Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/01/2003, n. 326
CASS
Sentenza 13 gennaio 2003

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In pendenza di sospensione disciplinare inibente all'avvocato l'esercizio della professione forense, integra violazione della deontologia professionale ("ex" art. 21 del codice deontologico forense 14 aprile 1997) e, quindi, illecito disciplinare l'accettazione di un mandato professionale e il deposito della ricevuta procura presso la cancelleria del giudice competente alla trattazione del relativo processo, trattandosi di comportamenti espressivi, di per sè soli, dell'esercizio, nella specie precluso, di attività di avvocato.

La determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, essendo riservato agli organi disciplinari il potere di applicare la sanzione più rispondente alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale.

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  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 23/01/2004 n° 1229Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/01/2003, n. 326
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 326
Data del deposito : 13 gennaio 2003

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