Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2003, n. 773
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Sentenza 25 novembre 2003

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Il divieto di "reformatio in peius" non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado non abbia ridotto nella massima estensione la pena (a differenza del giudice di primo grado), per effetto della concessione di un'attenuante, quando concessane una seconda, e pronunciato un giudizio di assoluzione per un capo di imputazione, abbia irrogato comunque una pena inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2003, n. 773
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 773
    Data del deposito : 25 novembre 2003

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