Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2003, n. 15500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15500 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA " IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1.55 0 0 . . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill i Sigg. Magistrati: R.G.N.9093/01 Dott. Sergio MATTONE Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Cron.31542 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Ud. 21.5.03 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente dott. Massimo Paci, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Vincenzo Morielli, Carlo De Angelis e Paolo Marchini, e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
- ricorrente -
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contro
ELDA, in qualità di erede di AN AN TT, rappresentato e difesa dell' Avvito $ Domenico Concetti, elettivamente domiciliato in Rome Pizza Martini di Belfiore 2, giusta delege in cole Intimato abloi cone notificate del ricasso. - resistente conMandato- avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n.4 del 18.1.01, R.G. n.222 del 1998; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.5.03 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18.1.01 il Tribunale di Sondrio, decidendo sull'appello proposto da CA BE nei confronti dell'INPS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando il diritto del ricorrente alla pensione di anzianità, malgrado il blocco delle pensioni previsto dall'art. 13 della legge n.724 del 1994, perché il caso del ricorrente rientrava nella deroga al blocco, prevista dal quarto comma del medesimo articolo in quanto alla data del 28.9.1994 era in corso il periodo di preavviso a seguito delle dimissioni date dal CA. Osservava che il periodo di preavviso andava inteso, non tanto come periodo di contrattualmente previsto, ma come periodo intercorrente tra la data presentazione delle dimissioni e quella di cessazione del rapporto di lavoro. Riteneva inoltre applicabile al rapporto l'art.2118 c.c. e non la speciale disciplina della R.D. n. 148 del 1931. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo l'INPS, il CA non si è costituito solo con pro am Conchini DE ende. pa مس -2- MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'INPS, denunciando la violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931 all. A e della legge n.724 del 1994 ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censura l'interpretazione del Tribunale dell'art. 13 della legge n.724 del 1994, che escludeva dal blocco delle pensioni di anzianità i lavoratori che alla data del 28 settembre 1994 avessero in corso il periodo di preavviso connesso in au alla risoluzione del contratto, nel senso che la norma si applica anche nel caso che detta data cada tra il recesso e la data differita di efficacia di esso. Contesta anche che al rapporto degli autoferrotranvieri sia applicabile l'art.2118 c.c.. Le censure sono fondate. Va premesso che lo speciale rapporto degli autoferrotranvieri è ancora regolato dal R.D. n. 148 del 1931, che non prevede l'istituto del preavviso per le dimissioni, cfr. tra le tante Cass. n.2431 del 1980. Infatti la legge 12.7. 1988 n.270 non ha abrogato la normativa, che regola dal 1931 il rapporto con caratteri di specialità, ma ha soltanto previsto che la contrattazione collettiva nazionale possa derogare a detta normativa. La legge n.724 del 1994, confermando il blocco delle pensioni di anzianità, introdotto con i decreti legge non convertiti nn. 553 e 654 del 1994,di cui ha fatto salvi gli effetti, art. 13 comma 9, ha escluso ai nn.3 e 4 del medesimo articolo una serie di casi nei quali la sospensione del trattamento previdenziale avrebbe potuto determinare la privazione di ogni reddito per l'assicurato. Così alle lettere a) e b) del n.4 -3- dell'art. 13 sono esclusi dalla sospensione i lavoratori in possesso dei requisiti per il che pensionamento anticipato/erano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994. Alla lettera c) vengono assimilati ai cessati dal servizio quelli per i quali è in corso il preavviso di recesso. La ratio della norma è di parificare ai cessati dal servizio ai fini del diritto al trattamento di anzianità quei lavoratori per i quali il recesso era già intervenuto, ma che continuavano a prestare servizio per effetto dell'obbligo di preavviso. La disposizione, costituendo eccezione alla regola generale della sospensione, è di stretta interpretazione e, secondo l'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, cfr. Cass. n.3868 del 1999, non può essere applicata al caso del CA, che non essendo obbligato a dare il preavviso, ha ritenuto di dare le dimissioni in data 10.9.94 con effetto dal 31.12.1994 e che quindi non era in preavviso o in una era condizione ad esso equiparabile, majun recedente che aveva volontariamente differito gli effetti del recesso rispetto alla data di esso, cfr. per un caso analogo Cass.n.3620 del 2002. Il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata. La causa non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,può essere , decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta con ricorso al Pretore di Sondrio del 15.1.1997. Il soccombente non è tenuto al rimborso delle spese dell'intero giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c. avendo la domanda oggetto una prestazione previdenziale. - 4- I D , O SSA LL 10 BO , TA . I 33 I SPESA T D R 9 A 'A ST : LL O N N E P D G 11:8-79 IM O SI WA A SEN D E , I T O A E ESEN EGISTR G O ITT G LE IR R D ELLA O
P Q M
D La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del CA. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 21 maggio 2003. Il Consigliere est. Il Presidente Femandaduf рера Marian IL CANCELLIERE ella Depositato in Cancelleria Joggi, 16 OTT, 2003 IL CANCELLIERE Quas flavelle I R O C -5-