Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2015, n. 14208
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Sentenza 29 gennaio 2015

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Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza, emessa all'esito di un giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova posta a base della decisione del primo giudice, non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, considerato, da un lato, che i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia, concernono l'accusa penale e non le statuizioni civili e, dall'altro, che ove il processo in cui si innesti l'azione civile sia definito nelle forme del rito abbreviato, la prova non si forma nel contraddittorio delle parti e non opera il principio dell'oralità e dell'immediatezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2015, n. 14208
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14208
    Data del deposito : 29 gennaio 2015

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