Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2003, n. 4496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4496 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
AULA A 04 49 6 /03 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 14929/2000 . Presidente Vincenzo Mileo - Natale Capitanio - Consigliere Pasquale Picone relatore Rep. Cron. 10209 Paolo Stile Ud. 30.10.2002 Aldo De Matteis ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO Società di Trasporti e Servizi per azioni - in persona del procuratore speciale Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio, n. 39, presso lo studio Ciabattini, difesa dall'avv. Paolo Tosi con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- 4256
contro
ZO GI, DI GE CO, CE SA, RA GN, GR AC, RR LE, ON GI, ZI AN e IA EL, elettivamente domiciliati in Roma, via твамиша 79 Bertoloni, 27, presso l'avv. Roberto Ciociola, che, unitamente agli avv. AN Giordano e Francesco Marasco, li difende con procura speciale in calce al controricorso;
-resistenti- nonché
contro
TI SA;
-intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 21 in data 18 aprile 2000 (R.G. 26/2000); sentiti, nella pubblica udienza del 30.10.2002: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Tosi;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Gambardella che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Gli attuali resistenti e SA LO, premesso di essere dipendenti della SpA. IE DE TA, inquadrati in VIII categoria, profilo Capo Deposito Sovrintendente, e di essere stati addetti a funzioni di Dirigente Centrale Trasporto/locomotive in date comprese tra il 1995 e il 1998, hanno rivendicato, convenendo in giudizio la società datrice di lavoro dinanzi al Tribunale di Milano, il pagamento di differenze relative all'indennità di posizione di cui all'art. 49 CCNL 1990/1992, percepita nella I misura anziché nella III misura, misura cui 2 ritenevano di aver diritto per le funzioni svolte come DCT/Loc., alla stregua dei criteri stabiliti con l'accordo sindacale del 3 giugno 1992. Costituitasi, la parte convenuta contestava la sussistenza dei crediti rivendicati per la ragione che con accordo nazionale 13.5.1993 erano state stabilite le misure dell'indennità di posizione in relazione alle diverse figure professionali allora esistenti e che, al contrario, i dipendenti erano divenuti successivamente Dirigenti Centrali Trasporto, rivestendo cosi una figura professionale non contemplata nella citata tabella del 1993, sicché non poteva che spettare loro la misura minima, sino a nuovo accordo sindacale che prendesse in specifica considerazione la loro q posizione. L'adito Tribunale ha accolto le domande, ritenendo che l'indennità fosse dovuta nella misura richiesta ai Dirigenti Centrali Trasporto (DCT) in quanto figure professionali corrispondenti ai Dirigenti Centrali Coordinamento Trazione (DCCT), cui l'indennità veniva in precedenza corrisposta in tale misura. La Corte di appello di Milano ha respinto l'impugnazione della SpA. IE DE TA, ritenendo corrette le argomentazioni del primo giudice. La Corte di merito ha ritenuto che la tesi dell'azienda, circa il minore livello di professionalità inerente ai compiti affidati ai DCT rispetto alla posizione lavorativa dei DCCT, risultava smentita dal fatto che i secondi già si occupavano di coordinare soltanto un settore specifico (come era stato poi soltanto ufficializzato per i primi), mentre il livello di professionalità non era certamente diverso a seconda del settore di competenza, come dimostrato anche dal fatto che a dipendenti, già investiti dei compiti di DCCT, dopo la ristrutturazione, erano state affidate proprio le mansioni di DCT. 3 La cassazione della sentenza è domandata dalla società con ricorso per cassazione per due motivi, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., al quale resistono i lavoratori con controricorso, os eluso SA Bestell: de Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
1.1. Si assume che la sentenza impugnata ha totalmente omesso di considerare che, come era assolutamente pacifico tra le parti, i lavoratori, a seguito della riorganizzazione aziendale del 1995, erano stati immessi nelle funzioni di 고 DCT/Loc (Dirigente Centrale Trasporto/Locomotive), con profilo di 8^ categoria, cioè in una delle due posizioni lavorative tra le quali erano state distribuite le mansioni degli ex DCCT. L'altra posizione lavorativa era quella del DCT personale, con profilo di 9^ categoria, ed era questa la posizione professionale equivalente all'ex DCCT. Di conseguenza, era mancata del tutto la valutazione delle mansioni affidate ai DCT/Loc., in realtà molto diverse da quelle in precedenza svolte dai DCCT (in quanto limitate al coordinamento dei soli mezzi di trazione) e da quelle svolte dai DCT a seguito della ristrutturazione (determinanti l'inquadramento in 9^ categoria).
