Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2012, n. 18987
CASS
Sentenza 14 marzo 2012

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Massime1

Integra il delitto di calunnia la condotta oggettivamente idonea a far scattare un procedimento penale nei confronti di un soggetto, univocamente ed agevolmente individuabile, che si sa innocente, non essendo necessario che questi venga accusato esplicitamente. (Fattispecie di denuncia presentata per contraffazione della firma non indicante esplicitamente l'autore della stessa, ma contenente elementi di univoca individuazione).

Commentari2

  • 1Reato di calunnia: esclusione del dolo eventuale e consapevolezza certa dell’innocenza
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Calunnia: non sussiste in caso di presentazione di carta d'identità falsa per commettere una truffa
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023

    La massima Non integra il delitto di calunnia l'utilizzo di una carta di identità falsificata, presentata allo sportello di un istituto bancario per commettere una truffa, in quanto la fattispecie di calunnia cd. reale, consistente nel simulare a carico di qualcuno le tracce di un reato, si realizza solo nell'ambito del rapporto con l'autorità giudiziaria o con altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire (Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2012, n. 18987
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18987
Data del deposito : 14 marzo 2012

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