Sentenza 17 febbraio 2004
Massime • 1
Il semplice rifiuto del militare di tenere una condotta differita nel tempo, a lui sollecitata dal superiore, integra gli estremi del reato di disobbedienza, previsto dall'art. 173 cod. pen. mil. pace, non potendosi ritenere una revoca dell'ordine, in precedenza ritualmente impartito in modo inequivoco, la sostituzione con altro militare nel servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2004, n. 15435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15435 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17.02.2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 247
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 034893/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO ES N. IL 13/02/1982;
avverso SENTENZA del 19/03/2003 CORTE MIL. APP. SEZ. DIST. di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale militare Dr. Gentile che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
BA RO, carabiniere ausiliario presso un reparto di stanza a Palermo, è stato rinviato a giudizio per rispondere di disobbedienza aggravata (artt. 173 e 174 n. 4 C.P.M.P.) per avere il 7/3/02 rifiutato di eseguire l'ordine, ricevuto dal superiore s.ten. PE Arcangelo, di partire poche ore dopo con un contingente destinato a servizio di ordine pubblico in Roma.
In esito al giudizio di primo grado, con sentenza in data 14/11/02 il Tribunale militare di Palermo ha assolto l'imputato per insussistenza del fatto.
Il Tribunale ha ritenuto che, quando come nel caso di specie si tratti di ordine di esecuzione non immediata ma che preveda una condotta differita nel tempo, la consumazione del reato di cui all'art. 173 C.P.M.P. si verifichi solo quando tale condotta venga omessa e non nel momento del semplice rifiuto di eseguire l'ordine, manifestazione di volontà che potrebbe essere posta nel nulla da una successiva impossibilità di eseguire l'ordine medesimo o dalla sua revoca, come implicitamente, secondo il primo giudice, poteva intendersi avesse fatto il s. ten. PE provvedendo a sostituire il BA con un altro militare.
Proposto gravame dal Procuratore militare della Repubblica e dal Procuratore generale militare, con sentenza in data 30/4/03 la Sezione distaccata di Napoli della Corte militare di appello ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, con le attenuanti generiche prevalenti, lo ha condannato a un mese di reclusione militare con i doppi benefici di legge.
Ha ritenuto la Corte territoriale che anche il semplice rifiuto di tenere una condotta differita nel tempo integri gli estremi del reato e che la sostituzione del BA con altro militare nel servizio che aveva dichiarato di non essere disposto ad effettuare non potesse in alcun modo ritenersi una revoca dell'ordine che gli era stato in modo inequivoco impartito.
Contro la decisione di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce: erronea interpretazione dell'art. 173 C.P.M.P.; mancanza comunque di una concreta lesione del bene tutelato non essendosi determinato, stante il pronto reperimento di altro militare disponibile a partire, alcun apprezzabile rallentamento del servizio;
vizio di motivazione in ordine al giudizio di irrilevanza delle giustificazioni che aveva addotto per il rifiuto (l'avere da poco cessato altro servizio esterno e l'essere privo di indumenti puliti per affrontare una nuova missione); e vizio di motivazione ancora per non avere la Corte militare tenuto conto della sua successiva dichiarazione di essere disponibile a partire il giorno seguente a proprie spese.
Nessuna di queste doglianze può trovare accoglimento, e il ricorso va quindi rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P.. Quanto alla questione di diritto, l'interazione che la Corte militare di appello ha dato all'art. 173 C.P.M.P. deve ritenersi corretta. A questa conclusione induce anzitutto la lettera della norma che accanto all'inosservanza di un ordine e al ritardo Dell'eseguirlo espressamente configura come comportamento punibile anche il rifiuto di eseguirlo, ipotesi che non può che riguardare proprio gli ordini a esecuzione differita perché per quelli a esecuzione immediata, traducendosi il rifiuto nell'inosservanza dell'ordine, non vi sarebbe stato bisogno di tale distinta previsione.
Allo stesso esito si perviene se si considera la ratio dell'incriminazione della disobbedienza che è chiaramente diretta, stante le connotazioni proprie dell'istituzione militare, ad assicurare non solo il risultato pratico immediato di ciascun ordine ma anche la complessiva efficienza strutturale dell'organizzazione delle forze annate, la quale esige la piena disponibilità dei subordinati ed è quindi già vulnerata da manifestazioni di rifiuto di tenere una condotta attinente al servizio anche se differita nel tempo.
Per il resto il ricorso contiene solo critiche di puro merito all'esauriente apparato argomentativo, immune da vizi di logicità e pertanto non sindacabile in questa sede, con cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che l'intervenuta sostituzione del BA nel servizio rifiutato, ben lungi dal potersi intendere come una revoca implicita dell'ordine, non avesse affatto impedito la ormai verificatasi lesione del bene tutelato dalla norma incriminatrice ma ne costituisse anzi un effetto, ed ha altresì ritenuto le giustificazioni avanzate dall'imputato del tutto inidonee ad esonerarlo da responsabilità e non provata in linea di fatto la asserita, comunque tardiva, manifestazione di resipiscenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2004