Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3475 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DE OLO IT34 75 /03 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 18567/00 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 7877 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 16/12/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: GL NORMA, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE MILIZIE 1, presso lo studio SCIUBBA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO domicil. ZAMPARDI, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DIpresso la CASSAZIONE;
-7 ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2002 presso rappresenta e difende ope legis;
5532 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1284/00 del Tribunale di PALERMO, depositata il 27/07/00 - R.G. N. 917/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Palermo Viglianisi Norma conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno e proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Palermo con cui era stata rigettata la sua domanda per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità, con decorrenza dalla domanda amministrativa. L'appellato resisteva al gravame ed il Tribunale, con sentenza del 16/3 - 27/7/00, confermava la decisione pretorile, sul rilievo che il consulente nominato in secondo grado, sulla base di accurate indagini medico legali aveva concluso per la sussistenza di una invalidità che - secondo i criteri del D. M. del 25/7/80 doveva essere fissata nella misura del 54,2%, mentre in base al D. M. 5/2/92 nella misura del 57%. Tale giudizio medico legale doveva essere condiviso, perché fondato su corretta metodologia ed esente da vizi logici, e quindi l'appello doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la Viglianisi, fondato su un solo motivo. Resiste il Ministero con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando omesso ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 CPC) deduce la ricorrente che le conclusioni della consulente di ufficio non possono essere condivise, in quanto le tabelle ministeriali prevedono percentuali più alte d'invalidità per le singole infermità: 35% per spontiloartrosi della colonna vertebrale, in considerazione della sua incidenza sul piano funzionale;
20% per la coxoartrosi e l'artrosi alle mani;
15% per la sindrome ansioso depressiva;
15% per il deficit uditivo;
10% per le varici. Il Tribunale peraltro non ha specificato i motivi per i quali ha ritenuto fondate le conclusioni della seconda consulenza. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui “in sede di valutazione della capacita' di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario di invalidita' disciplinato dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, ne' puo' procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidita' relative a ciascuna delle infermita' riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attivita' svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, nel senso che potrebbe essere svolta dall'assicurato, per eta', capacita' ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute " (Cass. n. 5934 del 20/6/94). Questo principio affermato dalla Corte con riferimento a prestazioni previdenziali a carico dell'INPS è applicabile anche per quelle assistenziali a carico del Ministero dell'Interno nel caso in cui coesistano varie infermità, tabellate e non tabellate. La nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità, approvata con D. M. 5 febbraio 1992, all'art 1, terzo comma, espressamente prevede, infatti, 2 che "nel caso di infermità plurime" vi possono essere "invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate (che) possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni (quando interessano lo stesso organo) ovvero da una semplice loro coesistenza ... In alcuni casi il concorso è direttamente tariffato in tabella In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva>, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato”. Nel caso in cui il concorso non sia direttamente tariffato nella tabella, la questione va risolta con una “valutazione complessiva", sulla base del generale disposto nell'art. 12 della L. 112/71 (che parla solo di "una totale inabilità lavorativa" accertata in sede di "visita medico-sanitaria") (Cass. N. 6500 del 7/5/02). Il Tribunale nella sua decisione si è attenuto a tale principio, in quanto richiama e condivide “pienamente” il parere espresso dal suo consulente, che ha effettuato la valutazione globale dell'invalidità “considerandola nella sua incidenza reale sulla complessiva validità”, come è previsto dalla normativa sopra richiamata. Il ricorrente non contesta tale valutazione globale e si limita a richiamare le varie percentuali d'invalidità fissate in tabella per le diverse malattie. La censura quindi non coglie nel segno ed il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC. 3
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 16 dicembre 2002 CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Franceses Maiorano Felin. i n C NC lle Depositato in Cancellerie oggi, 7 MAR. 2003 IL CANCELLIERE 4