Sentenza 17 gennaio 2014
Massime • 1
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non è suscettibile di sostituzione mediante iscrizione di ipoteca volontaria, per un identico valore, sui beni sequestrati, poiché tale operazione comporta la permuta di un bene certo, nella disponibilità dell'imputato e di immediata escussione, con un diritto reale di garanzia non immediatamente convertibile in un bene di valore corrispondente al profitto del reato.
Commentario • 1
- 1. Art. 322-ter - Confisca (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2014, n. 12245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12245 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/01/2014
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 121
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 36792/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL OL, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 20/06/2013 della Tribunale della libertà di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. MANCA GIOVANNI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Cagliari, con ordinanza emessa in data 20 giugno 2013, rigettava l'appello proposto avverso la pronuncia resa dal Gip presso il Tribunale della medesima città con la quale era stata respinta l'istanza ex art. 322 bis c.p.p., di revoca parziale e sostituzione parziale del sequestro preventivo. Il Collegio cautelare premetteva come il Gip avesse disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, fino alla concorrenza del valore di 2.875.273,08 Euro di beni mobili, immobili e crediti appartenenti a LL OL ed alla società AR s.r.l. (di cui il LL era amministratore unico), ravvisando il fumus delicti di cui all'art. 640 bis c.p., e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2.
A seguito della richiesta di rinvio a giudizio, la difesa avanzava istanza con la quale offriva formalmente, in sostituzione degli immobili in sequestro, ipoteca volontaria di primo grado sui medesimi per il loro intero valore.
Sul parere favorevole del pubblico ministero, il Gip rigettava l'istanza osservando come il suo accoglimento avrebbe determinato la revoca (implicita) del sequestro e l'astratta possibilità che i proprietari degli immobili potessero cederli a terzi, con conseguente frustrazione dell'eventuale provvedimento di confisca all'esito del giudizio di merito che, a differenza di quello assunto in sede cautelare reale, avrebbe dovuto indicare specificamente i beni e le somme di denaro assoggettati a confisca, sicché la prestazione di un'ipoteca volontaria non soltanto doveva ritenersi estranea alle norme che disciplinano il sequestro preventivo ma era inidonea a garantire, in caso di condanna definitiva, l'incameramento diretto dei beni del condannato da parte dello Stato all'atto dell'emanazione del provvedimento ablativo, imponendo l'attivazione di strumenti di recupero del credito di natura civilistica.
Il Tribunale distrettuale, nel condividere sostanzialmente tale impostazione, rigettava l'appello, ritenendo infondati i rilievi critici che la difesa aveva interposto nei confronti del provvedimento gravato con l'appello cautelare.
2. Per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, LL OL, affidando il gravame ad un unico complesso motivo, articolato sotto plurimi profili, con il quale lamenta inosservanza o comunque erronea applicazione dell'art. 322 ter c.p.: congiunta inosservanza degli art. 27 Cost., comma 2; artt. 319 e 321 c.p.p. (anche quali norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale). Si sostiene che l'interpretazione restrittiva del Gip, condivisa dal Collegio cautelare, cozzerebbe con la presunzione di non colpevolezza essendo del tutto parametrata sulla futura condanna. In realtà, secondo il ricorrente, emerge con chiarezza, al di là della collocazione topografica all'interno della norma (art. 321 c.p.p.) come la confisca di valore sia funzionalmente volta alla apprensione di beni e cespiti per definizione fungibili, svelando perciò la sua reale natura sostanziale ed operativa di sequestro conservativo finalizzato a vincolare i beni, costituenti appunto un vincolo a garanzia dell'Erario, al fine non di anticipare gli effetti della confisca, ma di rendere ineludibile l'eventuale futura confisca.
Nella sostanza, laddove l'art. 321 c.p.p., comma 2, ammette il sequestro "delle cose di cui è consentita la confisca", opera un rinvio ampio ai singoli modelli di confisca, dei quali il sequestro costituisce mera attività cautelare anticipatoria e, laddove la confisca garantita in via cautelare, sia quella per equivalente ex art. 322 ter c.p., d'indubbio carattere fungibile quanto all'oggetto, la stessa fungibilità - e dunque la sostituibilità con beni o valori equivalenti - non potrà non essere che caratteristica dello speculare provvedimento anticipatorio, non mirato esso stesso a colpire o a paralizzare beni specifici connessi al reato. Ne consegue l'erroneità del provvedimento impugnato che, con argomentazioni non condivisibili, ha negato in radice una tale sostituibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamene infondato e dunque inammissibile.
