Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2014, n. 1985
CASS
Sentenza 8 ottobre 2014

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In tema di rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il "coke" da petrolio (o "pet-coke"), commercializzato come combustibile, è escluso dal campo di applicazione della generale disciplina autorizzatoria dei rifiuti solo quando siano rispettate le condizioni per tale utilizzo dettate dall'art. 293 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie nella quale il coke da petrolio presentava una quantità di zolfo e una percentuale di materie volatili eccedenti i parametri normativi, così da doversi qualificare come rifiuto pericoloso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2014, n. 1985
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1985
    Data del deposito : 8 ottobre 2014

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