2. Il suesposto motivo è inammissibile perché la circostanza di fatto che, a seguito della ristrutturazione, la posizione lavorativa DCCT era stata sdoppiata in due posizioni di livello diverso (con inquadramento, rispettivamente, in 8^ e 9^), deve essere considerata come prospettata per la prima volta nel giudizio di legittimità.
2.1. Si deve, infatti, fare applicazione del principio di diritto secondo cui, qualora una determinata questione che implichi un accertamento in fatto non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che richiami tale questione in sede di legittimità denunciando sul punto il vizio di motivazione, per evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non solo la già avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare la veridicità di tale asserzione. (cfr. da ultimo, Cass. 10 luglio 2001, n. 9336; 19 giugno 2002, n. 8932).
3. Il secondo motivo denuncia "erronea interpretazione delle disposizioni contrattuali e ripartizione dell'onere della prova: violazione falsa applicazione degli artt. 1362 ss. cod. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.
3.1. Si deduce che l'autonomia collettiva, con l'art. 49 CCNL, aveva previsto che i criteri per la determinazione delle tre misure dell'indennità di posizione dovevano essere stabilite con appositi accordi sindacali;
che i dipendenti occupavano una posizione di lavoro per la quale le parti collettive non avevano riconosciuto una specifica misura dell'indennità di posizione, dal momento che ricoprivano una funzione di VIII livello qualificata come DCT - Dirigente Centrale Trasporto, non valutata dagli accordi sindacali istitutivi delle misure di indennità di posizione, in quanto inesistente al momento della stipula degli stessi, sicché, fino alla verifica della loro posizione avevano diritto alla indennità in oggetto solo nella misura minima.
3.2. Né era consentito superare la necessità della specifica definizione della posizione lavorativa mediante accordo sindacale, richiamando una generica "equivalenza professionale", che non implicava identità di mansioni.
4. Il motivo è infondato. Viene direttamente contestata l'interpretazione degli atti negoziali operata dal giudice del merito, il quale ha ritenuto, non certo che l'indennità nella terza misura spettasse a posizioni lavorative non considerate dagli accordi sindacali, ma che la 5 posizione lavorativa espressamente considerata (DCCT) fosse corrispondente, a seguito della ristrutturazione, alla posizione lavorativa DCT, in presenza (non di una mera equivalenza professionale ma) della sostanziale identità dei livelli professionali cui le parti collettive avevano inteso riferirsi.
4.1. In altri termini, con indagine di fatto svolta senza incorrere nei denunciati vizi di motivazione e nella violazione dei precetti legali sull'interpretazione dei contratti (violazioni neppure, del resto, precisate dalla ricorrente), la sentenza impugnata ha in sostanza escluso che l'intento dei contraenti fosse quello di considerare escluse le posizioni lavorative non elencate secondo il nomen stabilito dall'organizzazione aziendale, ma che, al contrario, avessero identificato alcune posizioni lavorative in relazione ai contenuti professionali, tra le quali restava compresa quella dei DCT in quanto corrispondente alla posizione dei DCCT.
4.2. Si deve altresì ricordare che già la Corte, in controversia avente analogo oggetto, ha respinto con argomentazioni sostanzialmente analoghe il ricorso della SpA. IE DE TA (Cass. 9 ottobre 2000, n. 13429).
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e vanno perciò poste a carico della ricorrente,; nulla per spese nei riguardi di SA LO che non si è costituito.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in € oltre € 3.700 per onorari a favore dei controricorrenti;
nulla per spese nei confronti di SA LO Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 ottobre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente incenzo Willo is jude IL CANCELLIERE Depositato Cancelleria IL CANCELLERE C1 Clovanni Cantelmo