Sentenza 19 giugno 2013
Massime • 1
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, le attenuanti della collaborazione di cui agli articoli 73, comma settimo, e 74, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 hanno natura speciale rispetto a quella comune di cui all'art.62, n. 6, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2013, n. 32150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32150 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 19/06/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 1020
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 33436/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG CO n. il 29 ottobre 1962;
2) OV LV n. il 25 settembre 1980;
3) HR AD n. il 16 aprile 1978;
4) HR DA n. il 8 settembre 1957;
5) SE RZ n. il 10 agosto 1964;
avverso la sentenza il novembre 2011 - Corte di Appello di Trento;
sentita la relazione svolte dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Dr. SPINACI Sante, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
udito il difensore avv. Martorello Goffredo, per SE RT e in sostituzione dell'avv. Cianferoni Luca per AG CO, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 11 novembre 2011, depositata in cancelleria il 24 febbraio 2012, la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza 8 febbraio 2011 del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato, tra gli altri, AG CO, RO LV, HR AD, HR DA e SE RT responsabili dei reati loro ascritti (D.P.R. n. 309 del 1990, artt.73 e 74) condannando AG CO, alla pena di anni sei di reclusione, e RO LV, HR AD e SE RT, alla pena di anni otto di reclusione, riduceva la pena inflitta a HR AD ad anni sei e mesi otto di reclusione.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata AG CO, RO LV, HR AD e HR DA si associavano unitamente ad altri soggetti, HR DA e i marito IZ con il ruolo di promotori, al fine di commettere più reati di importazione detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, acquistandone ingenti quantitativi all'estero (Spagna, Olanda, Ecuador e Venezuela) anche con intermediatori serbi e croati che rivendevano sul mercato italiano in Lombardia, Puglia, Lazio, Veneto, Liguria e altrove. 1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle parziali ammissioni dei medesimi imputati (AG CO prestava anche attività collaborativa), dalle attività di indagine e anche dagli esiti di ascolto intercettativi oltre che dai sequestri di droga.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite i propri rispettivi difensori hanno Interposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati tutti chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare dal ricorrente AG CO, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Bertuol Roberto, sono stati sviluppati tre motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevata la violazione del D.P.R. n.309 del 1990, art. 74 e la manifesta illogicità e contraddittorietà
della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); il giudice immotivatamente ha assegnato al giudicabile un ruolo associativo, anziché meramente concorsuale, deducendolo dai soli tre episodi delittuosi ascrittigli e dal fatto che lo AG fosse titolare di un'impresa di autotrasporti;
le evidenze probatorie valorizzate dal giudice non vanno invece oltre la mera valenza suggestiva;
inoltre la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto del fatto che il coinvolgimento del prevenuto ha interessato solo pochi mesi e che egli era estraneo all'ambiente rom cui invece appartenevano tutti gli altri sodali;
b) con la seconda censura veniva eccepita l'erronea applicazione dell'art. 62 c.p., n. 6, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) che, come si legge in sentenza, non sarebbe stata applicata perché da considerarsi una insostenibile duplicazione dell'attenuante concessa della collaborazione, quando invece la giurisprudenza consolidata riconosce la possibilità di concorso tra tale attenuante speciale e quella comune;
c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziato il vizio motivazionale relativo alla contestata recidiva;
nulla è stato argomentato dal giudice in relazione alla sua applicazione ancorché non obbligatoria.
- dal ricorrente RO LV, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Stefano Sorrentino, sono stati sviluppati tre motivi di impugnazione:
a) con la prima doglianza veniva rilevata la violazione del D.P.R. n.309 del 1990, art. 74 al sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
b) ed e); la Corte di merito ha omesso qualsivoglia valutazione in ordine al ruolo di compartecipe attribuito alla prefata, accusata di aver trasportato la droga insieme al marito AD. Le chiamate in correità altro non fanno se non indicare la ricorrente come estranea alla consorteria;
b) con la seconda censura veniva eccepito che le dichiarazioni dei coimputati sono generiche e fortemente carenti in punto di riscontro;
c) con il terzo motivo di gravame venivano evidenziate censure in punto trattamento sanzionatorio.
