Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza, emessa all'esito di un giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova posta a base della decisione del primo giudice, non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, considerato, da un lato, che i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia, concernono l'accusa penale e non le statuizioni civili e, dall'altro, che ove il processo in cui si innesti l'azione civile sia definito nelle forme del rito abbreviato, la prova non si forma nel contraddittorio delle parti e non opera il principio dell'oralità e dell'immediatezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2015, n. 14208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14208 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 29/01/2015
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 371
Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 42200/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.V.P. N. IL (SS) ;
avverso la sentenza n. 315/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 17/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Zebbi Giorgio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Mannini Carlo il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/01/2014 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia D.V. .P. , avendolo ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 612-bis cod. pen. (capo a), art. 614 cod. pen. (capo b) e art. 610 cod. pen. (capo c), commessi in danno di M.A. , e ha riformato, agli effetti civili, tale decisione, ritenendo la responsabilità del D.V. , anche in relazione al reato di cui all'art. 423 cod. pen. (capo d).
2. L'imputato personalmente e il suo difensore hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi, che, per la loro sovrapponibilità, verranno esaminati e trattati congiuntamente.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art 6 CEDU e dell'art. 117 Cost., rilevando che, in relazione al capo d), la riforma operata dal giudice di appello, ai fini civili, sebbene fondata su una opposta valutazione, rispetto al giudice di primo grado, dell'attendibilità del riconoscimento operato dal V. e delle dichiarazioni del S. non era stata preceduta dalla audizione dei testimoni.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano, sempre con riferimento al capo d), vizi motivazionali, denunciando: a) che le argomentazioni utilizzate dal giudice di appello per giungere alla riforma della decisione di primo grado non era dotate di una forza persuasiva superiore alla motivazione della sentenza del Tribunale;
b) che, infatti, la presenza dell'imputato sul luogo e nella sera dell'incendio era stata fondata sul riconoscimento del V. , la cui descrizione della persona vista nell'occasione non coincideva con le fattezze dell'imputato, talché la Corte avrebbe dovuto dar conto dell'oggettiva attendibilità del riconoscimento, invece di dedicarsi, come aveva fatto, a sviluppare il profilo della soggettiva credibilità del V. stesso;
c) che la Corte territoriale aveva concluso per l'inattendibilità del S. , ritenendo inverosimile che egli ricordasse, a distanza di cinque mesi dall'accaduto, il giorno e gli orari in cui si era trattenuto con l'imputato, senza considerare che il medesimo S. aveva fornito una spiegazione circostanziata del ricordo;
d) che illogica era la convinzione della Corte d'appello, secondo cui l'imputato, indicando la prova d'alibi mentre era ristretto in carcere, avesse avuto il sospetto di poter essere indiziato del reato di cui al capo d), giacché proprio il fatto che egli fosse in vinculis gli impediva di fare affidamento sul momento in cui sarebbe stato rimesso in libertà e sul momento in cui il S. sarebbe stato sentito;
e) che la sentenza impugnata, oltre a travisare il contenuto delle dichiarazioni del V. , ritenendo che quest'ultimo avesse riferito di avere visto il D.V. nei pressi del capannone incendiato, laddove il primo aveva collocato l'imputato nei pressi dell'abitazione della persona offesa, aveva illogicamente ricostruito la condotta del medesimo D.V. , supponendo un suo affidamento nel non essere riconosciuto, che contrastava con il fatto, ribadito dalla medesima sentenza, che l'imputato frequentava spesso l'azienda della persona offesa ed era certamente noto al padre e a fratello della donna;
f) che anche l'indizio tratto dalla Corte territoriale dal sms inviato dall'imputato alla persona offesa non era coerente con il fatto che, all'epoca, secondo quanto riconosciuto dal giudice di primo grado, i rapporti tra le parti non erano caratterizzati da evidenti ragioni di contrasto, al punto che era stata esclusa la responsabilità penale in relazione agli episodi di cui ai capi e), f) e g); g) che proprio questi episodi, unitamente al contenuto delle telefonate indicate in denuncia, lasciavano ipotizzare l'esistenza di altri soggetti portatori di uno specifico movente offensivo, mentre la contraria ricostruzione della Corte territoriale che finiva per travolgere illegittimamente il giudicato assolutorio;
h) che neppure il fatto che il D.V. si fosse, di sua iniziativa, interessato al viaggio della donna in Messico poteva razionalmente collegarsi alla commissione dell'incendio.
