Sentenza 1 ottobre 1999
Massime • 1
La legge 8 agosto 1985 n. 431 ha innovato il regime della tutela delle bellezze naturali, come previsto dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497, sostituendo ai vincoli specifici gravanti su determinate località, dotate di particolari pregi estetici, una diffusa tutela del paesaggio e prevenendo ogni ulteriore possibilità di degrado attraverso l'imposizione in via cautelare di un divieto di inedificabilità esteso a tutte le aree comunque interessate dai vincoli paesistici. Ai sensi dell'articolo 1 quinques della predetta legge l'operatività di tale salvaguardia cautelare non tollera deroghe sino a quando non vengano adottati dalle Regioni i piani paesistici previsti dal precedente articolo 1 bis. Ed invero i piani paesistici delle Regioni non costituiscono una facoltà, ma un obbligo giuridico, tanto che la loro adozione è sottoposta ad un termine non perentorio (31.12.1986), con possibilità di "sostituzione" dello Stato, sicché la sanzione penale - pur restando prerogativa dello Stato - trova applicazione in forza della legge statale anche per le violazioni dei vincoli posti dalle Regioni, per la tutela del paesaggio quale valore costituzionalmente protetto (articolo 9 della Costituzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/1999, n. 12800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12800 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pioletti GIOVANNI Presidente del 01/10/99
1.Dott. Savignano GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. " Postiglione AMEDEO Consigliere N.3205
3. " Quitadamo NICOLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Grassi ALDO Consigliere N.31232/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI AT n. S. Miniato 23.6.1966
CI BE n. S. Miniato 26.1.1971
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 28.1.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 28.1.1999, in riforma di quella del Pretore di S. Miniato del 28.11.1997, condannava CI AT e CI BE alla pena di giorni cinque di arresto e 20 milioni di ammenda ciascuna con i benefici di legge, per il reato di cui allo articolo 1 sexies legge 431/85 (legge SO), accertato il 6 aprile 1995.
Riteneva la Corte di Firenze che le imputate avevano realizzato una piscina ed altri manufatti in un area ricompresa nel Piano Paesistico Regionale (Delibera del 19.7.1998 n. 296 del Consiglio Regionale Toscano) senza l'autorizzazione della Autorità competente. Contro questa sentenza le imputate hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione, in quanto la tutela penale riguarderebbe le sole aree direttamente menzionate nella legge SO e non si estenderebbe a quelle determinate con legge regionale.
CI AT deduce, inoltre, la nullità della citazione nel giudizio di appello.
I ricorsi sono infondati. Ritiene la Corte preliminarmente che la notificazione del decreto di citazione in grado di appello a CI AT sia stata correttamente eseguita il 3.9.1998 presso ON UL convivente.
Nel merito la Corte osserva che la legge 431/85, costituente "norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica" (art. 2) tutela il paesaggio italiano secondo un criterio di "globalità" ed in uno spirito di "leale collaborazione" con le Regioni (Sentenza 26 giugno 1986 Corte Costituzionale). Sotto il primo profilo, come è significativamente detto nell'art. 1 ("sono aggiunti"), la legge recupera i beni protetti ex l. 29 giugno 1939 n. 1497, nonché i beni individuati dalle Regioni nell'esercizio del potere delegato ex art. 82 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, aggiungendo vaste tipologie paesistiche e categorie morfologiche, vincolate ex lege, ipso iure, dallo Stato. Sotto il secondo profilo l'art. 1 bis della l. 431/85 impone alle Regioni di adottare piani paesistici o piani urbanistico- territoriali "con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali" e con riferimento al "relativo territorio". In tal modo la tutela paesaggistica, attraverso l'attività delle Regioni, viene a coprire ulteriori aree oltre quelle espressamente individuate dallo Stato, con la possibilità di realizzare opere solo se preventivamente autorizzate. Come ha ritenuto la Corte di Cassazione S.U. (2 3.4.1993, n. 3, Totaro) "la legge 8 agosto 1985 n. 431 ha innovato il regime della tutela delle bellezze naturali, come previsto dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497, sostituendo ai vincoli specifici gravanti su determinate località, dotate di particolari pregi estetici, una diffusa tutela del paesaggio e prevenendo ogni ulteriore possibilità di degrado attraverso l'imposizione in via cautelare di un divieto di inedificabilità esteso a tutte le aree comunque interessate dai vincoli paesistici.
Ai sensi dell'art. 1 quinquies della predetta legge l'operatività di tale salvaguardia cautelare non tollera deroghe sino a quando non vengano adottati dalle Regioni i piani paesistici previsti dal precedente art. 1 bis".
Questa Corte ha già ritenuto la sussistenza del reato ex art. 1 sexies l. 431/85 con riferimento ai vincoli di inedificabilità
relativa imposti dalle Regioni, distinti da quelli disposti ex lege direttamente dalla SO (l. 431/85). (Cass. Sez. 3, 23.4.94 n., 4703 imp. Basentini;
Cass. Sez. 2, 20.9.94, n. 9983, imp. Sale, quest'ultima proprio con riferimento alla Regione Toscana). La base giuridica per tale orientamento si ricava dal tenore letterale dello stesso art. 1 sexies, che nel porre le sanzioni penali, fa riferimento alla "violazione delle disposizioni di cui al presente decreto", senza distinguere tra i vincoli posti direttamente dallo Stato (art. 1) e quelli stabiliti dalle Regioni, in forza di potere conferito dallo Stato (art. 1 bis).
La ragione logica risiede nella natura giuridica dei piani paesistici o piani urbanistico-territoriali delle Regioni, che hanno una valenza diretta urbanistica, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (Sent. Nn. 359/85; 151/86; 67/92; 122/93; 417/95;
247/97) e questo spiega il rinvio "quoad poenam", alle stesse sanzioni urbanistiche di cui allo art. 20 l. 47/85. I piani paesistici delle Regioni non costituiscono una "facoltà", ma un "obbligo", giuridico, tanto che la loro adozione è sottoposta a termine non perentorio (31.12.1986), con possibilità di "sostituzione" dello Stato, sicché la sanzione penale - pur rimanendo prerogativa dello Stato - trova applicazione in forza della legge statale anche alle violazioni dei vincoli posti dalle Regioni, per la tutela del valore costituzionale comune del "paesaggio" (art. 9 Costit.).
Poiché nel caso di specie le violazioni dei vincoli posti dalla Delibera del Consiglio Regionale Toscana n. 296 del 19.7.1988, costituente Piano Paesistico o Piano Urbanistico - Territoriale sono assistite da un regime sanzionatorio penale, la sentenza impugnata va confermata.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999