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Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 19236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19236 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, PIETRO MOLINO, con cui si è chiesto dichiarare il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19236 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 31/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 marzo 2025, la Corte d'appello di Salerno, pronunciando a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Sesta sezione di questa Corte con sentenza n. 46781 del 15 settembre 2023, ha assolto BE Sassolino dal delitto di cui all'art. 74 d. P. R. 309/1990, per insussistenza del fatto, confermando la condanna per il delitto di cui all'articolo 73 del predetto d. P. R. e rideterminando, di conseguenza, la pena in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa. Con la citata pronuncia, la Sesta sezione riteneva non adeguatamente motivata l'affermazione di responsabilità per la partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere. In sede di giudizio rescissorio, la Corte territoriale ha ritenuto del tutto carente la prova dell'affectio societatis e, dunque, della condivisione di finalità ed interessi dell'associazione di cui al capo 1) dell'imputazione. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un unico motivo, si duole di violazione di legge processuale, in relazione all'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata ha applicato una riduzione di pena, ex art. 62 bis cod. pen., inferiore a quella applicata con sentenza di primo grado, ormai irrevocabile. A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha valorizzato il principio, secondo cui «nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma 4, cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado» (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [...], Rv. 232066 - 01). 3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, con cui si è chiesto dichiarare il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate. 1 2. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La lamentata lesione del divieto di reformatio in peius non può lamentarsi né con riferimento alla rideterminazione della pena-base, ovvero alla riduzione per le circostanze attenuanti generiche, né con riguardo alla pena finale -, e, ciò, per due ordini di ragioni. In primo luogo, la sentenza impugnata ha operato una rideterminazione del trattamento sanzionatorio avendo come riferimento un reato diverso rispetto al delitto per cui era intervenuta condanna in primo grado. In secondo luogo, la determinazione finale della pena è, comunque, inferiore a quella disposta dal giudice di primo grado. Gioverà ricordare che, in primo grado, la pena-base per il più grave reato di cui all'art. 74 d. P. R. 309/1990, era stata determinata in anni 10 e mesi 6 di reclusione, di poi ridotta, ex art. 62 bis cod. pen., ad anni 7 di reclusione. Ai 7 anni erano stati aggiunti mesi 6 per la continuazione con il reato ex 73 d. P. R. 309/1990; applicata la riduzione per il rito, la pena definitiva veniva determinata in anni 5 di reclusione. La sentenza impugnata ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, logicamente riferendolo all'unico reato sopravvissuto alla decisione assolutoria, vale a dire quello previsto dall'art. 73 d. P. R. 309/1990. In tale rideterminazione, diversamente da quanto contestato, non si è violato il principio di diritto valorizzato, in maniera inconferente, dal ricorrente (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William, Rv. 232066 - 01), posto che il calcolo per la pena-base, necessariamente riferito ad altro e meno grave reato rispetto a quello individuato dal primo giudice, è stato contenuto in misura certamente inferiore a quanto determinato in primo grado. E, infatti, la Corte territoriale, individuando la pena-base per il delitto di detenzione, a fini spaccio, di sostanza stupefacente, di cui al capo 6) dell'imputazione, in anni sette di reclusione - in misura, dunque, discosta dal minimo edittale (pari ad anni sei di reclusione), in vista di quanto definito "allarmante contesto" in cui operava l'imputato, ragion per cui veniva negata l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 del citato d. P. R. - ed euro 36.000 di multa, ha poi ridotto la pena ad anni 6 di reclusione ed euro 26.000, in ragione delle riconosciute attenuanti generiche (con riferimento specifico a tale ultimo profilo, v. Sez. 5, n. 209 del 06/10/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284311 - 01: «nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, avendo mutato tutti i componenti del computo della pena per il reato ascritto [...] operi, per le già concesse attenuanti generiche, una riduzione minore, sia in termini assoluti, sia in termini di rapporto proporzionale, rispetto a quella effettuata, in ordine a tale componente, dal primo giudice»; v. anche, nella parte motiva della citata sentenza "Cundari", 2 Il Pr idente B ltrani Sergi Rv. 284311 - 01, la ricostruzione del dibattito giurisprudenziale in tema di divieto di reformatio in peius, con riferimento, in particolare, a Sez. U n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 e ai casi in cui muti la struttura del reato su cui interviene il giudice dell'appello. V. anche Sez. 6, n. 25256 del 24/02/2015, [...], Rv. 265172 - 01, per il principio, riferito a casi di riforma in appello della condanna per il reato ex art. 73 d. P. R. 309/1990, secondo cui «il giudice di appello - quale giudice di merito di secondo grado, ovvero quale giudice di rinvio - non è vincolato ad applicare le attenuanti generiche nella stessa misura disposta dal giudice di primo grado», con il solo limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di "reformatio in peius"). Con ulteriore riduzione per il rito, la pena finale è stata determinata in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, dunque in misura comunque inferiore alla determinazione finale indicata dal giudice di primo grado. