Sentenza 13 gennaio 2003
Massime • 2
In pendenza di sospensione disciplinare inibente all'avvocato l'esercizio della professione forense, integra violazione della deontologia professionale ("ex" art. 21 del codice deontologico forense 14 aprile 1997) e, quindi, illecito disciplinare l'accettazione di un mandato professionale e il deposito della ricevuta procura presso la cancelleria del giudice competente alla trattazione del relativo processo, trattandosi di comportamenti espressivi, di per sè soli, dell'esercizio, nella specie precluso, di attività di avvocato.
La determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, essendo riservato agli organi disciplinari il potere di applicare la sanzione più rispondente alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 23/01/2004 n° 1229Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/01/2003, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. RAVAGNANI Erminio - Consigliere -
Dott. PAOLINI Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. ALTIERI CO - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB AU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 174, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI MILANO;
- intimati -
avverso la decisione n. 267/00 RG del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 19/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato Francesco CAROLEO GRIMALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano, con provvedimento in data 19 luglio 1999 - 20 marzo 2000, inflisse all'avv. Claudio Ciaburri la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo, avendolo riconosciuto responsabile, in primo luogo, di aver esercitato l'attività professionale durante il periodo di esecuzione di una sanzione di sospensione, e ciò depositando in data 19/22 maggio 1997 una procura speciale per difendere tali LI OM e AT RI, e, secondariamente, di aver accettato la difesa di certi CO NE ed IL RO fuori distretto, disertando poi l'udienza dibattimentale del 17 maggio 1996.
Sul gravame dell'avv. Ciaburri, il Consiglio nazionale forense, con decisione del 21 luglio 2001 - 19 febbraio 2002, ribadita la responsabilità del reclamante in ordine agli illeciti addebitatigli, in riforma del provvedimento impugnato, ridimensionò la sanzione, determinandola nella sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi.
Il Consiglio nazionale forense, per quanto può rilevare nella presente sede, motivò la così resa pronuncia evidenziando, innanzi tutto, che "esattamente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano non ha proceduto ad accertamenti sanitari relativi all'avv. Claudio Ciaburri considerato il carattere generico dell'affermazione, non suffragata da specifica certificazione medica attestante l'impossibilità di partecipare al dibattimento";
osservando, poi, che "sussistono i comportamenti deontologicamente sindacabili attribuiti all'avv. Claudio Ciaburri, e ciò in quanto a) - anche se l'interrogatorio era fissato per il 28 maggio 1997, la presentazione della procura prima della scadenza del periodo di sospensione vale a costituire l'avvocato difensore a tutti gli effetti fin dal momento della presentazione e determina quindi un 'fattò di esercizio di attività professionale in pendenza di sospensione disciplinare", e b) - "indipendentemente dalle ragioni del fatto l'avv. Claudio Ciaburri ha assunto incarico difensivo fuori del distretto e lo ha esercitato (inviando i certificati medici degli imputati) aggravando tale comportamento per la mancata comparizione all'udienza";
considerando, da ultimo, doversi ridimensionare la sanzione da infliggere nei termini dianzi precisati, essendo da ravvisare "eccessiva la sanzione della cancellazione anche tenuto conto della situazione particolare dell'avv. Claudio Ciaburri (le condizioni di salute del quale potranno se mai formare oggetto di accertamento ad altri fini, ma non essere genericamente richiamate quale causa di sicura futura recidività).
L'avv. Claudio Ciaburri ricorre, con quattro articolati motivi, per la cassazione della decisione surrichiamata, notificatagli il 7 marzo 2002.
Il ricorso è stato notificato, oltre che inutilmente al Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano ed al Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, rispettivamente, il 4 ed il 5 aprile 2002.
Il suddetto consiglio dell'ordine si è astenuto da ogni attività difensiva nella presente sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - L'avv. Claudio Ciaburri, con il primo mezzo di ricorso, censura la pronuncia nei sensi illustrati resa dal Consiglio nazionale forense denunciando una "nullità del provvedimento ex art. 132 co. 3^ e 161 co. 2^ c.p.c. in relazione all'art. 64 r.d. 37/34": più specificamente, sulla premessa che "la decisione disciplinare così come notificata" ad esso ricorrente, "è priva della sottoscrizione del Presidente e del Segretario", in quanto "vi è in calce a tale provvedimento un'unica sottoscrizione, (quella) dell'Avv. Alessandro Bonzo, quale Consigliere Segretario, il quale autentica la conformità all'originale della copia notificata all'interessato", facendo presente che "ai sensi dell'art. 64 r.d. 37/34 la deliberazione del consiglio territoriale deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, dovendosi ritenere nulla la decisione mancante di tale sottoscrizione ... ..."e che "l'originale della decisione... ..., conduce necessariamente ad una copia conforme che deve contenere - a fronte dell'attestata conformità - tutti gli elementi indicati nel provvedimento alla luce dell'art. 64", deduce che "la mera indicazione F.to il Presidente e F.to il Segretario non può ritenersi validamente integrare il requisito della sottoscrizione effettiva che in tal senso non è suscettibile di essere verificata effettivamente avvenuta dal destinatario del provvedimento stesso"; soggiunge che "il vizio della sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto", perché "l'omessa sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario del C.N.F. della decisione disciplinare determina la nullità insanabile dell'atto ai sensi del combinato disposto degli artt. 132-161 c.p.c.". La doglianza, articolata in termini non sempre lucidi, è inconsistente.
