Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il "coke" da petrolio (o "pet-coke"), commercializzato come combustibile, è escluso dal campo di applicazione della generale disciplina autorizzatoria dei rifiuti solo quando siano rispettate le condizioni per tale utilizzo dettate dall'art. 293 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie nella quale il coke da petrolio presentava una quantità di zolfo e una percentuale di materie volatili eccedenti i parametri normativi, così da doversi qualificare come rifiuto pericoloso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2014, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 08/10/2014
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 2733
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 46353/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC SO, nato l'[...];
De EA Filippo, nato il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 16 gennaio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro M.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi gli avv.ti TONARELLI Maurizio, per UC, e GEBBIA Mario, per De EA.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 16 gennaio 2013, il Tribunale di Taranto ha - per quanto qui rileva - dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, con "confisca di quanto in sequestro" (pet- coke) ex art. 240 c.p., comma 2, n. 2), in relazione a reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256. In particolare, all'imputato UC era contestato, in concorso con vari soggetti legali rappresentanti di altre società, e nella sua veste di rappresentante della Saif Combustibili s.p.a., di avere svolto attività di gestione di rifiuti non autorizzata, importando, stoccando e -per quanto riguarda la sua specifica condotta - acquistando e successivamente rivendendo 4340 t di pet-coke, aventi un tenore di zolfo superiore al 6% e una percentuale di materie volatili superiore al 14%, eccedenti i limiti di legge;
come tali da considerarsi rifiuti pericolosi (il 3 dicembre 2007).
All'imputato De EA era contestata la gestione non autorizzata di 700 t di pet-coke acquistati dalla Saif Combustibili s.p.a., aventi un contenuto di zolfo e materie volatili superiore ai limiti di legge;
come tali da considerarsi rifiuti pericolosi (il 20 dicembre 2007).
Il Tribunale ha ritenuto che il pet-coke dovesse essere perciò confiscato, pur in presenza di una declaratoria di prescrizione dei reati.
2. - La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, dall'imputato UC, che ne ha chiesto l'annullamento sulla base di quattro motivi di doglianza.
2.1. - Con una prima censura, si contesta l'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., sul rilievo che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto nel merito. Secondo la prospettazione difensiva, negli atti era presente la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, perché vi era un'analisi chimica che certificava la perfetta corrispondenza del pet-coke ai parametri legislativi: dalla stessa emergeva che la percentuale di zolfo era del 5,94% e la percentuale di materie volatili era dell'11,80%. Si sarebbe trattato, comunque, di un sottoprodotto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis e non di un rifiuto.
2.2. - Con un secondo motivo di doglianza, si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 183 e 184 bis, nonché dell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2), perché la confisca sarebbe stata disposta nonostante il pet-coke sequestrato avesse percentuali di zolfo e materie volatili inferiori ai limiti legali.
2.3. - L'erronea applicazione delle stesse disposizioni è prospettata, sotto un diverso profilo, anche con il terzo motivo di impugnazione. Si sostiene, in particolare, che il pet-coke era classificato come combustibile anche nell'originaria versione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 293, il quale precisava che potevano essere utilizzati esclusivamente combustibili previsti per gli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo 2^ della parte quinta dello stesso decreto dall'Allegato X alla parte quinta dello stesso decreto e alle condizioni ivi fissate. L'allegato X prevede che è consentito l'uso di pet-coke con contenuto in zolfo non superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte 2^, sezione 2, paragrafo 1; ne', in ogni caso, l'eventuale illiceità dell'impiego come combustibile di pet-coke con caratteristiche non conformi alla legge può comportare l'automatica qualificazione di rifiuto, in quanto tale sostanza può comunque essere utilizzata come materia prima per la fabbricazione di prodotti a base di grafite o carbone. Secondo, il richiamato art. 184 bis - prosegue il ricorrente - non sono rifiuti le sostanze che: derivano da processi produttivi il cui scopo primario non è di produrre quella sostanza;
è certo che possano essere utilizzati nello stesso o in altri processi produttivi anche da terzi;
possono essere utilizzati senza trattamenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normale pratica industriale;
il loro ulteriore utilizzo è legale, nel senso che vengono soddisfatte, per l'utilizzo specifico, tutte le normative in materia di salute e ambiente. Quanto al terzo di tali requisiti, la difesa evidenzia che gli unici trattamenti a cui il pet-coke era sottoposto erano la umidificazione e la miscelazione, che devono essere ritenute entrambe incluse nella normale pratica industriale. 2.4. - Con un quarto motivo di doglianza, si lamenta l'omessa motivazione circa la natura di rifiuto pericoloso del pet-coke sequestrato.
3. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, anche l'imputato De EA.
3.1. - Si deduce, in primo luogo, l'erronea applicazione della confisca alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1. Secondo la difesa, poiché la confisca non sarebbe consentita in caso di discarica abusiva, sarebbe una contraddizione ritenerla consentita nella meno grave ipotesi di gestione abusiva di rifiuti di cui all'art. 256, comma 1. In ogni caso, sarebbe mancato nella fattispecie in esame l'accertamento del presupposto di fatto che avrebbe consentito l'applicazione dell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2.
3.2. - Con un secondo motivo di doglianza si lamenta la carenza di motivazione quanto alla concentrazione di zolfo del pet-coke oggetto di sequestro, in mancanza dell'analisi degli idrocarburi policiclici aromatici, come sostenuto in un parere della Agenzia regionale per l'ambiente della Puglia del 7 ottobre 2010, che non sarebbe stato preso in considerazione dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - I ricorsi sono fondati limitatamente alla confisca. 4.1. - Quanto alla responsabilità penale, deve preliminarmente essere affermato il principio secondo cui il coke da petrolio (pet- coke), commercializzato e destinato alla combustione, può essere utilizzato - sia in forza della disciplina vigente nel 2007 sia in forza di quella attualmente vigente - come combustibile solo alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 293, che prescrive che, negli impianti disciplinati dal titolo 1^ e dal titolo 2^ della parte quinta (sulla tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni nell'atmosfera), inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X (sulla disciplina dei combustibili) alla parte quinta del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006, alle condizioni ivi fissate. Solo in tal caso opera il disposto del precedente art. 185, che, nell'elencare le sostanze che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto, contemplava (al comma 1, lett. l, prima della riformulazione della disposizione ad opera del successivo decreto correttivo: D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma 22) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
sicché non trovava applicazione a tale sostanza la disciplina autorizzatoria della gestione dei rifiuti. Quest'ultima invece era - ed è tuttora - pienamente operante ed applicabile ove il coke, commercializzato e destinato alla combustione, risulti non soddisfare le condizioni di legge per tale utilizzo, come nell'ipotesi in cui sia presente una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall'Allegato X cit., e si richieda, quindi, un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità (Cass. pen., sez. 3^, 9 maggio 2008, n. 28229). In tale pronuncia si è, in particolare, osservato che il codice dell'ambiente - dopo aver posto, all'art. 183, comma 1, lettera a, la definizione di rifiuto quale "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto (recante l'elenco delle categorie di rifiuti) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi" - ha poi previsto (all'art. 185, comma 1, lett. l) che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, tra l'altro, il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo. Ma l'esclusione del coke da petrolio dalla nozione di rifiuto deve leggersi - in attuazione del principio di precauzione - in stretta connessione con la disciplina del coke da petrolio come combustibile: la previsione dell'art. 185, comma 1, lett. l), si saldava, dunque, con quella del successivo art. 293, che richiama - come visto - l'Allegato X (sulla disciplina dei combustibili) alla parte quinta del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006. Tale allegato, nell'elencare i combustibili di cui è
consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo 1^, ha espressamente previsto il coke da petrolio a determinate condizioni:
a) negli impianti di combustione con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 MW è consentito l'utilizzo di coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate alla parte seconda, sezione 2, paragrafo 1, riga 7;
b) negli impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 300 MW è consentito l'uso di coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte seconda, sezione 2, paragrafo 1, riga 8.
È solo rispettando queste prescrizioni che il coke da petrolio, commercializzato e destinato alla combustione, può essere utilizzato come combustibile, senza che trovi applicazione per esso la disciplina autorizzatoria della gestione dei rifiuti. Tale interpretazione - fondata sulla disciplina vigente al momento dei fatti per cui qui si procede (dicembre 2007) e già affermata all'epoca da questa Corte (Cass., sez. 3^, 26 gennaio 2007, n. 21676) - trova conferma nel D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma 22, il quale, nel sostituire l'art. 185 richiamato, non ha più previsto l'esclusione del coke da petrolio dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, ferma restando la disciplina del suo utilizzo come combustibile alle condizioni suddette.