2.3 Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, con riferimento alla confermata affermazione di responsabilità penale in relazione al capo a), per avere la Corte territoriale tratto argomenti dai fatti per i quali era stata pronunciata assoluzione e non avere sottoposto ad un rigoroso scrutinio di attendibilità le dichiarazioni della persona offesa di avere riconosciuta la voce dell'imputato nelle telefonate del 20/3/2009 e del 02/04/2009. 3. È stata depositata memoria nell'interesse della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo dei ricorsi è infondato.
I principi affermati dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 05/07/2011, nel caso AN c. Moldavia, e, più recentemente, dalla sentenza della medesima Corte del 04/06/2013, nel caso HA c. Romania, ancorché fondati sull'art. 6, par. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, in particolare, sulla garanzia dell'equità del processo - garanzia che, in linea generale, si estende, ai sensi dell'art. 6 cit., anche alle controversie sui diritti e le obbligazioni di natura civile - si riferiscono, a ben vedere, alla posizione dell'imputato rispetto all'accusa in materia penale. Al riguardo, va rilevato che stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto (sentenza del 04/03/2014, nel caso GR EN c. Italia, par. 120 della motivazione) che le esigenze del processo equo sono più rigorose in materia penale. La citata sentenza resa nel caso HA c. Romania, del pari, muove dalla premessa che il modo in cui si applica l'art. 6 ai procedimenti dinanzi ai tribunali competenti per l'appello dipende dalle particolari caratteristiche dei procedimenti interessati (par. 31 della motivazione). Ora, occorre considerare che, nel caso di specie, la decisione contestata concerne la riforma, ai soli effetti civili, della pronuncia di assoluzione. Inoltre, per scelta dell'odierno ricorrente, il processo in cui si è innestata l'azione civile e della quale soltanto si discute con riferimento al primo motivo di ricorso, è stato definito nelle forme del rito abbreviato, in cui, in linea generale, la prova non si forma nel contraddittorio delle parti e non opera il principio dell'oralità e dell'immediatezza (al punto che, anche di recente, si è ritenuto, persino con riguardo ai procedimenti aventi ad oggetto accuse in materia penale, che, per riformare in pejus una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato "non condizionato", il giudice di appello non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale per l'audizione dei testimoni ritenuti dal primo giudice inattendibili, in quanto tale adempimento non è necessario nel caso in cui, neppure in primo grado, e per effetto della scelta dell'imputato, si sia instaurato, un contatto diretto tra l'autorità giudiziaria e la fonte dichiarativa: Sez. 3, n. 45456 del 30/09/2014, C, Rv. 260868). In tale contesto, deve ritenersi che la diversa e rinnovata valutazione, ai fini civili, delle prove dichiarative non raccolte oralmente dal primo giudice e, tuttavia, per effetto della scelta delle parti, poste a base della decisione di assoluzione, non abbia comportato quella lesione del diritto di difesa in cui si sostanzia sul piano funzionale il diritto ad un processo equo (si veda sul punto ancora la sentenza resa nel caso HA c. Romania, par. 40 della motivazione).