In proposito, soccorrono le seguenti osservazioni. A) - Innanzi tutto, giova rilevare che, se con il criptico riferimento alla "deliberazione del Consiglio territoriale" contenuto nel testo del delibato motivo il ricorrente avesse inteso prospettare, anche, un vizio della decisione qui impugnata da correlarsi al fatto che con questa non sia stata ravvisata una nullità dell'altrove ricordato provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano in data 19 luglio 1999 - 20 marzo 2000 per mancanza in esso delle sottoscrizioni prescritte dall'art. 44 r.d. 22.1.1934 n. 37, la lagnanza andrebbe ravvisata senz'altro preclusa dal divieto dei nova in cassazione. Ed invero, ne' dal testo della qui contestata decisione, in relazione alla quale non vengono denunciate omissioni di pronuncia, nè dalla, scarna, narrativa dei fatti di causa contenuta nel ricorso risulta che con il reclamo prodotto ex art. 50 r.d.l. 27.11.1933 n. 1578 e 59 r.d. n. 37 del 1934, cit., al Consiglio
nazionale forense avverso il ridetto provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano l'odierno ricorrente abbia fatto questioni circa la validità di tale provvedimento in ragione di una, accampata, mancanza in esso di una o di tutte le sottoscrizioni prescritte.
Stando così le cose, e nell'impossibilità di svolgere indagini integrative al riguardo sull'incarto processuale, non direttamente visionabile da questa Corte Suprema ai fini della delibazione della doglianza in argomento, questa essendo intesa a lamentare errore, non di attività ma, di giudizio, il qui considerato profilo di censura va dichiarato immeritevole di ingresso in applicazione dell'enunciazione di principio, fermissima nella giurisprudenza di legittimità, e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui la parte che, ricorrendo in cassazione, lamenti la mancata o insufficiente o incongrua valutazione di sue istanze ed asserzioni difensive, per evitare una declaratoria di inammissibilità della censura per novità, ha l'onere di indicare con precisione, fra l'altro, il luogo del processo dal quale risulti l'avvenuta prospettazione dell'istanza e/o dell'asserzione, accampate, non o mal valutate, onde dar modo a questa Corte Suprema di controllare ex actis se la doglianza sia ammissibile prima di procedere alla verifica della relativa fondatezza. B) - L'esistenza nell'originale della decisione impugnata delle sottoscrizioni del presidente e del segretario del collegio deliberante è documentata, con certificazione suscettibile di far fede sino a querela di falso, dall'attestato di conformità all'originale della copia del provvedimento notificata all'odierno ricorrente e da costui versata in atti.
Nel contesto dato, non hanno ragion d'essere le deduzioni dell'avv. Ciaburri circa una pretesa nullità-inesistenza della decisione cennata da correlarsi alla mancanza in essa delle sottoscrizioni prescritte dall'art. 64 r.d. 22.1.1934 n. 37 (sulla persistente vigenza di tale norma, cfr., Cass. SS.UU. civ, sent. n. 3056 del 10.3.1995). C) - La dedotta incompletezza della copia della ripetuta decisione notificata al ricorrente, d'altronde, è destinata a restare, comunque, irrilevante, non essendo stato neppure adombrato che da essa possa essere derivata una qualche menomazione dei diritti alla difesa ed alla impugnazione del deducente.
2) - L'avv. Claudio Ciaburri, con il secondo motivo di ricorso, prospetta che la decisione impugnata dovrebbe essere ravvisata passibile di cassazione siccome inficiata da "violazione dell'art. 50 r.d. 37/34" e da "manifesta illogicità del provvedimento ex art. 360 co. 5^ c.p.c.", in definitiva, lamentando che il Consiglio
nazionale forense abbia disatteso sue istanze dirette ad ottenere l'invalidazione del più volte ricordato provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano del 19 luglio 1999 - 20 marzo 2000, incongruamente ritenendo essere stato tale provvedimento legittimamente reso, nella sua mancata comparizione, all'esito di seduta in cui era stato chiesto un rinvio per impedimento a configurare dovuto a ragioni di salute rimaste bensì non documentate e però, sia pure ad altri fini, riscontrate sussistenti.
