Sentenza 1 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di integrare, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova presuppone, secondo il disposto dell'art. 507 cod. proc. pen., che "terminata l'acquisizione delle prove" emerga l'assoluta necessità di assumere anche d'ufficio nuovi mezzi di prova. Ne consegue che, ricollegandosi l'iniziativa di integrazione probatoria del giudice alla sussistenza di un "principio" di supporto probatorio suscettibile dell'intervento integrativo, è esclusa dall'ambito di operatività della disciplina di cui all'art. 507 cod. proc. pen. l'ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di parte.
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- 1. Deposito della lista testimonialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 maggio 2019
(Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 507; Disp. att. c.p.p., art. 151) Il fatto Il Tribunale di Grosseto assolveva perché il fatto non sussiste M. M. dai reati di cui agli artt. 81, comma 2 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, commessi fino al maggio 2012. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione proposto dalla pubblica accusa Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto deducendo l'erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all'art. 507 cod. proc. pen. stante il fatto che, se era pacifico che il Pubblico Ministero non aveva depositato la …
Leggi di più… - 2. Condizioni e limiti dell’integrazione probatoria da parte del magistrato decidenteAllegria Angela · https://www.diritto.it/ · 2 giugno 2011
- 3. Condizioni e limiti dell’integrazione probatoria da parte del magistrato giudicanteAngela Allegria · https://www.filodiritto.com/ · 26 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2004, n. 15631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15631 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 01/12/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - rel. Consigliere - N. 1831
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 010030/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIUDICE DI PACE di MONTEBELLUNA;
nei confronti di:
1) ZI AU n. il 22/07/1955;
avverso SENTENZA del 16/07/2003 GIUDICE DI PACE di MONTEBELLUNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
udito il Procuratore Generale, in persona del S.P.G. Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
La sentenza impugnata ha assolto - per insussistenza del fatto - NZ ZI dal contestato reato di minaccia in danno di OZ AN in considerazione della inconsistenza degli elementi probatori offerti dal P.M. ("denuncia querela sporta dalla parte offesa") e dalla stessa persona offesa ("che ha omesso di indicare nei termini di legge le prove offerte a sostegno dei propri assunti").
Il P.G. ricorrente denunzia violazione dell'art. 507 CPP, indotta dalla prospettazione accreditata in sentenza, che neppure ha tenuto conto di primari orientamenti giurisprudenziali (sentenza n. 111/1993 della Corte Cost.) in ordine al "potere - dovere (del giudice) d'integrazione, anche di ufficio, delle prove", espletato a guida di "intervento riequilibratore" di eventuali inerzia e carenza delle parti processuali e legittimato dal principio di obbligatorietà dell'azione penale. Ha ritenuto, in particolare, integrata tale violazione dalla mancata citazione dei testimoni, la cui escussione, seppure non richiesta dal P.M., risulti rilevante ai fini della decisione.
La censura risulta destituita di fondamento.
Risulta, in particolare, che la situazione processuale concreta ha consolidato il riscontro accreditato di una effettiva mancanza di elementi probatori (non offerti dal P.M., che si è limitato al deposito dell'atto di querela, utilizzabile soltanto per la verifica dei presupposti di procedibilità dell'azione penale;
ne' tempestivamente prospettati dalla persona offesa, come riconosciuto con l'ordinanza dibattimentale del 16 luglio 2003, che ne ha negato l'ammissione). Conseguentemente non è pertinente l'operato richiamo alla disciplina di cui all'art. 507 CPP, operativa, secondo il testo normativo, quando "terminata l'acquisizione delle prove", emerga l'assoluta necessità di assumere, anche di ufficio, "nuovi mezzi di prove". Laddove è ben evidente intendere che tale disciplina delinea un ambito applicativo ben preciso, nel quale non rientra l'ipotesi - riscontrabile nella concreta fattispecie - di una assoluta mancanza di mezzi probatori, non offerti e legittimamente non ammessi. Per modo che resta corretta la conclusione valorizzata di assoluta insussistenza di elementi probatori a sostegno dell'accusa, ai quali peraltro non è risultato possibile ricollegare l'iniziativa invocata di integrazione istruttoria, riservata al potere - dovere del giudicante sempre che la fattispecie processuale renda apprezzabile quanto meno un "principio" di supporto probatorio suscettibile di intervento di ufficio di "riequilibrio" integrativo. In concreto rileva, infatti, che proprio la mancata richiesta di mezzi probatori rende oggettivamente impraticabile l'intervento prospettato dal P.G. ricorrente in relazione a prove non indicate e, secondo l'implicita incensurabile valutazione del giudicante, non desumibili dall'atto di querela, tanto più a ragione della mera funzione processuale della sua acquisizione.
Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal P.G. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2005