4.1.1. - Va quindi disattesa la tesi in diritto sostenuta dai ricorrenti secondo cui l'esclusione del coke da petrolio dal campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 opererebbe in ogni caso a prescindere dal verificarsi, o meno, delle prescritte condizioni per il suo utilizzo come combustibile.
4.1.2. - Nel caso di specie, dalla stessa prospettazione dei ricorrenti, emerge che vi è, al più, una carenza di motivazione della sentenza impugnata circa l'insussistenza dei requisiti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Tale carenza emergerebbe, in particolare - secondo quanto sostenuto dal ricorrente UC con il primo motivo di doglianza - nella mancata considerazione dei risultati delle analisi chimiche che certificherebbero la perfetta corrispondenza del pet-coke ai parametri legislativi. Si tratta, con tutta evidenza, di elementi di fatto che non possono essere presi in considerazione da questa Corte, perché il loro esame richiederebbe comunque una valutazione del merito, sotto il profilo della loro interpretazione e della loro eventuale portata scriminante. Le analisi alle quali si riferisce il ricorrente, del resto, sono quelle contenute in un rapporto di prova emesso il 14 dicembre 2006 da una società privata di analisi e controllo, che risultano effettuate sulla base di un campionamento svolto "a cura del cliente" e sono, dunque, prive di sufficiente certezza, in mancanza di elementi di ulteriore riscontro;
elementi neppure prospettati con il ricorso per cassazione.
Ne consegue che manca la prova evidente che il coke sequestrato non sia soggetto alla disciplina dei rifiuti. Nè può comunque sostenersi che lo stesso rientri nell'ambito dei sottoprodotti, ai sensi del D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 184 bis, non essendovi l'evidenza del fatto che il suo ulteriore utilizzo sia legale, ai sensi della lett. d) di tale articolo. Le osservazioni appena svolte circa l'efficacia probatoria delle analisi richiamate dal ricorrente UC rendono, infatti, quantomeno dubbio il soddisfacimento dei requisiti pertinenti per l'utilizzo specifico (come combustibile), nonché la protezione della salute e dell'ambiente. Quanto alla prospettazione dei ricorrenti secondo cui il pet-coke sequestrato sarebbe un sottoprodotto perché sarebbe stato destinato già in origine a essere utilizzato non come combustibile ma in altri e diversi processi produttivi, deve rilevarsi che la stessa si fonda su mere indimostrate asserzioni non suffragate da alcuno specifico elemento emergente dagli atti di causa.
Tale essendo lo stato degli atti, il Tribunale ha correttamente dato la prevalenza alla causa di estinzione dei reati. Ne deriva il rigetto dei motivi di doglianza sopra riportati sub 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.2., tutti riferiti alla responsabilità penale. 4.2. - Le censure riferite alla confisca sono, invece, fondate. Deve premettersi che - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente De EA (motivo 3.1.) - anche i rifiuti oggetto di gestione non autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, possono essere oggetto di confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2): essi, ove gestiti senza autorizzazione,
rientrano infatti tra le cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o alienazione delle quali costituisce reato. Nondimeno, deve sottolinearsi che tale ultima disposizione - che trova espressa applicazione anche nei casi di estinzione del reato per prescrizione - richiede l'accertamento positivo del fatto che vi siano cose la cui detenzione o alienazione costituisca, appunto, reato. Nel caso in esame, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il superamento dei limiti di legge quanto alla concentrazione di sostanze inquinanti e la conseguente qualificazione del pet-coke sequestrato come rifiuto abusivamente gestito, non essendo a tal fine sufficiente la semplice "mancanza di prova evidente dell'innocenza degli imputati" alla quale la sentenza fa richiamo.
5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Taranto, perché proceda a nuovo giudizio, fornendo un adeguata motivazione sulla sussistenza dei relativi presupposti. I ricorsi devono essere, nel resto rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Taranto. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015