Sentenza 8 novembre 2012
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 55 d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 l'istallazione di un serbatoio GPL presso un agriturismo senza il preventivo rilascio del certificato di prevenzione incendi, che è sempre richiesto per la detenzione di material infiammabili, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2012, n. 45830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45830 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 08/11/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2643
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 5317/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO RO, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 05/07/2011 del Tribunale di Vallo della Lucania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo la rettifica della pena ed il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vallo della Lucania ha affermato la colpevolezza di BO RO in ordine al reato di cui all'art. 55, comma 4, lett. b), in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 46, a lei ascritto perché, quale legale rappresentante dell'agriturismo denominato "San Francesco", installava un serbatoio GPL a servizio della cucina senza avere preventivamente richiesto ed ottenuto il certificato di prevenzione incendi, condannandola alla pena di Euro 1.000,00 di multa.
La sentenza ha accertato che il serbatoio di GPL in questione aveva la capacità di circa 1000 litri ed ha affermato che il certificato di prevenzione incendi è, in ogni caso, richiesto per la installazione di serbatoi di GPL di capienza superiore ai 500 litri, indipendentemente dalla sua installazione in un agriturismo.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, tramite il difensore, l'imputata che denuncia:
2.1 Violazione di legge per essere stata irrogata la pena della multa per un reato contravvenzionale.
2.2 Violazione e falsa applicazione della L. n. 96 del 2006 e del D.M. 16 febbraio 1982. L'attività agrituristica, che, come nel caso in esame, abbia un rapporto di complementarietà con quella agricola non è soggetta alle disposizioni relative all'attività alberghiera, con la conseguenza che per l'esercizio della stessa non è necessario il preventivo rilascio del certificato di prevenzione incendi.
2.3 Le attività non comprese nel D.M. 16 febbraio 1982 non sono soggette al preventivo rilascio del certificato di prevenzione incendi e nell'elencazione di cui al citato D.M. non sono comprese le attività agrituristiche.
2.4 Violazione ed errata applicazione del D.L. 31 dicembre 2007. In ogni caso, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legge, il termine per chiedere il certificato di prevenzioni incendi per le strutture equiparabili a quelle alberghiere risultava prorogato al 30.6.2009 e non era ancora scaduto alla data dell'accertamento. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente la Corte rileva che occorre rettificare la specie della pena inflitta all'imputata, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 2, essendo stata applicata erroneamente quella della multa invece di quella dell'ammenda.
2. Il ricorso nel resto è infondato.
Anche i riferimenti normativi contenuti nel capo di imputazione, che riguardano in generale l'adozione delle prescrizioni in materia di prevenzione incendi e di sicurezza sui luoghi di lavoro, devono formare oggetto di rettifica ai sensi del citato art. 619 c.p.p., comma 1. Il fatto ascritto alla BO, nei termini peraltro in cui è stato puntualmente contestato nel capo di imputazione, è, infatti, previsto dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 16, che obbliga, tra l'altro, tutti i detentori di depositi di materie infiammabili a chiedere il certificato di prevenzione incendi, ed è sanzionato con l'arresto o l'ammenda ai sensi del cir. D.Lgs., art. 20. Sicché, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta dal detentore di materiali infiammabili, questi è obbligato a chiedere il certificato di prevenzione incendi allorché detenga un deposito di gas combustibile in misura eccedente quella di 0,3 mc. fissata dal D.M. 16 febbraio 1982. Nel caso in esame il serbatoio di gas combustibile detenuto dall'imputata, come accertato dal giudice di merito, aveva una capacità di gran lunga superiore al limite indicato dalla disposizione citata con la conseguente operatività dell'obbligo di cui al D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 16. Ne consegue che tutte le argomentazioni della ricorrente in ordine alla esclusione dell'inquadramento dell'agriturismo tra le attività alberghiere per le quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 risultano inconferenti.
2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Rettifica la pena inflitta all'imputata in quella di Euro 1.000,00 di ammenda.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2012