Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
Poiché il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, consegue che, una volta assicurato il contraddittorio, non possono in alcun modo essere oggetto di censura le valutazioni espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione; ne' rileva in base a quali considerazioni il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione, essendo il giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'azione penale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto conseguentemente privo di consistenza giuridica l'argomento del ricorrente che faceva leva sul fatto che il pubblico ministero aveva motivato la sua richiesta con riferimento ad una sola ipotesi di reato, tacendo sulle altre investite dalla denuncia, non potendo tale evenienza incidere sulla "plena devolutio" alla cognizione del giudice della materia oggetto della richiesta di archiviazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/1999, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 28/9/1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere N.3016
3. Dott. Giovanni Caso Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.5284/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MA NN, quale p.o. nel proc. a carico di MA ET
avverso la ordinanza in data 6 dicembre 1998 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Fatto e diritto
A seguito di indagini svolte su denuncia di MA NN a carico del fratello MA ET in ordine ai reati di cui agli artt. 368, 56-629 c.p., 2631 c.c., il pubblico ministero formulava richiesta di archiviazione al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. L'opposizione della persona offesa veniva ritenuta inammissibile dal predetto giudice, che emetteva decreto di archiviazione.
Sul ricorso della persona offesa, tale decreto veniva annullato dalla Corte di cassazione, che, ritenute insussistenti le cause di inammissibilità della opposizione ravvisate dal G.i.p., censurava conseguentemente la mancata osservanza della procedura camerale. Ricevuti gli atti, il G.i.p. provvedeva alla fissazione di udienza camerale ex art. 409 c.p.p., emettendo all'esito, in data 6 dicembre 1998, ordinanza di archiviazione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, la persona offesa, denunciando l'abnormità del provvedimento. Secondo il ricorrente, avendo la Corte di cassazione censurato la motivazione del primo provvedimento di archiviazione, che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione sulla base di non consentite valutazioni di merito basate sull'erroneo convincimento che rispetto al procedimento de quo fosse pregiudiziale l'esito di altro procedimento a carico di AR NN, per il quale era stato già emesso decreto di rinvio a giudizio, il G.i.p., ricevuti gli atti dalla Suprema Corte, avrebbe dovuto a sua volta trasmetterli al pubblico ministero, per le sue determinazioni sul merito degli addebiti, e non, invece, sostituirsi al pubblico ministero nella valutazione circa la infondatezza della notitia criminis, sulla quale l'organo requirente non aveva espresso alcuna risoluzione, essendosi questo limitato a prospettare la (in realtà non sussistente) relazione di pregiudizialità tra i due procedimenti. Il ricorso è inammissibile: infatti, come è noto, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., c.c. 9 giugno 1995, Bianchi, rv. 201381; Cass., sez. VI, c.c. 16 dicembre 1997, Sofri, rv. 210060)).
Dato tale indiscusso principio, una volta assicurato il contraddittorio, non possono in alcun modo essere oggetto di censura le valutazioni espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione;
ne' rileva in base a quali considerazioni il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione, essendo il giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'azione penale (cfr. Cass., sez. V, c.c. 13 novembre 1998, Villa, rv. 212500), il quale, per di più, non essendo organo di giurisdizione, non ha, almeno in sede di richieste rivolte al giudice, un dovere ma soltanto un onere di motivazione (cfr. Cass., 8 febbraio 1996, rv. 204375). È conseguentemente privo di consistenza giuridica l'argomento che fa leva sul fatto che il pubblico ministero avesse motivato la sua richiesta con riferimento alla sola ipotizzata calunnia, tacendo sulle altre ipotesi- di reato, non essendo tale evenienza affatto idonea a incidere sulla plena devolutio alla cognizione del giudice della materia oggetto della richiesta di archiviazione, riguardante, come si evince dagli atti, il procedimento a carico di AR ET a seguito della denuncia sporta dal fratello NN. Per le stesse ragioni da ultimo esposte, palesemente erroneo, infine, è l'argomento secondo cui il giudice, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al pubblico ministero, astenendosi dal decidere nel merito, dovendosi al contrario osservare che, se ciò avesse fatto, il giudice avrebbe compiuto un atto abnorme, essendo al di fuori della legge processuale l'ipotesi per cui il giudice investito della richiesta di archiviazione, in luogo di decidere in senso positivo o negativo (come si è detto, con plena cognitio), adotti provvedimenti interlocutori al di fuori di quelli espressamente previsti dall'art. 409 c.p.p. (cfr., oltre la sentenza da ultimo citata, Cass., 3 giugno 1997, Teruzzi, rv. 209098). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una soma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire 1.000.000 (un milione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 1999