2. La richiesta del ricorrente - di sostituire ai beni sequestrati, oggetto della cautela preventiva finalizzata alla confisca per equivalente, l'iscrizione di un'ipoteca volontaria sui beni stessi per un identico valore - è preclusa dalla circostanza che, ove ciò fosse consentito, verrebbe a sostituirsi ad un bene certo, nella disponibilità dell'imputato e di immediata escussione, un diritto reale di garanzia non immediatamente convertibile in un bene di valore corrispondente, nel caso di specie, al profitto del reato. L'argomentazione difensiva attribuisce una funzione prevalentemente conservativa al sequestro preventivo per equivalente e, attraverso detta funzione, ritiene ammissibile la restituzione del bene sequestrato qualora si presti, per non distoglierlo dal fine di assicurarlo al processo, un'idonea garanzia.
La tesi, per quanto suggestiva, è errata.
Va infatti precisato che la funzione conservativa del bene non implica, per ciò stesso, la surrogabilità del bene in sequestro con la prestazione di una garanzia patrimoniale, sia perché una tale opzione non si riscontra nemmeno con riferimento al sequestro penale conservativo, regolato dall'art. 316 c.p.p., e sia perché la natura sanzionatoria della confisca di valore, lungi dal porsi in contrasto con la presunzione di non colpevolezza, esige la pronta apprensione del bene in sequestro da parte dello Stato, non tollerando che possano essere computi atti tendenti a frustare o a ritardare l'esecuzione del provvedimento ablativo ed essendo il sequestro preventivo preordinato, in funziona anticipatoria, proprio a tale scopo.
Va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 41936 del 25/10/2005, Muci) hanno affermato come la confisca di valore, pur avendo assunto nel tempo una fisionomia poliedrica, persegua una logica eminentemente sanzionatoria, in chiave di prevenzione e di strumento strategico di politica criminale, inteso a contrastare fenomeni sistemici di criminalità economica e di criminalità organizzata, perseguendo la logica per la quale "il crimine non paga".
Su queste basi le Sezioni Unite hanno perciò chiarito che, "costituendo una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti, la confisca per equivalente assume preminente carattere sanzionatorio".
La natura della confisca de qua è stata convalidata dalla Corte costituzionale sul rilievo che la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un rapporto di pertinenzialità tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una natura prettamente sanzionatoria (per tutte, v. Corte cost. ord. n. 301 del 2009). Ciò posto, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di valore non dismette la sua funzione cautelare, essendo chiaro come lo scopo della cautela risieda proprio nella diretta ed immediata confiscabilità del bene, mirandosi a colpire l'accrescimento patrimoniale (sia esso consistito in un accumulo di ricchezza che in un risparmio di spesa) nei casi in cui non sia possibile adottare il sequestro in forma specifica ossia non sia possibile apprendere direttamente i beni che rappresentino il profitto del reato. Ne consegue che il bisogno cautelare, ritenuto ope legis immanente, può essere perseguito solo privando il possessore della disponibilità del bene, in modo da poterlo immediatamente apprendere attraverso l'emanazione del provvedimento ablativo, ed una tale esigenza sarebbe del tutto frustrata qualora si ammettesse non già la sostituibilità tra beni appartenenti all'imputato e di identico valore (permutazione che potrebbe, a condizioni esatte, essere consentita) ma la sostituzione del bene con un diritto di garanzia (vuoi reale o vuoi personale) che, perseguendo una funzione di mera conservazione della garanzia patrimoniale del debitore nel suo valore economico e lasciando inalterate una serie di facoltà al possessore, non ha ad oggetto un bene omologo ed equipollente rispetto a quello in sequestro.
Il sequestro preventivo non è perciò surrogabile con l'ipoteca giacché quest'ultima, per la sua natura di diritto reale di garanzia del credito, è istituto al quale l'ordinamento riconosce finalità diverse rispetto al sequestro penale.
Non è un caso che l'art. 218 delle norme di coordinamento del cod. proc. pen., abbia abrogato le disposizioni del codice penale che prevedevano l'ipoteca legale (comma 1) ed abbia sostituito con il sequestro conservativo mobiliare e immobiliare, di cui all'art. 316 c.p.p., l'ipoteca legale per gli illeciti penali previsti da disposizioni di legge diverse dal codice penale stesso (comma 2), sicché è del tutto inammissibile e contrario al sistema cautelare reale (fatta salva la possibilità di fornire un'idonea cauzione, che costituisce un'alternativa prevista esclusivamente per il sequestro conservativo e non estensibile perciò al sequestro preventivo) ritenere surrogabile l'oggetto della misura cautelare con la prestazione di una garanzia reale o personale, dovendosi ulteriormente considerare che uno degli effetti tipici del diritto reale di garanzia è già assicurato dalle modalità di esecuzione del sequestro preventivo (art. 104 disp. att. c.p.p.) che, quanto al vincolo imposto sui beni immobili e sui beni mobili registrati, prevede la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2014