La censura non merita di essere attesa.
Premesso che il riesame nella presente sede di legittimità delle decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense può avvenire soltanto nei limiti segnati dall'art. 56 r.d.l. 27.11.1933 n. 1578 e dall'art. 111 della Costituzione, nel cui ambito non è compreso il sindacato sulla sufficienza e non contraddittorietà della motivazione previsto dall'art. 360, comma 1 n. 5, cod.proc.civ., deve dirsi, da un lato, che la decisione contestata, sul tema qui discusso, si rivela sostanzialmente motivata sul rilievo della mancata produzione di una certificazione medica idonea a documentare uno stato di salute tale da comportare il dedotto impedimento a comparire nella seduta fissata per la trattazione del procedimento disciplinare;
va osservato, dall'altro, che, comunque, la doglianza si appalesa inammissibile, per carenza del requisito della specificità, non essendo indicati nel ricorso la natura e il grado delle, accampate, patologie dalle quali sarebbe derivato il, preteso, impedimento.
3) - L'avv. Claudio Ciaburri, con la prima delle lagnanze enucleabili dal terzo motivo di ricorso, unitariamente inteso a prospettare che la decisione impugnata risulterebbe inficiata da "mancanza ed illogicità della motivazione ex art. 360 co. 5^ c.p.c. e art. 56 co. 3^ del r.d.l. 1578/33", da "violazione dell'art. 21 del Codice Deontologico Forense" e da "violazione degli artt. 5 e 6 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578", lamenta che "il Consiglio Nazionale Forense non ha osservato l'obbligo della motivazione limitandosi a ritenere sussistenti gli illeciti disciplinari prescindendo dall'argomentare la propria decisione" e si è "limita(to) a ripercorrere i fatti contestati omettendo di fornire risposta alle doglianze lamentate dal ricorrente avverso il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano". La censura è immeritevole di ingresso, per non dire vacua. A) - Il giudice disciplinare, di vero, nella decisione impugnata, sul rilievo della, incontestata, sussistenza oggettiva dei fatti materiali ascritti all'odierno ricorrente, ha dichiarato costui responsabile delle incolpazioni addebitategli osservando, per un verso, che l'essersi fatto rilasciare una procura in pendenza dell'esecuzione di una sospensione dalla professione e l'avere depositato dinanzi al giudice competente per il processo cui il rilascio di detta procura afferiva nella persistenza della sospensione cennata, "vale(ndo) a costituire l'avvocato difensore a tutti gli effetti fin dal momento della presentazione ..., determina un fatto di esercizio di attività professionale in pendenza di sospensione.." disciplinarmente sanzionabile;
per un altro, che "indipendentemente dalle ragioni del fatto, l'avv. Claudio Ciaburri ha assunto incarico difensivo fuori dal distretto e lo ha esercitato (inviando certificati medici degli imputati), aggravando tale comportamento per la mancata comparizione all'udienza". Nel contesto dato, deve escludersi che nella decisione impugnata sia riscontrabile il dedotto difetto, totale, di motivazione, risultando enunciate chiaramente nel provvedimento le ragioni che hanno indotto il giudice che lo ha reso ad addivenire alla pronuncia discussa. B) - Sotto, altro profilo, è da dire che, non appalesandosi indicate nell'atto introduttivo dell'esaminato gravame le allegazioni e le tesi difensive, assunte, non delibate dal giudice disciplinare, la censura risulta manifestamente carente di quel connotato di specificità che deve caratterizzare i motivi del ricorso per cassazione, e, di conseguenza, per questo aspetto, deve essere disattesa siccome inammissibile.
4) - L'avv. Claudio Ciaburri, con la seconda delle censure estrapolabili dal mezzo di ricorso di cui al paragrafo precedente, critica la statuizione della sentenza impugnata recante declaratoria della sua responsabilità in ordine all'incolpazione con la quale gli è stato contestato di aver esercitato attività professionale durante il periodo di esecuzione di una (pregressa) sospensione disciplinare per aver in tale periodo depositato una procura speciale a difendere certi LI OM e AT RI:
sostiene, al considerato riguardo, che la pronuncia in questione risulterebbe viziata per essere stata resa nell'omessa valutazione del dato del "differimento temporale fra tale presentazione (di procura) e l'effettiva assistenza..." prestata ai clienti sunnominati, nonché della circostanza che la prestazione di detta assistenza sarebbe avvenuta solo dopo la scadenza della ripetuta sospensione;
puntualizza, sul tema, che, in contrasto con quanto ritenuto dal giudice disciplinare, l'accettazione della procura e il deposito di questa presso l'ufficio giudiziario che doveva trattare il processo cui la stessa si riferiva non potrebbero essere considerati fatti di esercizio di attività professionale.
