introdotto irritualmente, mediante un atto di integrazione, depositato il giorno dell'udienza e non era, neanche in nuce, contenuto nella impugnazione, relativa al difetto di motivazione della ordinanza di revoca. Rileva che la sola menzione dell'art. di legge non soddisfa alcuno dei parametri di cui all'art. 581 c.p.p.;
inoltre, sottolinea che il parere, all'esito dell'interrogatorio non era necessario, e che comunque il PM era stato posto nelle condizioni di interloquire, essendo egli presente all'atto, il cui unico tema è quello del mantenimento o meno della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato ed, in conseguenza l'ordinanza impugnata è da annullare senza rinvio.
1. Il collegio condivide il principio di diritto, fatto proprio dall'ordinanza impugnata, secondo il quale "è affetta da nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b) l'ordinanza con la quale il Tribunale sostituisca o revochi "ex officio", e senza chiedere il parere del pubblico ministero, la misura cautelare in atto, risultando violata la disposizione di cui all'art. 299 c.p.p., comma 3 bis" (cfr. Cass. Sez. 2, 27.9.2005, n. 39495;Cass. Sez. 2,
18.5.2006 n. 19549; Cass. Sez. 1, 11.11.2008 n. 45313).
2. Tuttavia il tribunale non ha tenuto conto che trattandosi di impugnazione, il PM al pari delle altre parti processuali, era tenuto al rispetto del concorrente principio della specificità della impugnazione, che presuppone la enunciazione dei motivi della erroneità della decisione e dell'interesse che la sostiene.
3. Ora, è palmare dalla lettura del gravame proposto dal PM innanzi al giudice di merito, che la doglianza è stata sul punto proposta mediante il breve richiamo dell'articolo di legge violato, senza alcuna esposizione delle ragioni a sostegno della patita violazione del contraddittorio, tanto più necessaria quanto più si consideri che l'atto compiuto dal Gip, in esito al quale è stato emesso il provvedimento de plano, introduce comunque, il tema del mantenimento o meno della misura, su cui il PM ha, dunque, possibilità di interloquire. In altre parole, l'organo della pubblica accusa non poteva limitarsi ad invocare la sola formale irregolarità, ma affiancare ad essa ragionate considerazioni sulla rilevanza dell'omissione del suo parere sulla salvaguardia del provvedimento cautelare.
4. Va da sè che la memoria integrativa, depositata sul punto dal PM innanzi al tribunale, non supplisce la rilevata carenza originaria, poiché anch'essa (imitata alla mera enunciazione del principio violato.
5. Il provvedimento è dunque da annullare, senza rinvio, per l'inammissibilità dell'appello del P.M..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza per la inammissibilità dell'appello del PM.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012