Sentenza 10 maggio 2001
Massime • 1
Allorché la domanda di rimborso sia relativa a spese ospedaliere, sostenute all'estero senza previa autorizzazione amministrativa, per un ricovero reso necessario in considerazione delle migliori opportunità ivi presenti di attenuare o rimuovere le conseguenze dello stato morboso attraverso la fruizione di tecniche terapeutiche non praticate in Italia, viene in considerazione una posizione dell'assistito avente natura di diritto soggettivo perfetto, il diritto alla salute, riconducibile all'art. 32 Cost., in quanto in tali casi difetta un potere della pubblica amministrazione, espressione di discrezionalità amministrativa ed il cui esercizio sia suscettibile di determinare l'affievolimento di quella posizione, sussistendo, invece, soltanto un potere di apprezzamento dell'urgenza della prestazione sanitaria ottenuta all'estero, secondo criteri di discrezionalità tecnica, il cui esercizio, non essendo espressione di un potere di supremazia della p.a., è sempre inidoneo a determinare l'affievolimento del diritto soggettivo, tanto più di un diritto soggettivo primario e fondamentale come quello alla salute. Ne consegue che su detta domanda sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, senza che assumano in senso contrario rilievo le nuove disposizioni che hanno interessato il riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi, ivi compreso quello sanitario: giacché, per un verso, l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai pubblici servizi, disposta dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, è stata retroattivamente rimossa per effetto di declaratoria di illegittimità costituzionale, "in parte qua", della norma di previsione (sentenza n. 292 del 2000); ed atteso che, per l'altro verso, l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - che ha ripristinato l'assetto normativo caducato dalla Corte costituzionale - è insuscettibile di trovare applicazione in riferimento a domande proposte anteriormente alla sua entrata in vigore, ostandovi il principio della "perpetuatio iurisdictionis", come disciplinato dal nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2001, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato MARINO SERRA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO MARPILLERO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLONNA 355, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato GINO MARZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA SOPPRESSA USL n. 8 "BASSA FRIULANA" ANCHE DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n: 5, "BASSA FRIULANA", MANCUSO MAURIZIO, ABRAMI ROSSANA;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2016/93 del Tribunale di UDINE;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato Roberto PAVIOTTI, per delega dell'avvocato Marco MARPILLERO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 29 marzo 1993, UR MA, in proprio e quale esercente la patria potestà sulla figlia minore BO, conveniva davanti al Tribunale di Udine - per il risarcimento dei danni patiti da quest'ultima, a causa del sinistro occorsole il 17 agosto 1992 mentre si trovava a bordo dell'autovettura appartenente alla madre naturale SA MI e dalla medesima condotta - la stessa MI, a colpa della quale era da attribuire l'evento dannoso, e la Compagnia di Ass.ni Assitalia - Le assicurazioni d'Italia, che ne copriva il rischio.
Esponeva, in particolare e per quanto in questa sede rileva, che la sunnominata minore aveva patito lesioni di gravissima entità, sicché, dopo un periodo di cure presso la clinica specializzata Villa Maria di Cotignova, se ne era reso necessario il trasferimento al centro di pediatria "Visitors Hospital" di Buchanan (Michigan, USA), per una terapia di riabilitazione neurorespiratoria e neuromuscolare, all'epoca non praticabile ne' in Italia, ne' in Europa. Ciò aveva comportato ingenti spese il cui importo concorreva alla determinazione del rivendicato risarcimento. L'Assitalia, costituitasi in giudizio, chiamava in causa la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la USL n. 8 "Bassa Friulana", per far valere in via surrogatoria, quale obbligata ex lege al risarcimento dei danni lamentati dall'attore, il diritto, spettante a quest'ultimo nei confronti delle amministrazioni chiamate, al rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero. Costituitesi in giudizio tali amministrazioni, la Regione eccepiva il difetto di giurisdizione dell'AGO sulla domanda avanzata nei propri confronti, assumendo che un rimborso siffatto non costituiva oggetto di un diritto soggettivo e che, in ordine ad esso poteva configurarsi soltanto un interesse legittimo, stanti le discrezionali potestà di apprezzamento e valutazione conferite dalla legge all'autorità competente in materia.
Dopo l'interruzione del processo e la sua riassunzione nei confronti del Commissario liquidatore della soppressa USL n. 8 "Bassa Friulana", la Compagnia di Ass.ni Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia (che, nelle more aveva raggiunto un accordo transattivo con la parte privata, col versamento, a saldo ed in aggiunta a quanto già costituente oggetto della provvisionale liquidata con ordinanza del giudice istruttore in data 8 giugno 1993, della somma di lire 800.000.000), in relazione alla suddetta eccezione, proponeva istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, ritualmente notificandola alle altre parti del pendente giudizio di merito, della quali la sola Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia resisteva con controricorso. Motivi della decisione
La ricorrente sollecita la declaratoria della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, sul rilievo che la situazione giuridica della quale si chiede la tutela ha la consistenza del diritto soggettivo. Replica la Regione resistente che l'assistenza sanitaria in forma indiretta è ammessa dalla legge soltanto in casi eccezionali e presuppone necessariamente valutazioni discrezionali dell'amministrazione competente, a fronte delle quali sono configurabili, in capo alla parte privata, soltanto interessi legittimi, tutelabili in sede di giurisdizione amministrativa. La Corte osserva che, secondo la propria giurisprudenza, la pretesa dell'assistito dal servizio sanitario nazionale al rimborso delle spese sostenute per ricoveri in luoghi di cura non convenzionati, resi necessari in situazione di urgenza, comportanti - in mancanza di idoneo e tempestivo intervento curativo non ottenibile presso le strutture pubbliche o convenzionate - pericolo di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, configura una posizione di diritto soggettivo, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in relazione alla situazione predetta - come in relazione all'accesso ad ambulatori e strutture convenzionati, che, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del D.L. 26 novembre 1981 n. 678 (convertito con legge 26 gennaio 1982 n. 12),
deve ritenersi autorizzato in caso di mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche - non sussiste alcun potere discrezionale autorizzativo della pubblica amministrazione, con la conseguente inconfigurabilità di atti amministrativi (comunque disapplicabili a norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. e) condizionanti il diritto all'assistenza.