- dal ricorrente HR AD, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Stefano Sorrentino, è stata rilevata, con l'unica doglianza, la violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 1, per avere il giudice in modo irragionevole e contraddittorio oltre che lacunoso, motivato in ordine alla possibilità di pronunciare sentenza di immediata declaratoria di non punibilità; il giudice ha omesso tale vaglio essendosi limitato a recepire la rinuncia ai motivi di gravame da parte del ricorrente diversi da quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio.
- dalla ricorrente HR DA, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Pierpaolo Livio, con l'unica doglianza, veniva rilevata la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); non risulta che la prefata sia stata Implicata In vicende di Importazione di sostanze stupefacenti, mentre le chiamate in correità non sono determinanti posto che le propalazioni provengono da persone Interessate a farle;
inoltre non vi sono intercettazioni a suo carico e la medesima non è mai stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti;
tutt'al più potrebbe esserle riconosciuta una responsabilità ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 come partecipe in posizione gerarchicamente dominante.
- dal ricorrente SE RT, personalmente, sono stati sviluppati due motivi di impugnazione:
a) con la prima doglianza veniva rilevato che è carente la motivazione in sentenza in punto di responsabilità del prevenuto soprattutto là ove vengono esaminate le chiamate in correità;
b) con la seconda censura veniva eccepita la mancata motivazione sul trattamento sanzionatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - I ricorsi sono destituiti di fondamento e vanno rigettati. Deve innanzitutto premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass,, Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan e altri e, da ultimo, Sez. 1, 21 marzo 1997, Greco e altri;
Sez. 1, 4 aprile 1997, Proietti e altri). 3.1 - Ciò posto, il primo motivo di ricorso (ricorso AG CO) non è fondato e deve essere respinto. La difesa del ricorrente non tiene conto delle ampie ed esaustive argomentazioni spese nella sentenza gravata dal giudice che fa analitico riferimento alle dichiarazioni accusatorie degli altri imputati che hanno indicato il prefato quale corriere della associazione, come confermato del resto anche dagli esiti di ascolto che fanno ben comprendere come lo AG fosse In contatto con i vertici dell'associazione per i quali eseguiva i trasporti. A nulla può rilevare l'estraneità all'etnia rom del prefato, posto il rapporto particolarmente confidenziale che traspare dalle intercettazioni con la moglie del Cizmin, in posizione apicale, che rende tale circostanza del tutto irrilevante.
3.2 - Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato. Sulla questione va richiamato il principio di diritto già applicato da questa Corte di legittimità secondo cui, In tema di reati concernenti gli stupefacenti, le attenuanti della collaborazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, e art. 74, comma 7, si pongono come attenuanti speciali rispetto a quella di cui all'art. 62 c.p., n. 6, per cui quest'ultima non può trovare applicazione qualora sia fondata sulla condotta collaborativa che, nella configurazione delle attenuanti speciali, ha una portata più ampia. Ne deriva che, una volta escluse le attenuanti speciali, non può essere riconosciuta la più restrittiva attenuante generale (Cass., Sez. 1, 25 maggio 2006, n. 28596, rv. 234921, Puggioni). Da ciò si evince che l'attenuante speciale assorbe in sè quella generica e le argomentazioni del giudice sono corrette. A ben vedere inoltre, la motivazione del giudice è improntata più al fatto che lo AG non avesse prestato una piena collaborazione nel corso del procedimento avendo dimostrato piuttosto reticenza e comunque una volontà di attenuare la sua posizione e tale condizione se rendeva non del tutto meritoria l'attenuante speciale, non avrebbe neppure giustificato l'applicazione dell'attenuante di cui all'art.62 c.p., n. 2 anche perché nulla riferisce il ricorrente circa la sussistenza delle condizioni per la sua ricorrenza essendosi limitato a contestare, in modo inammissibile, la sua negatoria. 3.3 - Parimenti destituito di ogni fondamento è il terzo motivo di impugnazione.
3.3.1 - Occorre rilevare che la doglianza relativa alla recidiva è stata espressa per la prima volta in ricorso, sicché la medesima è inammissibile. In ogni caso va rilevato che, giusto il tenore della sentenza gravata, ben può sostenersi che la relazione della relativa richiesta di esclusione sia stata implicita.
