Sentenza 10 luglio 2007
Massime • 1
Il protrarsi della custodia cautelare in carcere per un periodo corrispondente in parte rilevante all'entità della pena detentiva inflitta con la sentenza non ancora definitiva, non è motivo sufficiente per ordinare la revoca della misura, dovendo il giudice spiegare le ragioni per cui tale evenienza fa venire meno le esigenze cautelari originariamente ritenute al momento dell'applicazione della stessa, tenuto conto della personalità dell'imputato e delle modalità del fatto per cui è già intervenuta la condanna. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame aveva motivato il provvedimento di revoca della misura cautelare sulla base della mera osservazione che la sua durata superava i due terzi della pena detentiva irrogata con la sentenza di condanna pronunziata in primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2007, n. 35713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35713 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2007 |
Testo completo
Ана
357 13 /07
13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10/07/2007
SENTENZA N.1342 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CAMPANATO GRAZIANA PRESIDENTE
CONSIGLIERE 1. Dott. MARZANO FRANCESCO REGISTRO GENERALE
N. 004785/2007 2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE "
3. Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA "
11 4. Dott.ROMIS VINCENZO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSOla Corte di Affello TRIB LIBERTA' di BOLOGNA
nei confronti di:
1) OH AL N. IL 01/01/1985
N. IL 01/01/1985 2) UI OMAR
avverso ORDINANZA del 18/01/2007
di BOLOGNA TRIB. LIBERTA'
sentita la relazione fatta dal Consigliere IACOPINO SILVANA GIOVANNA Dr. F. Salzauw lette/sentite le conclusioni del P.G. che ho chiesto l'ammellements con nuvio del fudvedimento ine"prepusto
del ri mimblite avvero ilоббено идень
che ha chiesto liname corso In data 18/1/2007 il Tribunale di Bologna, decidendo sull'appello proposto nell'interesse di Mohamed Ali e da laieui Omar avverso l'ordinanza del 22/12/2006 con la quale la Corte di
Appello della stessa città aveva respinto l'istanza di revoca della custodia in carcere applicata ai predetti, riformava il provvedimento impugnato, revocando la menzionata misura nei confronti di entrambi i richiedenti ed ordinando la loro immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa.
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bologna deducendo erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.
Nell'interesse di ED AL e di AI MA era depositata memoria difensiva.
Motivi della decisione
Il gravame è fondato e va accolto.
Il Tribunale ha revocato la misura della custodia in carcere applicata a ED AL ed a AI
MA per il reato p. e p dall'art 73 del D.P.R, 309 del 1990 perché costoro avevano trascorso in vinculis mesi cinque e giorni diciannove, a fronte di una condanna, inflitta in primo grado per tale fatto, all'esito di rito abbreviato, a mesi otto di reclusione ( i due erano stati condannati anche ad ulteriore pena detentiva nella misura di mesi due per il delitto di cui all'art. 14 comma 5
ter D. L.gs 286 del 1998, unificato per continuazione all'altro, per il quale però erano a piede libero, e, quindi, complessivamente avevano ciascuno riportato una condanna a mesi dieci di reclusione).
Poichè la durata della custodia già subita superava i due terzi della pena detentiva inflitta per la violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti, la disposta misura non appariva più
al collegio proporzionata alla sanzione irrogata.
Il Tribunale, quindi, ha ritenuto che per la revoca della misura disposta fosse sufficiente il dato costituito dalla durata delle custodia sofferta.
Tale automatismo non può condividersi. Il collegio, infatti, avrebbe dovuto motivare sulla persistenza o meno dell'esigenza cautelare,
rappresentata dal pericolo di reiterazione criminosa, per soddisfare la quale era stata applicata la custodia in carcere. Il Tribunale si sarebbe dovuto pronunciare sul punto e spiegare, all'esito di una valutazione che non poteva essere limitata al periodo di applicazione della misura ma doveva estendersi anche alle modalità del fatto, per il quale vi era già stata condanna, ed alla personalità
dei prevenuti, se la custodia in carcere conservava la sua specifica idoneità in relazione alla natura ed al grado dell'esigenza cautelare ravvisata ovvero se la misura in corso non fosse più adeguata al caso concreto, anche perchè la carcerazione patita aveva avuto per gli imputati effetti deterrenti,
dissuadendoli dalla commissione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procedeva,
ovvero se altra misura meno affittiva potesse salvaguardare la persistente esigenza di cui all'art
274 lett. c) C.P.P.
L'impugnata ordinanza va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Bologna.
P. Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bologna
Così deciso il 10/7/2007
Il Consigliere est. Il Presidente
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2 8 SET 2007