Sentenza 25 novembre 2003
Massime • 1
Il divieto di "reformatio in peius" non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado non abbia ridotto nella massima estensione la pena (a differenza del giudice di primo grado), per effetto della concessione di un'attenuante, quando concessane una seconda, e pronunciato un giudizio di assoluzione per un capo di imputazione, abbia irrogato comunque una pena inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2003, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Presidente - del 25/11/2003
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - N. 1719
Dott. PAGANO Filibertio - rel. Cons. - REGISTRO GENERALE
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 4527/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
IA GI LO nato [...] in [...];
IU ET nato [...] in [...];
RO VA nato [...] in [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 22.1.01;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. GI Veneziano il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentiti i difensori avv. Angelo Di Perna e GI Apostolico del foro di Salerno i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
OSSERVA
Con sentenza in data 22.1.01 la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Salerno, ha riconosciuto IA GI LO colpevole del reato di cui agli artt. 81, 110, 416 bis c.p.; 10, 12, 14 l. 497/74; art. 7 l. 203/91 e lo ha condannato con generiche equivalenti e la diminuzione per il rito abbreviato alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione;
ha confermato la condanna di IU ET alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione e lire 800.000 di multa per il delitto di tentata estorsione ed usura in danno di CO RA, nonché la condanna di RO VA alla pena di mesi 10 di reclusione e lire 5.000.000 di multa per il medesimo delitto di usura. I giudici di merito hanno accertato la partecipazione del IA alla associazione camorristica facente capo a ID OB, associazione che imponeva attività estorsive ed intimidazioni nella zona della Piana del Sele. La Corte territoriale ha ritenuto che l'attività posta in essere dal IA, autista e guardaspalle del ID, costituisce necessaria espressione di consapevole partecipazione all'attività del gruppo camorrista, come evidenziato anche da una intercettazione ambientale in cui lo stesso accetta l'ordine del ID di effettuare un pestaggio in danno del RO. Hanno accertato con intercettazioni ambientali e dalla deposizione della parte lesa, la partecipazione del IU ad un episodio di estorsione tentata e dello stesso IU e del RO ad un episodio di usura con interessi mensili del 15 - 20%.
Ricorrono per Cassazione gli imputati.
IA deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale violato il divieto della "reformatio in peius", in quanto, pur avendo irrogato una pena quantitativamente inferiore (anni 2 mesi 6 di reclusione) a quella irrogata in primo grado (anni 3 mesi 6 di reclusione), ha determinato una pena base non pari al minimo edittale, come ritenuto dal primo giudice. Con altro motivo deduce difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto associativo non essendo al corrente delle finalità delinquenziali del clan camorristico, in quanto non si rese conto di partecipare ad una associazione. Lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 c. 4^ e 6^ c.p.. IU eccepisce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza per il delitto di estorsione e di usura, avendo la Corte territoriale ripetuto la motivazione di primo grado, non risultando dagli atti processuali che esso ricorrente agì per conto del ID. Con altro motivo deduce violazione del disposto dell'art. 644 c.p. non essendo stata accertata, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Salerno, l'entità degli interessi pagati o promessi e quindi la sussistenza del reato. Lamenta infine difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alla valutazione delle attenuanti che dice essere state considerate dal giudice di merito con clausole di stile.
RO deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla dosimetria della pena ed al beneficio della non menzione omettendo di considerare le modalità dell'azione, l'assenza di carichi pendenti e la giovane età. Lamenta la violazione dell'art. 270 c. 1^ c.p.p. per essere le intercettazioni state utilizzate in un procedimento diverso, quale l'usura, in cui non è obbligatorio l'arresto in flagranza ex art. 380 c.p.p.. Eccepisce ancora l'omessa motivazione in ordine al concorso nel delitto di usura, non essendo state valutate le argomentazioni esposte nei motivi di appello ed essendo stata espressa motivazione incongrua con riferimento alla diversa posizione del coimputato IU.
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Non sussiste la dedotta violazione dell'art. 597 c. 3^ c.p.p.. La pena irrogata a IA è stata ex novo quantificata dal giudice di secondo grado a seguito di assoluzione per un episodio di tentata estorsione ed alla concessione di attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate (giudizio di equivalenza tra l'altro vietato dall'art. 7 c. 2^ D.L. 13.5.91 n. 152 convenuto in legge 12.7.91 n. 203, in quanto effettuato con l'aggravante di cui allo stesso art. 7 c. 1^ per essere il reato connesso ad attività mafiosa). È stata quantificata la pena base in anni 3 mesi 6 di reclusione, inferiore a quella determinata in primo grado di anni 5 di reclusione. La tesi del ricorrente secondo il quale vi è violazione dell'art. 597 c.p.p. perché, come in primo grado, il giudice non ha ritenuto di partire dal minimo edittale, è negata dalla giurisprudenza di legittimità che ha statuito sussistere sentenza peggiorativa solo se viene irrogata pena maggiore. Infatti il giudice dell'impugnazione, se accoglie l'appello in ordine a circostanze o a reati concorrenti, ha il solo obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena inflitta in concreto (Cass. 1^ 24.9.97 n. 8576, ud. 17.6.97, rv. 208576). Il divieto della "reformatio in peius" riguarda unicamente la pena complessiva e non i singoli elementi che la compongono o i calcoli effettuati per giungere ad essi (Cass. 1^ 28.11.96 n. 5777, c.c. 6.11.96, rv. 206180). Detto divieto non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado non abbia ridotto nella massima estensione la pena a differenza del giudice di primo grado, quando abbia irrogato una pena comunque inferiore (Cass. 5^ 9.8.01 n. 31099, ud. 3.5.01, rv. 219710).
