Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2004, n. 15435
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Sentenza 17 febbraio 2004

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Il semplice rifiuto del militare di tenere una condotta differita nel tempo, a lui sollecitata dal superiore, integra gli estremi del reato di disobbedienza, previsto dall'art. 173 cod. pen. mil. pace, non potendosi ritenere una revoca dell'ordine, in precedenza ritualmente impartito in modo inequivoco, la sostituzione con altro militare nel servizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2004, n. 15435
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15435
    Data del deposito : 17 febbraio 2004

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