Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
I reati di cui agli articoli 43 e 46 del D.L.G. 26 ottobre 1995 n.504, consistenti, rispettivamente, nella sottrazione, con qualsiasi mezzo, di alcol o bevande alcoliche all'accertamento dell'accisa e nell'alterazione, rimozione o contraffazione di strumenti misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altri congegni, al fine di sottrarre il prodotto al suddetto accertamento, sono configurabili anche quando, trattandosi di prodotto fabbricato o importato in Italia, esso debba poi essere immesso al consumo in altro paese della Comunità europea.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/1999, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 25 marzo 1999
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. Dott. Edoardo Fazzioli Consigliere N. 2518
3. Dott. Antonio Marchese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Anna Mabellini Consigliere N. 2558/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA MONTEVERDI RA, nata a [...] il 1^ agosto 1966
avverso l'ordinanza emessa il 29 dicembre 1998 dal Tribunale di Brescia;
Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
Udito il Pubblico Ministero in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso il quale ha concluso chiedendo l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata;
Considerato in
F A T T O
Con ordinanza del 19 dicembre 1999, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RA Monteverdi, indagata quale partecipe di un'associazione per delinquere diretta all'evasione delle accise sui prodotti alcolici da immettere al consumo in ambito comunitario, nonché quale concorrente nei reati di cui agli artt. 43, 45 e 46 del D.L.vo n. 504 del 1995. In sede di riesame, il Tribunale, con ordinanza del 29 dicembre 1999, ha annullato il provvedimento impugnato con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 43, 45 e 46 del D.L.vo n. 504 del 1995 ed alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., sostituendo l'imposta cautela con gli arresti domiciliari e confermandolo nel resto.
In particolare, il Tribunale, quanto ai reati fine, rilevato che la sottrazione dei prodotti alcolici all'accertamento, e quindi all'imposta, non era riferibile allo Stato Italiano, ma allo Stato di destinazione (Inghilterra, Irlanda), ove avveniva l'immissione al consumo, ha ritenuto non configurabili le ipotesi delittuose così come contestate, ma quelle meno gravi di cui agli artt. 468, 2^ comma, e 477 - 482 cod. pen. Avverso tale decisione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte.
Osserva in
D I R I T T O
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione di legge sostenendo la configurabilità delle ipotesi contestate.
Le censure sono fondate.
Il Tribunale, invero, ha correttamente precisato:
- che i prodotti alcolici sono soggetti a livello comunitario, ad una speciale imposizione indiretta, denominata "Imposta indiretta sui consumi o Accisa", che, aggiunta al costo del prodotto, va a costituire la base imponibile su cui viene poi conteggiata l'I.V.A.;
- che la vigilanza sui prodotti alcolici essendo questi soggetti a tassazione rilevante, inizia dalla produzione o dall'importazione del prodotto nella comunità europea e termina con l'assolvimento dell'imposta nello stato in cui esso viene immesso in consumo;
- che l'imposta (accisa) sorge, quindi, all'atto della produzione o all'importazione del prodotto in uno stato comunitario e diventa esigibile solo con l'immissione al consumo;
fino a quel momento l'imposta resta sospesa (regime di "sospensione di imposta") ed il prodotto può essere fabbricato o tenuto solo in particolari depositi a ciò autorizzati dall'amministrazione finanziaria, denominati "depositi fiscali";
- che i prodotti soggetti ad accisa ed in regime di sospensione di imposta possono liberamente circolare in ambito comunitario unicamente tra un deposito fiscale e un altro, anche se siti in stati comunitari diversi;
- che la circolazione deve essere accompagnata da un particolare documento di accompagnamento, il DAA (Documento di Accompagnamento delle Accise), costituito da quattro esemplari di cui il primo è conservato dallo speditore, il secondo scorta la merce ed è conservato dal destinatario, il terzo scorta la merce e a destinazione viene "appurato" (cioè vistato per attestare l'arrivo delle merci) dall'ufficio finanziario competente e poi rinviato al mittente che in tal modo scarica la merce ancora risultante in carico sui suoi registri;
l'ultimo esemplare trattenuto dall'ufficio finanziario che ha effettuato l'appuramento;
- che la corresponsione dell'imposta è, inoltre, garantita anche in caso di mancato arrivo a destinazione della merce e ciò in quanto l'accisa grava sullo Stato mittente, essendo detto Stato garante del trasporto e considerandosi comunque il prodotto, anche se non risulta arrivato, immesso al consumo.
Da tali esatte premesse, il Tribunale non ha tratto le logiche conseguenze.
Infatti, l'art. 43 del D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504 punisce colui che sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento (oltre che al pagamento) dell'accisa (il tentativo è punito con la stessa pena del reato consumato), ma non specifica se tale accertamento debba necessariamente riferirsi allo Stato italiano o possa riferirsi a qualunque altro stato comunitario. Orbene, per stabilire l'esatta portata della norma, va considerato quanto premesso e cioè:
- che l'imposta sorge all'atto della produzione o dell'importazione del prodotto in uno stato comunitario;
- che il regime di sospensione è diretto a consentire la libera circolazione del prodotto in ambito comunitario;
- che l'accertamento ben potrebbe precedere l'immissione al consumo, e quindi l'esigibilità dell'imposta, e potrebbe essere effettuato anche in collaborazione fra più stati comunitari, prima ancora di conoscere lo stato destinatario dell'imposta. Conseguentemente, per la configurabilità del reato in questione, non può richiedersi la riferibilità dell'accertamento esclusivamente allo Stato italiano, ma è sufficiente che tale accertamento sia riferibile ad uno stato comunitario, la cui determinazione potrebbe essere rimandata ad un momento successivo. Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine al reato previsto dall'art. 46 del citato D.L.vo n. 504/95 che punisce chiunque, al fine di sottrarre il prodotto all'accertamento:
a) contraffa, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla guardia finanza;
b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.
Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Brescia, tenuto ad applicare i principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 1999