Ai fini della configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, non è richiesto per l'estraneo il dolo specifico proprio del partecipe (consistente nella consapevolezza di essere inserito nel sodalizio e nella volontà di far raggiungere allo stesso gli obiettivi che si è prefisso), bensì quello generico, rappresentato dalla coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, tramite il rapporto col soggetto qualificato, del cui dolo tipico si è al corrente (Cass. 5^ 20.2.01 n. 6929, ud. 22.11.00, rv. 219244). Come statuito dalle S.U., il dolo della partecipazione esterna consiste nella consapevole rappresentazione dell'utilità del contributo reso a favore dei partecipi al sodalizio (Cass. S.U. 21.5.03 n. 22327, ud. 30.10.02, rv. 224181), rappresentazione che il giudice di merito ha debitamente accertato stante la natura diretta e personale dell'apporto effettuato proprio in favore del capo di quel clan camorristico.
Anche il ricorso relativo alle aggravanti è manifestamente infondato, in quanto la decisione di appello ampiamente descrive la natura anche armata della struttura camorristica e conclude non illogicamente con l'accertamento della sicura conoscenza di tale natura da parte del IA.
Quanto al ricorso proposto dal IU, va affermata la correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado che, disattendendo le censure dell'appellante, si è uniformata, sia per la "ratio decidendi", sia per gli elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice (Cass. 5^ 23.3.00 n. 3751, ud. 15.2.00, rv. 215722). Il vizio di motivazione "per relationem" sussiste invece solo allorché il giudice investito del gravame si limiti a respingerlo e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini assolutamente apodittici, senza indicare i temi o problemi trattati, la soluzione offerta del provvedimento impugnato e la natura delle censure così non consentendo la conoscenza di quei temi e quindi la valutazione, in sede di legittimità, dell'adeguatezza o meno delle risposte date (Cass. 4^ 27.2.96 n. 4314, ud. 22.12.95, rv. 204145). Nella concreta fattispecie il ricorrente non indica quali sono le circostanze tralasciate nella valutazione dal giudice di appello, ne' riferisce i termini delle proprie doglianze cui non è stata data risposta. Il ricorso sul punto è assolutamente generico, non consentendo il controllo di legittimità proprio di questa Corte.
Le doglianze relative al vizio di motivazione in ordine al delitto di usura sono poi manifestamente infondate. Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c. 1^ lett. e c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Nella concreta fattispecie l'accertamento dei tassi usurari praticati è stato compiuto non illogicamente dal giudice del merito sulla base delle deposizioni della parte lesa, mentre il ricorrente avanza interpretazioni soggettive non specifiche e non ancorate a tralasciati dati probatori.
Il ricorso del IU in ordine alla quantificazione della pena è manifestamente infondato. Quando la sanzione, come nel caso in esame, è prossima al minimo edittale, l'uso da parte del giudice di merito di espressioni sintetiche quali "pena congrua", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente i criteri dettati dall'art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Cass. 3^ 28.11.95 n. 11513, ud. 19.10.95, rv. 203011; Cass. 25.5.95 n. 6034, ud. 11.4.95). Alla luce dei criteri di legittimità prima esposti, anche il ricorso del RO è manifestamente infondato, in quando la dichiarazione di colpevolezza è stata dal giudice di merito logicamente fondata su un autonomo articolato probatorio, non controvertibile nel suo contenuto, quale le dichiarazioni di TI e CO, prove riscontrate dalla intercettazione ambientale contenente il riferimento all'aggressione allo stesso RO. L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali non considera la giurisprudenza di legittimità relativa alla nozione di procedimento diverso rilevante ai sensi dell'art. 270 c. 1^ c.p.p., in quanto l'utilizzazione è consentita nei procedimenti concernenti indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo obiettivo, probatorio e finalistico in cui l'associazione era oggetto di indagini anche per omicidi e ciascun reato è connesso ad altri probatoriamente e finalisticamente (Cass. 6^ 11.3.99 n. 4007, c.c. 14.8.98, rv. 213587; Cass. 1^ 21.1.03 n. 2930, c.c. 17.12.02, rv. 223170). Nè possono espresse censure di motivazione in ordine alla decisione espressa dal giudice del merito che ha logicamente ritenuto di non potere concedere il beneficio di cui all'art. 175 c.p., in considerazione della natura del reato ed del suo disvalore sociale. Anche la pena non è censurabile in sede di legittimità, considerato che per la sua determinazione sono stati usati parametri del tutto logici quali lo spessore criminale dimostrato nell'accertato episodio delittuoso. Le impugnazioni sono pertanto inammissibili a norma dell'art. 606 c. 3^ c.p.p.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché ciascuno al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 600.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno di euro 600 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2004