Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2003, n. 9479
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Sentenza 31 gennaio 2003

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Ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare non è influente la valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche o di altre attenuanti rispetto alle aggravanti ad effetto speciale contestate e ritenute in sentenza, poiché occorre fare riferimento ai criteri enunciati dall'art. 278 c.p.p., secondo cui- per l'applicazione delle misure personali e, quindi, per la durata massima delle stesse-si deve avere riguardo alla qualificazione penalistica del fatto addebitato e, nel calcolo della relativa pena, hanno influenza unicamente le aggravanti che comportino una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale.

In tema di durata massima della custodia cautelare in carcere, la natura bisestile di uno degli anni ricompresi nell'esecuzione del provvedimento restrittivo non modifica le modalità di computo dei termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen., stante il disposto dell'art. 172, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2003, n. 9479
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9479
    Data del deposito : 31 gennaio 2003

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