Sentenza 15 novembre 2013
Massime • 1
In tema di determinazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, è affetta da contraddittorietà la sentenza con la quale il giudice commisuri la sanzione in corrispondenza del massimo previsto, dopo aver espresso e giustificato in motivazione la volontà di attenersi al minimo edittale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2013, n. 8089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8089 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 15/11/2013
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1924
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 34781/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO SS N. IL 29/04/1975;
avverso la sentenza n. 34/2013 TRIBUNALE di ALBA, del 04/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Romano Giulio che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
EO AS propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Alba in data 4 febbraio 2013 che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in relazione al reato p. e p. dall'art. 187 C.d.S., comma 8 (contestatogli per essere stato colto alla guida dell'autovettura Ford Focus targata AX 973 SD in evidente stato di alterazione fisica e psichica per l'uso di sostanze stupefacenti, rifiutandosi di sottoporsi agli accertamenti mediante il prelievo di liquidi biologici, fatto accertato in Cortemilia - CN - il 14/4/2012), la pena di mesi 3 e giorni 10 di arresto ed euro 1000 di ammenda, convertita in giorni 104 di lavori di pubblica utilità, nonché la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni 2.
Il ricorrente deduce a fondamento il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b in relazione al combinato disposto dell'art. 187 C.d.S., comma 8 e art. 186 C.d.S., comma 7 per avere il giudice erroneamente considerato pari ad anni 2, anziché come corretto a sei mesi, la durata minima prevista per il reato de quo della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (nella quale in motivazione il Tribunale espressamente dichiarava di voler commisurare nel caso concreto la sanzione medesima), determinando così in dispositivo nella prima più severa misura la durata della sanzione irrogata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che, diversamente dalla qualificazione datane dal ricorrente, il vizio denunciato non integra violazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b): la sanzione irrogata in dispositivo (sospensione della patente di guida per due anni) rientra, infatti, per specie e quantità, nei limiti di quella astrattamente irrogabile per il reato de quo, atteso che - come esplicitamente rammentato dallo stesso ricorrente - ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 7, richiamato dal successivo art. 187, comma 8, alla condanna per il reato de quo consegue "l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni". Il motivo dedotto è piuttosto riconducibile alla previsione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), apparendo evidente che quel che si censura è la contraddittorietà del percorso logico rappresentato in sentenza che ha condotto alla determinazione della durata della sanzione de qua: mentre infatti questa è in dispositivo chiaramente attestata sulla durata massima prevista nella norma richiamata, in motivazione contraddittoriamente il giudice afferma di voler attenersi al minimo edittale, scelta peraltro espressamente giustificata anche in relazione ad alcuni segnalati aspetti della personalità del reo (quali l'incensuratezza e l'atteggiamento processuale tenuto).
Tale vizio certamente sussiste, emergendo ictu oculi dal testo stesso della sentenza impugnata, ed è in questa sede certamente riconoscibile, non ostandovi la diversa qualificazione operata dal ricorrente, atteso che spetta alla Corte di Cassazione la corretta qualificazione dei motivi dedotti e la loro riconducibilità a una delle tassative previsioni di cui all'art. 606 cod. proc. pen.. Trattandosi, come detto, di vizio motivazionale impingente la commisurazione di una sanzione accessoria fissata dalla legge tra un minimo e un massimo e dunque implicante un potere discrezionale riservato al giudice del merito, lo stesso non può essere emendato in questa sede di legittimità, ma deve piuttosto condurre all'annullamento con rinvio in parte qua della sentenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Asti per nuovo esame in punto di durata del tempo di sospensione della patente. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2014