L'assunto sul quale la doglianza si basa non ha pregio. L'accettazione di un mandato professionale e il deposito della ricevuta procura presso la cancelleria del giudice competente alla trattazione del processo in relazione al quale detto mandato è stato rilasciato integrano, all'evidenza, di per sè soli, esercizio di attività di avvocato.
Consequenzialmente, il fatto del ricorrente consistito nell'aver accettato il mandato discusso e nell'aver depositato la procura in controversia in pendenza di una sospensione disciplinare che gli inibiva l'esercizio della professione, giusta quanto rettamente ritenuto dal Consiglio nazionale forense, integra indubitabilmente comportamento disciplinarmente illecito (art. 21 del c.d. codice deontologico forense, approvato dal consiglio nazionale forense il 14 aprile 1997: cfr., sul punto, Cass. SS.UU civ., sent. n. 3529 dell'11.3.2002). 5) - L'avv. Claudio Ciaburri, con la terza, ed ultima, doglianza articolata nel mezzo di ricorso di cui sub 3), accampa essere erronea e confliggente con il diritto la pronuncia del Consiglio nazionale forense che ha ritenuto la sussistenza di un illecito disciplinare in relazione al fatto che egli, in epoca in cui aveva la qualifica di procuratore legale, in violazione del dettato degli artt. 5 e 6 r.d.l. 27.11.1933 n. 1578, allora vigenti, accettò un incarico professionale, in seguito neppure compiutamente espletato:
prospetta, in merito, di aver legittimamente assunto l'incarico professionale in argomento che bene avrebbe potuto assolvere affidando ad altro professionista legittimato il compito di eseguirlo, e che, comunque, non vi sarebbe stato da parte sua nessun esercizio di attività processuale extra districtum. La censura è destituita di fondamento.
L'avvocato ha l'obbligo di non accettare incarichi che non possa svolgere e la violazione di tale obbligo integra senza alcun dubbio violazione della deontologia professionale e, quindi, illecito disciplinare.
Alla stregua dell'enunciazione considerata, si rivela del tutto ortodossa la pronuncia del Consiglio nazionale forense che ha ravvisato disciplinarmente sanzionabile il fatto discusso, risoltosi nell'accettazione di un mandato difensivo che, al momento del conferimento, non avrebbe potuto essere eseguito.
Prima di concludere sul trema, giova rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nel contesto del quarto mezzo di gravame che sarà esaminato in prosieguo, non rileva ai fini della valutazione della esistenza e della gravità dell'incolpazione in discorso l'intervenuta entrata in vigore della L. 27.2.1997 n. 27, recante soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense, che ha abolito i previgenti limiti territoriali all'esercizio dell'attività degli avvocati: la detta normativa, di fatti, non può attenuare il disvalore deontologico di un comportamento risoltosi nell'accettazione di un incarico professionale che, all'epoca del suo conferimento e del previsto relativo espletamento, non avrebbe potuto, comunque, essere eseguito, comportando mancanza di difesa per i conferenti.
6) - L'avv. Claudio Ciaburri, con il quarto motivo di ricorso, allega risaltare nella decisione impugnata "violazione dell'art 2 C.D.F. e dell'obbligo di motivazione ex artt. 56 r.d.l. 1578/33 e 360 co. 5^ c.p.c.", per non essere stata motivata la relativa statuizione concernente la determinazione della sanzione inflittagli.
La censura non è degna di accoglimento.
Il Consiglio nazionale forense ha irrogato la sanzione discussa rilevando apparire la relativa entità adeguata alla gravità degli illeciti riscontrati commessì dall'attuale ricorrente, in tal guisa rendendo una pronuncia da avere per senz'altro motivata. La determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio nazionale forense, d'altronde, per costante giurisprudenza, resta insindacabile da questa Corte Suprema (cfr., in tal senso, ex aliis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 15713 del 12.12.2001, id., sent. n. 3529 del 2002, cit.). 7) - Conclusivamente, il ricorso, basato su motivi rivelatisi, tutti, sotto diversi profili, inaccoglibili, deve essere rigettato. 8) - Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano non ha svolto attività difensiva in questa sede, e, perciò, non si deve provvedere su sue spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2003