2. Infondati sono, del pari, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che, per ragioni di connessione, vanno esaminati congiuntamente. La sentenza impugnata, dopo avere confermato l'affermazione di responsabilità in relazione al complesso di episodi descritti nelle lett. da a) a c) del capo di imputazione (con particolare riguardo, per quanto qui rileva, alle telefonate minacciose del 20/03/2009 e del 02/04/2009, cui il ricorrente dedica il terzo motivo di ricorso, e ai reati di violazione di domicilio e di violenza privata, accompagnati da un concreto atto di danneggiamento dell'autovettura della persona offesa), ha sottolineato: 1) che l'incendio del 30/12/2008, di carattere incontestatamente doloso, era stato appiccato al capannone agricolo della società della quale la M. era legale rappresentante, in un momento nel quale la donna era destinataria da circa quattro mesi di sms e telefonate moleste, nonché di pedinamenti ed appostamenti da parte di un soggetto che guidava una autovettura Volkswagen grigio chiaro, appartenente, come poi era stato accertato, alla sorella dell'imputato e utilizzata da quest'ultimo; 2) che i carabinieri avevano appurato che, nel periodo dal 01/11/2008 al 07/12/2008, dal telefono cellulare dell'imputato erano partiti all'indirizzo di quello della M. 121 sms e numerose telefonate;
c) che il riconoscimento, ad opera di V.M. , dell'imputato come colui che la notte del 30/12/2008 si trovava a poca distanza dall'abitazione della M. e gli aveva chiesto notizie su cosa fosse successo, era attendibile e veritiero e risultava compatibile con il fatto che l'uomo avesse voluto accertarsi degli effetti provocati dalla sua condotta, senza correre il rischio di essere riconosciuto, dal momento che non abitava in quel luogo e che non era particolarmente conosciuto nella piccola comunità del paese;
d) che, al contrario, inattendibili erano le dichiarazioni di S. .D. , amico dell'imputato, essendo inverosimile che l'uomo, dopo cinque mesi dall'accaduto, ricordasse con precisione il giorno e gli orari in cui si era trattenuto con il D.V. in località distante dal luogo dell'incendio; e) che rilevante era, altresì, il fatto che il D.V. , pur dopo l'incendio, fosse stato ripetutamente notato nei pressi dell'abitazione della M. e che ai carabinieri che l'avevano fermato il 20/03/2009, constatando peraltro l'occultamento del numero della targa anteriore e posteriore con del nastro adesivo nero, avesse dichiarato di voler verificare le frequentazioni della sua ex compagna;
f) che ancora doveva essere valorizzato il contenuto della telefonata, sempre del 20/03/2009, in cui la persona offesa aveva riconosciuto la voce del D.V. pronunciare la frase "non lasciare mai soli i tuoi figli. Game over", che si correlava al contenuto della telefonata del 03/04/2009, in cui pure era stata riconosciuta la voce dell'imputato ("il nostro lavoro lo abbiamo fatto... ora tocca ai tuoi figli": si tratta delle tue telefonate sopra ricordate, di cui al terzo motivo di ricorso) e in cui si coglieva l'allusione ad azioni già poste in essere, ma non ancora sufficienti, tanto da rendere necessarie le minacce nei confronti dei figli della persona offesa;
g) che, in tale prospettiva, doveva essere inteso il significato, apparentemente neutro, del sms delle 20,41 del 30/12/2008, in cui il D.V. aveva scritto "Buona snoces mucciacia Meglio se te lo scrivo in italiano Buona notte Un mega bacio", alla vigilia del programmato viaggio della donna in Messico, del quale l'imputato era a conoscenza, al punto che in precedenza si era informato, senza esserne richiesto, della possibilità di realizzare il progetto a costi inferiori.
Ora, la ricostruzione del percorso motivazionale sinteticamente riferita non si traduce affatto, secondo la doglianza del ricorrente contenuta nel secondo motivo, in una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, ma esprime, attraverso una articolata valutazione di tutte le risultanze probatorie, una forza persuasiva sicuramente superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio.
In primo grado, infatti, il Tribunale, si era limitato a rilevare che la presenza dell'imputato presso l'abitazione della donna la notte dell'incendio non era idoneo a giustificare l'affermazione di responsabilità, anche perché il riconoscimento effettuato dal V. appariva "dubitabile", in quanto aveva indicato il suo interlocutore come un uomo di 45 - 50 anni di età, e l'alibi dell'imputato era stato confermato dal S. .
Tale frammentaria ed incompleta valutazione del materiale istruttorio è stata sottoposta a riesame critico dalla sentenza della Corte territoriale, la quale, in primo luogo, come s'è visto, ha considerato il contesto nel quale l'incendio è maturato. Al riguardo, va subito evidenziato che la considerazione degli episodi per i quali è intervenuta assoluzione in primo grado, non si è tradotta nell'inammissibile travalicamento dei limiti del giudicato, giacché la sentenza del Tribunale non ha accertato l'insussistenza dei fatti o la loro non riconducibilità all'imputato, ma ha solo escluso che tra le parti sussistessero, all'epoca, evidenti ragioni di contrasto, tali da connotare, in ragione della frequenza dei messaggi e della relativa reciprocità, la condotta del D.V. in termini di molestia.
