Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/2002, n. 12096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12096 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
3 7 5 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT-2096/02 IN NOME DE POPOLO ITALT NO SU R Oggetto Locazione: risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE del danno da omesso preavviso del recesso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 103/01 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.29706 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. 3226 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud.05/07/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio Sole sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti € 0.77 AN EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 09 AGO. 2002 IL CANCELLIERE MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RADDUSA PATERNO', difeso dall'avvocato ANTONIO VERDE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EL RG;
intimata avverso la sentenza n. 4157/99 del Tribunale di CATANIA, Sezione V Civile, depositata il 13/11/99 (R.G. 2002 4594/97); 1534 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 consiglio il 05/07/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. RILEVATO che viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il tribunale di Cata- nia, decidendo sul gravame di NZ NC avverso sentenza pretorile, ha revocato il decreto ingiuntivo ma ha condannato l'appellante a corrispondere alla lo- catrice IT LL la somma di L.
7.235.745 a titolo di canoni di locazione scaduti e di risarci- mento del danno per aver receduto dal contratto senza il preavviso di cui all'art. 27 della legge n. 392 del 1978; che con i due motivi di ricorso - deducendo viola- zione e falsa applicazione della disposizione sopra in- dicata, nonché degli artt. 1218 e 1256 c.c. e difetto di motivazione - il ricorrente si duole che il tribunale non abbia ritenuto che, a seguito del rilascio del lo- cale cui era stato costretto per il diniego dell'autorizzazione amministrativa necessaria per con- tinuarvi l'attività di parrucchiere, egli non era tenu- to a corrispondere i canoni per il periodo successivo al rilascio avvenuto nell'aprile del 1995;
RITENUTO che
la palese infondatezza del primo moti- vo direttamente discende dal rilievo che lo stesso ri- corrente riconosce che la locatrice aveva fatto salvo il proprio diritto di conseguire l'indennità per l'anticipato scioglimento del rapporto al momento della riconsegna delle chiavi, mentre quella del secondo va correlata all'osservazione che il diniego dell'autorizzazione amministrativa non è configurabile come impossibilità del conduttore di adempiere la pro- pria prestazione (che consiste nel pagamento del cano- ne), ma solo come inutilità per il conduttore stesso di continuare a godere dell'immobile per fatto non ricon- ducibile al locatore, dunque non tenuto a sopportarne il rischio in difetto di espresse previsioni contrat- tuali;
che, inoltre, secondo l'orientamento di questa cor- te (cfr. Cass., n. 5837 del 1993), il conduttore di im- mobile destinato ad attività commerciale o artigianale che receda per gravi motivi dal contratto senza il pre- avviso prescritto dall'ultimo comma dell'art. 27 della legge n. 392 del 1978, è tenuto al risarcimento dei danni che il locatore sostenga di aver subito per l'anticipata restituzione dell'immobile, a meno che non dimostri che esso è stato ugualmente utilizzato dal 10- 3 catore, direttamente o indirettamente;
che, peraltro, il ricorrente neppure afferma di aver mai prospettato tale utilizzazione diretta o indi- retta da parte del locatore;
che, dunque, il ricorso è manifestamente infondato e che, in difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimata, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89; 100т 129,41
P.Q.M.
MEST 1033 la corte rigetta il ricorso. TOT. 139,44 Roma, 5 luglio 2002 1400 8065 Il presidente Il consigliere estensore 151,44 R. Auskun IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero 09 AGO., 2002 Depositata in Cancelleri UPREMA IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, CORTE SUPREMA CABBAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 30 1.3012 serie 4 al n. 4544 versate € 151 44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)$19/5/2002) 4