Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2002, n. 7347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7347 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 4 7 3 . O I N ' L , E O 1 B 9 C 9 E A 1 E P - 1 I REPUBBLICA ITALIANA N 1 O - D I 1 Z 2 E A . C R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I D Y U A I Oggetto07 347/ 0207:3 4 7 / 02 045 D A CORTE SUPREMA DICASSAZIONE S E T 4 E . N N E T . S T % E R 8 1 A [giudice de pace ( a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA R.G.N. 20467/99 Cron. 20445 Presidente e Relatore Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rep. SEGRETO Consigliere Ud. 18/03/02 Dott. Antonio AMATUCCI - Consigliere C.C. Dott. Alfonso MANZO Consigliere Dott. Gianfranco - ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: TA IL METALDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SPALLANZANI 24, presso lo studio difesa dall'avvocatodell'avvocato SABINA MITTIGA, NILO DE SIMONE, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA, corrente in ILno, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dr. Raffaele Catarisano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DOMENICO MILLELIRE 7, presso2002 715 lo studio dell'avvocato RODOLFO GIOMMINI, che la -1- difende, giusta delega in atti;
B controricorrente avverso la sentenza n. 6079/98 del Giudice di pace di ILNO, emessa e depositata il 30/10/98 (R.G. 5469/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Presidente e Relatore Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha chiesto si dichiari il ricorso manifestamente infondato. -2- La Corte Premesso in fatto.
1. Il giudice di pace di ILno, con sentenza del 30.10.1998, ha pronunciato sulla domanda che la società OT IO Spa aveva proposto
contro
IL LD CO con la citazione notificata 1'8.10.1997. La causa è stata decisa nella contumacia di LA SO, chiamato in causa dalla convenuta, che aveva proposto una domanda di garanzia. Il giudice ha accolto la domanda principale, mentre non ha reso alcuna pronuncia su quella di garanzia. Ha dichiarato che la società aveva perduto il possesso targata MI 941187 ed ha ordinato che ciòdell'autovettura fosse annotato nel P.R.A. а partire dal 27.6.1990; ha alla società la somma di L. condannato CO a versare 358.000, importo delle tasse automobilistiche dovute pagare dalla società per l'anno 1994. Queste le ragioni. CO aveva ricevuto da OT IO il mandato di vendere l'autovettura. Aveva anche ricevuto i documenti relativi alla proprietà del veicolo e s'era assunta l'impegno di trascrivere il passaggio di proprietà una volta venduto il veicolo. Aveva venduto la vettura a LA SO, aveva eseguito la trascrizione. Doveva quindi ma non rispondere verso la società per la tassa di proprietà ad essa richiesta. La responsabilità da inadempimento non era esclusa dal fatto che l'acquirente SO si fosse impegnato Lui તે trascrivere l'acquisto e non fosse stato in grado di farlo perché la vettura con i documenti di proprietà gli era stata rubata.
2. IL LD CO ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso, contenente due motivi, notificato alla OT IO.
3. Questa ha resistito con controricorso ed ha svolto varie eccezioni di inammissibilità.
4. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia deciso in camera di consiglio e rigettato perché manifestamente infondato. Ritenuto in diritto.
1. La sentenza è stata pronunciata in un processo con più cause e più parti. Parti della prima causa, traente origine dal contratto di mandato a vendere, la OT IO e la CO;
parti della seconda causa, traente origine dal contratto di vendita, la CO e l'SO. Il giudice di pace ha deciso la prima causa affermando che adempiuto all'obbligazione assunta verso CO non aveva OT IO, di trascrivere la vendita una volta che l'avesse fatta, e che non riguardava questa società il fatto che CO avesse dal canto suo trasferito l'obbligo di trascrivere all'acquirente SO.
2. Il primo motivo di ricorso, che riguarda la decisione della prima causa, non può essere esaminato. Impugnando la decisione del giudice di pace con ricorso per cassazione, la convenuta è partita dal presupposto che si tratti di una decisione pronunciata in base all'equità (art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.); diversamente, la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con appello (art. 334, primo e secondo comma, cod. proc. civ.) e non con ricorso per cassazione (art. 360, primo comma, cod. proc. civ.). Ma costituisce motivo di cassazione di tali sentenze, per violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), solo la violazione di norme di diritto che si impongono al legislatore ordinario (Sez. Un. 15.10.1999 n. 716): non rientra tra tali norme, quella dettata dall'art. 1719 cod. civ., di cui la ricorrente ha lamentato la violazione. Ciò comporta che, per questa parte, il ricorso debba essere rigettato, restando così superata ogni altra questione.
3. Il secondo motivo di ricorso riguarda l'altra causa. Anche questo motivo non può essere esaminato. La convenuta non ha infatti notificato il ricorso alla parte che aveva chiamato in giudizio. Ed al riguardo si deve negare che il chiamato fosse parte necessaria del giudizio iniziato dall'attore ciò in ragione di quanto il giudice di pace ha accertato, che ad esonerare il mandatario CO dai suoi obblighi e dalla responsabilità 5 conseguente al non averli adempiuti non potesse valere il fatto di averli intesi trasferire all'acquirente. Resta da avvertire che, siccome nessuna pronuncia è stata resa sulla causa CO-SO, la relativa domanda potrà essere riproposta.
4. La ricorrente deve rimborsare alla OT IO le spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna IL LD IO leCO a rimborsare alla società OT spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi 495,22 Euro, dei quali 450,00 Euro, per onorari di avvocato. Così deciso il giorno 18 marzo 2002 in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il presidente relatore ed estensore. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello O L L 20.05 O 4 B 7 3 E ) . A E E N N , C 1 O I A 9 Z P 9 A 1 I - R 1 D T 1 S - I E 1 G 2 C E I . R L D A U 9 I D 3 E G E T E 6 N E 4 N S . . E T T T S I R ( A 1 06