In tale prospettiva, si apprezza il razionale apprezzamento, da parte della Corte territoriale, della progressiva perdita di controllo dell'imputato sulla capacità di controllare il proprio sentimento di morboso attaccamento alla donna, quali rivelatisi già in occasione del non richiesto intervento a proposito del viaggio che la donna aveva programmato in Messico e proseguiti nel periodo immediatamente successivo, attraverso le condotte certamente accertate in giudizio (quali il danneggiamento dell'autovettura della donna, i pedinamenti e gli appostamenti, a volte constatati anche dai carabinieri, pure con il rilievo di modalità destinare a rendere difficile l'identificazione dell'autore, attraverso l'oscuramento del numero delle targhe).
Va a questo punto aggiunto che nessun vizio motivazionale è dato cogliere nelle conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale, con riferimento alle telefonate del 20/03 e del 02/04/2009 (cui è dedicato il terzo motivo), nelle quali il sicuro riconoscimento, da parte della M. , della voce, ancorché alterata, del D. .V. , trova una solidissima conferma di attendibilità nel fatto che, proprio il 20/03/2009, l'uomo era stato notato transitare a bassissima velocità nei pressi dell'abitazione della donna ed era poi stato controllato dai carabinieri, finendo per ammettere che era lì per controllare le frequentazioni della donna. Tale condotta, da valutare alla luce del fatto che il D.V. aveva oscurato, come s'è sopra ricordato, le targhe del veicolo, è stata razionalmente colta dalla sentenza impugnata come espressiva della volontà persecutoria della donna e ne rafforza la ricostruzione dei fatti. Peraltro, il contenuto delle telefonate delle quali si discute è strettamente correlato, giacché in entrambi i casi si fa riferimento ai figli della donna, come possibili destinatari di non precisate azioni ritorsive, e nel secondo caso si allude anche ad un lavoro "già fatto".
Sin da ora può rilevarsi che il collegamento tra le due telefonate e la loro logica riconducibilità all'imputato rendono privo di rilievo il riferimento, in una della comunicazioni, ai soldi pretesi dal marito della persona offesa. In realtà, le considerazioni difensive fondate sull'esistenza di terzi interessati a porre in essere le condotte individuate appaiono meramente congetturali e soprattutto muovono dalla premessa - logicamente erronea - che l'assoluzione dell'imputato da altri episodi dimostrerebbe l'esistenza di terzi autori degli stessi. In questo globale apprezzamento delle risultanze si colloca, in primo luogo, la critica della sentenza impugnata alle conclusioni raggiunte dal Tribunale, quanto al riconoscimento del V. . Ed, in realtà, il carattere "dubitabile" del riconoscimento operato da quest'ultimo si affida, nella decisione di primo grado, ad un solo dato, quello dell'età (45 - 50 anni), che, in realtà, non è così lontana da quella che l'imputato, nato nel marzo del 1969, aveva all'epoca dei fatti. Nè il ricorrente illustra altre evidenze idonee a dimostrare che la descrizione del V. sia stata talmente distante dalle caratteristiche fisiche dell'imputato da rendere manifestamente illogica la conclusione della Corte territoriale. Peraltro, tenuto conto della contiguità tra abitazione e capannone, è chiaro che l'erroneo riferimento nella sentenza al secondo, anziché alla prima, come luogo nel quale si trovava, secondo il V. , il D.V. , è privo di qualunque decisività.
Nè, infine, si ravvisa alcuna contraddittorietà nel fatto che la sentenza impugnata abbia ritenuto che il D.V. potesse fare affidamento sul fatto di non essere particolarmente conosciuto nella piccola comunità del paese, pur sottolineando che lo stesso si recava spesso nell'azienda della donna, giacché la frequentazione di una sede di lavoro non implica anche la visibilità da parte degli abitanti del luogo in cui la prima si trovi. D'altra parte, il fatto che il D.V. fosse conosciuto dal padre e dal fratello della M. non è un profilo che rafforza la lamentata contraddittorietà, giacché la conoscenza era evidentemente reciproca, sicché del tutto razionalmente il primo avrebbe evitato di farsi notare dagli altri due. Così come, in secondo luogo, appare coerente, si ripete all'interno del sopra descritto contesto probatorio, la valutazione di inattendibilità espressa con riferimento al S. e non intaccata dalle critiche del ricorrente, giacché non è soltanto la precisione nel ricordo del giorno dell'incontro che la Corte territoriale mette in dubbio (precisione che il ricorrente spiega in quanto si era discusso di quello che si aveva in animo di fare per il 31 dicembre), ma anche gli orari.
3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2015