Che, poi, l'amministrazione adita dal privato per il rimborso della spesa sostenuta debba apprezzare la gravità e l'urgenza, eventualmente secondo criteri di discrezionalità tecnica, non basta ad alterare la consistenza del diritto soggettivo, giacché l'inosservanza di criteri tecnici nell'accertamento della concreta sussistenza di una posizione soggettiva non esprime alcun potere di supremazia, tanto da essere consueta anche nei rapporti interprivati, e non comporta, quindi, in quelli pubblici, alcun fenomeno di affievolimento.
In questi sensi si è espressa la fondamentale sentenza 29 dicembre 1990, n. 12218, seguita da numerose decisioni conformi, anche in base al rilievo da riconoscere alla circostanza che, nelle suddette condizioni, il cittadino esercita una pretesa diretta alla tutela del diritto alla salute, garantito dall'art. 32 Cost., che la Corte costituzionale definisce (v. sent. n. 992 del 1988) come diritto primario e fondamentale, rispetto al quale le stesse esigenze di contemperamento con altri interessi, a loro volta costituzionalmente protetti, come le risorse finanziarie disponibili dal Servizio nazionale, se possono giustificare limitazioni derivanti da leggi, regolamenti o atti amministrativi generali (sent. n. 247 del 1992), non possono, invece, accreditare queste fonti di efficacia tale da sottrarre alla situazione giuridica attiva di cui trattasi la consistenza di diritto soggettivo perfetto.
Quest'orientamento è stato poi esteso, sulla base di identici principi, al caso del rimborso delle spese sostenute all'estero (cfr. Cass., sez. un., 19 febbraio 1999, n. 85, Id., 28 ottobre 1998, n. 10737, Id., 26 settembre 1997, n. 9477. Id., 12 giugno 1997, n, 5297), precisandosi altresì (cfr. Cass., sez. un. 29 novembre 1999, n. 837, Id.) che assimilabile all'ipotesi dell'urgenza è quella in cui la prestazione sanitaria sia stata richiesta all'estero, senza previa autorizzazione amministrativa, in considerazione delle migliori opportunità ivi presenti di attenuare o rimuovere le conseguenze dello stato morboso attraverso la fruizione di tecniche terapeutiche non praticate in Italia.
Orbene, nella specie, ricorre appunto una situazione di questo tipo, poiché come si è esposto in parte narrativa, è stato specificamente dedotto dalla parte privata che la necessità delle spese sanitarie sostenute negli Stati Uniti nasceva dalla circostanza che ne' in Italia, ne' in Europa erano ottenibili gli interventi di riabilitazione dei quali la minore BO MA abbisognava;
ed, a tal riguardo, la Compagnia di assicurazioni, che ha agito in surrogatoria, ha posto in luce la coerenza della deduzione con le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, ché ha riconosciuto nel mentovato nosocomio statunitense l'unica struttura sanitaria idonea ad assicurare prestazioni adeguate alle esigenze della paziente, non potendosi rinvenire strutture nazionali attrezzate per cure accreditabili di pari efficacia.
Deve, pertanto, riconoscersi che la situazione giuridica posta a fondamento della domanda - sulla cui base, ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ., si determina la giurisdizione - si identifica nel diritto soggettivo alla salute, con conseguente radicamento della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, giusto l'esposto orientamento giurisprudenziale, che va, ad avviso delle Sezioni Unite, ulteriormente confermato, non emergendo dalla difesa dell'amministrazione resistente elementi che inducano a discostarsene.
Lo stesso orientamento, inoltre, appare di persistente coerenza con la normativa di settore, pur dopo la riforma attuata col d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da d.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; e, in particolare, non può essere revocato in dubbio nemmeno alla stregua delle vicende normative che hanno interessato il riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi ivi compreso quello sanitario.
L'art. 33 del d.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, invero, aveva devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie "riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ...".
Ma tale l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai servizi pubblici indicati dal citato art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998 è stata retroattivamente rimossa, per effetto di declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua della norma di previsione, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000. L'assetto normativo caducato dal giudice delle leggi è stato bensì ripristinato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ma tale jus superveniens, quand'anche fosse idoneo a giustificare, relativamente alla presente controversia, conclusioni difformi rispetto a quelle formulabili, alla stregua dell'assetto normativo riferibile al momento della domanda introduttiva del giudizio, non potrebbe, comunque, trovare applicazione, ostandovi il principio della perpetuatio jurisdictionis, come disciplinato dall'art. 5 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353.
In considerazione di tutto quanto precede, deve essere dichiarata la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di regolamento di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e compensa le spese del giudizio di regolamento. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2001