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31/03/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, PIETRO MOLINO, con cui si è chiesto dichiarare il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19236 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 31/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 marzo 2025, la Corte d'appello di Salerno, pronunciando a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Sesta sezione di questa Corte con sentenza n. 46781 del 15 settembre 2023, ha assolto BE Sassolino dal delitto di cui all'art. 74 d. P. R. 309/1990, per insussistenza del fatto, confermando la condanna per il delitto di cui all'articolo 73 del predetto d. P. R. e rideterminando, di conseguenza, la pena in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa. Con la citata pronuncia, la Sesta sezione riteneva non adeguatamente motivata l'affermazione di responsabilità per la partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere. In sede di giudizio rescissorio, la Corte territoriale ha ritenuto del tutto carente la prova dell'affectio societatis e, dunque, della condivisione di finalità ed interessi dell'associazione di cui al capo 1) dell'imputazione. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un unico motivo, si duole di violazione di legge processuale, in relazione all'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata ha applicato una riduzione di pena, ex art. 62 bis cod. pen., inferiore a quella applicata con sentenza di primo grado, ormai irrevocabile. A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha valorizzato il principio, secondo cui «nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma 4, cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado» (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [...], Rv. 232066 - 01). 3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, con cui si è chiesto dichiarare il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate. 1 2. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La lamentata lesione del divieto di reformatio in peius non può lamentarsi né con riferimento alla rideterminazione della pena-base, ovvero alla riduzione per le circostanze attenuanti generiche, né con riguardo alla pena finale -, e, ciò, per due ordini di ragioni. In primo luogo, la sentenza impugnata ha operato una rideterminazione del trattamento sanzionatorio avendo come riferimento un reato diverso rispetto al delitto per cui era intervenuta condanna in primo grado. In secondo luogo, la determinazione finale della pena è, comunque, inferiore a quella disposta dal giudice di primo grado. Gioverà ricordare che, in primo grado, la pena-base per il più grave reato di cui all'art. 74 d. P. R. 309/1990, era stata determinata in anni 10 e mesi 6 di reclusione, di poi ridotta, ex art. 62 bis cod. pen., ad anni 7 di reclusione. Ai 7 anni erano stati aggiunti mesi 6 per la continuazione con il reato ex 73 d. P. R. 309/1990; applicata la riduzione per il rito, la pena definitiva veniva determinata in anni 5 di reclusione. La sentenza impugnata ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, logicamente riferendolo all'unico reato sopravvissuto alla decisione assolutoria, vale a dire quello previsto dall'art. 73 d. P. R. 309/1990. In tale rideterminazione, diversamente da quanto contestato, non si è violato il principio di diritto valorizzato, in maniera inconferente, dal ricorrente (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William, Rv. 232066 - 01), posto che il calcolo per la pena-base, necessariamente riferito ad altro e meno grave reato rispetto a quello individuato dal primo giudice, è stato contenuto in misura certamente inferiore a quanto determinato in primo grado. E, infatti, la Corte territoriale, individuando la pena-base per il delitto di detenzione, a fini spaccio, di sostanza stupefacente, di cui al capo 6) dell'imputazione, in anni sette di reclusione - in misura, dunque, discosta dal minimo edittale (pari ad anni sei di reclusione), in vista di quanto definito "allarmante contesto" in cui operava l'imputato, ragion per cui veniva negata l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 del citato d. P. R. - ed euro 36.000 di multa, ha poi ridotto la pena ad anni 6 di reclusione ed euro 26.000, in ragione delle riconosciute attenuanti generiche (con riferimento specifico a tale ultimo profilo, v. Sez. 5, n. 209 del 06/10/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284311 - 01: «nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, avendo mutato tutti i componenti del computo della pena per il reato ascritto [...] operi, per le già concesse attenuanti generiche, una riduzione minore, sia in termini assoluti, sia in termini di rapporto proporzionale, rispetto a quella effettuata, in ordine a tale componente, dal primo giudice»; v. anche, nella parte motiva della citata sentenza "Cundari", 2 Il Pr idente B ltrani Sergi Rv. 284311 - 01, la ricostruzione del dibattito giurisprudenziale in tema di divieto di reformatio in peius, con riferimento, in particolare, a Sez. U n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 e ai casi in cui muti la struttura del reato su cui interviene il giudice dell'appello. V. anche Sez. 6, n. 25256 del 24/02/2015, [...], Rv. 265172 - 01, per il principio, riferito a casi di riforma in appello della condanna per il reato ex art. 73 d. P. R. 309/1990, secondo cui «il giudice di appello - quale giudice di merito di secondo grado, ovvero quale giudice di rinvio - non è vincolato ad applicare le attenuanti generiche nella stessa misura disposta dal giudice di primo grado», con il solo limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di "reformatio in peius"). Con ulteriore riduzione per il rito, la pena finale è stata determinata in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, dunque in misura comunque inferiore alla determinazione finale indicata dal giudice di primo grado. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31/03/2026