Sentenza 14 marzo 2012
Massime • 1
Integra il delitto di calunnia la condotta oggettivamente idonea a far scattare un procedimento penale nei confronti di un soggetto, univocamente ed agevolmente individuabile, che si sa innocente, non essendo necessario che questi venga accusato esplicitamente. (Fattispecie di denuncia presentata per contraffazione della firma non indicante esplicitamente l'autore della stessa, ma contenente elementi di univoca individuazione).
Commentari • 2
- 1. Reato di calunnia: esclusione del dolo eventuale e consapevolezza certa dell’innocenzahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Calunnia: non sussiste in caso di presentazione di carta d'identità falsa per commettere una truffaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia l'utilizzo di una carta di identità falsificata, presentata allo sportello di un istituto bancario per commettere una truffa, in quanto la fattispecie di calunnia cd. reale, consistente nel simulare a carico di qualcuno le tracce di un reato, si realizza solo nell'ambito del rapporto con l'autorità giudiziaria o con altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire (Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2012, n. 18987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18987 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito Presidente del 14/03/2012
Dott. SERPICO Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. Consigliere N. 385
Dott. FAZIO Anna Maria rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna Consigliere N. 40449/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AR;
avverso la sentenza del 18 febbraio 2011 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Maria Fazio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Capucci Marco, che insiste.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 febbraio 2011, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la responsabilità di NO AR per il delitto continuato di calunnia in danno di FA RG, NO ST e RE AN, accusati di avere falsificato la sua firma sul preliminare di compravendita e sugli allegati, stipulato tra lui stesso e i primi due accusati e la srl RE, rappresentata dal terzo;
era, invece, certo che aveva apposto di suo pugno le firme, come dimostrato dalla consulenza grafologica disposta dal PM e dal mancato disconoscimento delle firme da parte dell'imputato stesso. Ha, tuttavia, rilevato la intervenuta estinzione del reato per prescrizione ed confermato le statuizioni civili in favore della costituita parte civile RE AN.
2. Ricorre NO AR, a mezzo del difensore, e deduce con il primo motivo, la erronea applicazione dell'art. 368 c.p., essendo in realtà la violazione dell'art. 367 c.p.; con il secondo motivo sì duole della mancata riapertura, non essendo affatto superflua la chiesta audizione del teste NO ST in ordine al conferimento dell'incarico della compravendita al RE. Con il terzo si duole della conferma delle statuizioni civili non essendo stato affermato che il RE fosse il destinatario di false accuse;
con il quarto rileva che la corte non ha indicato quale evento di danno si sarebbe verificato ne' è stata giustificata la misura del risarcimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile, con le consequenziali statuizioni.
2. Il primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del reato, è palesemente infondato.
3. È pacifico che quando la simulazione oggettiva di un reato sia diretta a prospettare una falsa incolpazione dello stesso In danno di una persona determinata, si realizza un reato progressivo, ove il disvalore della simulazione è assorbito da quello della calunnia, e resta dunque escluso il concorso tra i due delitti.
4. Ed invero, per la configurabilità della calunnia, che è delitto "a forma libera", nel senso che assumono rilevanza tutte le condotte oggettiva mente idonee a fare scattare un procedimento penale nei confronti di un innocente, non è necessario che venga esplicitamente accusato qualcuno sapendolo innocente, ma è sufficiente che la falsa incolpazione contenga in sè gli elementi necessari all'inizio di un procedimento penale nei confronti di un soggetto univocamente ed agevolmente individuabile.
5. Nel caso in esame, la Corte ha rettamente osservato come il NO, nella sua denuncia, pur senza indicare alcun soggetto da incolpare, aveva con la descrizione circostanziata dei fatto in concreto indicato negli altri firmatari del contratto gli autori della asserita falsificazione della sua firma, facilmente individuabili con una immediata valutazione logica della vicenda.
6. Risulta superata, in questo caso, la soglia del delitto di simulazione, che è elemento costitutivo di quella calunnia, perché la falsa attribuzione del fatto-reato non è riferibile ad una qualsiasi delle persone fisiche aventi un interesse specifico alla consumazione del reato, ma ad una persona ben determinata, la quale soltanto, pur in assenza di un'accusa nominativamente formulata, risulti essere - alla luce delle "coordinate" indicate in denuncia - il soggetto che ha commesso l'illecito.
7. Parimenti inammissibile è il secondo motivo in tema di mancata riapertura della istruzione dibattimentale;
la Corte ha rilevato che la testimonianza richiesta era del tutto superflua, data la completezza delle acquisizioni probatorie dei primo grado e tale giustificazione del potere discrezionale rimesso in grado di appello al decidente è adeguata e soddisfacente, considerato che la Corte ha ripercorso tutta la vicenda ed ha logicamente ricostruito i vari passaggi che consentivano di ricondurre la denuncia ad una iniziativa consapevole del NO.
8. I rimanenti motivi, con cui il ricorrente si duole del difetto di motivazione sui presupposti della sua condanna, sono palesemente inammissibili, in quanto nell'investire la affermazione di responsabilità, il NO ricostruisce la vicenda, proponendo una rilettura dei dati di fatto, che non è compatibile con il giudizio di legittimità.
9. Va ribadito che compito del giudice di legittimità, ai sensi della disposizione di cui all'art. 606 c.p.p. è l'accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado, senza però scegliere fra più soluzioni possibili quella che ritiene più giusta, ma limitandosi a controllare che quella adottata dal giudice di merito risponda ai canoni indicati dall'art. 606 c.p.p., lett. E. 10. Vale ancora rammentare, in relazione all'eccepita inesistenza di un concreto evento di danno che poiché l'interesse protetto dalla norma di cui all'art. 368 c.p. è quello di evitare l'intervento della giustizia penale in danno di innocenti, con dispendio di attività a priori ingiustificata e con pericolo di fuorviamento dei risultati, è evidente la sussistenza di tale rischio, di per sè sufficiente (la calunnia ha la struttura di un reato di pericolo), nel peculiare fatto oggetto dell'odierno giudizio. 11. In ultimo, la lagnanza di mancata individuazione del danno risarcibile non è sostenuta da motivi chiari e specifici, ed il ricorrente omette di indicare le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata dai giudice di appello, che ha posto l'accento sul discredito che la falsa denuncia ha apportato alla figura professionale del RE, operatore del mercato immobiliare. 12. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore detta cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012