Sentenza 31 gennaio 2003
Massime • 2
Ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare non è influente la valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche o di altre attenuanti rispetto alle aggravanti ad effetto speciale contestate e ritenute in sentenza, poiché occorre fare riferimento ai criteri enunciati dall'art. 278 c.p.p., secondo cui- per l'applicazione delle misure personali e, quindi, per la durata massima delle stesse-si deve avere riguardo alla qualificazione penalistica del fatto addebitato e, nel calcolo della relativa pena, hanno influenza unicamente le aggravanti che comportino una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale.
In tema di durata massima della custodia cautelare in carcere, la natura bisestile di uno degli anni ricompresi nell'esecuzione del provvedimento restrittivo non modifica le modalità di computo dei termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen., stante il disposto dell'art. 172, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2003, n. 9479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9479 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2003 |
Testo completo
947 9/ 0 3 s s
n i
M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
udienza camera di consiglio del 31 gennaio 2003
composta dai sigg.
SENTENZA dr. Mario SOSSI presidente n. 411/03 dr. Paolo BARDOVAGNI consigliere dr. Antonio MARCHESE consigliere dr. Stefano CAMPO consigliere REGISTRO GENERALE dr. Livio PEPINO consigliere n. 28826/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FIE 10
Richiesta copia studio 1) RR EL, nato il [...] dal Sig. ǝ per diritti € 0.77 avverso l'ordinanza 14 maggio 2002
17/06/03 del TRIBUNALE di PALERMO
IL CANCELLIERE relativa a visti gli atti, sentita la relazione svolta dal consigliere LIVIO PEPINO,
SO
OSSERVA
1. Con ordinanza 16 gennaio 1998 il giudice per le indagi- ni preliminari di Palermo ha applicato a RR EL la mi- sura cautelare della custodia in carcere, tra l'altro, per il delitto di tentato omicidio (artt. 56 e 575 cp), premeditato (art. 576 n. 2 cp) e aggravato ai sensi dell'art. 7 decreto legge n. 152/1991. Con decreto 7 ottobre 1998, il RR è stato rinviato a giudi- zio e quindi, con sentenza 6 aprile 2002 della Corte di assise di Palermo, emessa all'esito di giudizio abbreviato, condannato alla pena di quattordici anni e quattro mesi di reclusione (unifi- cati tutti i reati ax art. 81 cpv cp e concesse attenuanti generi- che equivalenti alle contestate aggravanti comuni). Con provve- dimento 11 aprile 2002 la corte di assise ha respinto l'istanza di scarcerazione proposta dal RR per decorrenza dei termini di fase. La pronuncia è stata confermata dal Tribunale di Paler- mo- sezione del riesame con ordinanza 14 maggio 2002. A so- stegno della decisione il tribunale ha osservato che: al) l'intervenuta concessione in sede di giudizio delle attenuanti ge- neriche equivalenti alle aggravanti contestate non ha fatto venir meno queste ultime sì che i termini della fase compresa tra il de- creto che dispone il giudizio e la sentenza di condanna in primo grado restano quello di cui all'art. 303, lett. b, n. 3 bis cpp, che, tenuto conto della sospensione dei termini ex art. 304, co. 2, cpp, disposta con ordinanza 6 ottobre 1999 Corte assise Paler- mo, non erano decorsi all'atto della pronuncia della sentenza;
a2) nel computo dei termini di custodia cautelare non rileva che uno degli anni interessati sia bisestile.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RR per violazione di legge e mancanza di motivazione. Lamenta, in particolare, il ricorrente che il tribunale del riesame non abbia tenuto conto: bl) della riduzione della pena edittale prevista per il tentato omicidio derivante dalla concessione delle attenuanti generiche e della conseguente riduzione del termine di custodia cautelare;
b2) della circostanza che uno degli anni di
2 carcerazione sofferti era bisestile e che, conseguentemente, il termine finale della custodia cautelare massima doveva essere anticipato di un giorno, con conseguente scadenza al 5 aprile 2002 (data in cui la sentenza di condanna non era ancora stata pronunciata). Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
La valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche o di altre attenuanti rispetto alle aggravanti contestate e ritenute in sentenza non è, infatti, influente a differenza della esclusione
-
delle aggravanti ai fini della determinazione dei termini di cu- stodia cautelare (così Cass., sez. 1, 25 maggio - 18 giugno 1994, Michelini, riv. n. 198321, secondo cui «ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare il giudizio formulato all'atto della pronuncia della sentenza in ordine al- l'equivalenza delle aggravanti ad effetto speciale contestate e ritenute con le attenuanti generiche concesse non è rilevante. In- fatti, contrariamente, a quanto stabilito dall'art. 275 del previ- gente codice di procedura penale, che valutava il termine mas- simo di custodia cautelare con riferimento alla pena prevista "per il reato ritenuto in sentenza", l'art. 278 del nuovo codice non riproduce più tale disposizione precisando che per l'applica- bilità delle misure personali e quindi per la durata massima delle stesse si deve tenere conto della qualificazione penalistica del fatto addebitato e che sul conto della relativa pena hanno in- fluenza quelle aggravanti che importino una diversa pena o au- mento superiore al terzo: il che comporta che la commisurazione della pena per stabilire il termine massimo della custodia caute- lare debba essere fatta tenendo conto delle suddette aggravanti non escluse senza considerare le attenuanti eventualmente con- cesse»). In secondo luogo, il fatto che uno degli anni cui la custodia cautelare si riferisce sia bisestile non modifica le modalità del computo dei termini di cui all'art. 303 cpp stante il disposto dell'art. 172, comma 1 e 2 cpp secondo cui, rispettivamente, i termini sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni» e «si computano secondo il calendario comune>>. Il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces- suali e, in mancanza di elementi atti ad escludere una sua colpa
3 nella determinazione della causa di inammissibilità, altresì al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pe- cuniaria che pare congruo determinare in 500 euro.
pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 500 euro alla Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/1995.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2003 il consigliere estensore il presidente
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
28 FEB 2003
IL CANCELLIERE
NN RA