4 - Il primo motivo di ricorso (di RO LV) è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 4.1 - le doglianze sono generiche e in fatto e non tengono conto dei passaggi motivazionali ampi ed esaustivi del giudice di primo e di secondo grado. Le propalazioni dello IM e di SE RA sono precise e concordanti ed esauriscono la necessaria provvista probatoria su cui argomentativamente il giudice ha formulato il proprio giudizio di responsabilità.
4.2 - Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato.
4.2.1 - Le doglianze sono formulate in modo generico e in fatto. Le chiamate di correità quando, come nella fattispecie sono concordanti e autonome hanno capacità di riscontrarsi vicendevolmente. Sul punto è appena il caso di richiamare il principio di diritto di consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di valutazione della prova, i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2, 4 marzo 2008, n. 13473, Lucchese e altro). Il giudice è stato rispettoso di questi principi provenendo a motivare in conformità e in modo avulso di vizi logici e giuridici.
4.3 - Parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo di impugnazione in punto di trattamento sanzionatorio. 4.3.1 - Vale il rilievo che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è neppure tenuto ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della confessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (v., tra le tante, Sez. 3, 8 ottobre 2009, Esposito): il giudice si è attenuto a tale principio valorizzando negativamente, tra i alteri valutativi tratteggiati dall'art. 133 c.p., non solo l'assenza In atti di un qualsivoglia elemento suscettibile di positiva valutazione a tali fini, ma anche le allarmanti modalità esecutive del grave fatto commesso che ha diffusamente considerato, in modo qui incensurabile, come assorbente ai fini del diniego.
Del resto, non va dimenticato che, secondo principio condivisibile, in tema di circostanze attenuanti generiche, e della loro dosimetria, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza da parte di chi ne sostiene l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sodo stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatolo;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche (cfr. Cass., Sez. 2, 22 febbraio 2007, Bianchi ed altri).
5 - Il ricorso di HR AD non è fondato e deve essere respinto.
5.1 - Il ricorrente per vero si duole genericamente della mancata motivazione circa la propria colpevolezza quando per contro, nel giudizio di secondo grado, egli aveva espressamente rinunciato ai motivi di gravame, con esclusione di quelli attinenti al trattamento sanzionatorio, tanto che il giudice dell'appello aveva dichiarato inammissibile in parte qua il suo gravame. Sul punto è appena il caso di richiamare la giurisprudenza di questa Corte Suprema che ha già avuto modo di decidere che "è inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che prospetti, senza l'indicazione di elementi concreti per una diversa pronuncia, la violazione dell'obbligo di immediato proscioglimento ad opera del giudice di appello che abbia deciso soltanto sui motivi relativi alla misura della pena, per rinuncia agli altri motivi in punto di responsabilità, e che non abbia motivato in ordine all'assenza delle condizioni per il proscioglimento" (Cass., Sez. 7, 26 giugno 2009, n. 29574, Bredice e altri, rv. 244849). L'appellante che rinunci a tutti gli altri motivi di impugnazione, non può dunque dolersi della omessa o illogica motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia;
e invero la rinuncia di alcuni dei motivi ha come conseguenza la riduzione dell'effetto devolutivo dell'appello ai motivi residui non rinunciati, e, pertanto, preclude, ai sensi del comma terzo dell'art.606 c.p.p., la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, a meno che essi non riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 4, 19 febbraio 2004, Santagata e altri, rv. 227346).
6 - Anche il ricorso US DA non è fondato e deve essere respinto.
6.1 - Le doglianze difensive sono generiche e in fatto. Il giudice di merito evidenzia la convergenza accusatola di tutti i sodali che hanno delineato la prefata come a capo di una compagine che interessava soprattutto i suoi familiari quali i suoi quattro figli e rispettive compagne gestendo a ogni partita ingenti quantitativi grazie a soldi appoggi tra cui quelli afferenti al Garic, trattando con i fornitori e con gli spacciatori alle sue dipendenze. Riscontro alla sua operatività la si ricava, evidenza il giudice di merito, dalie intercettazioni telefoniche che indirettamente la coinvolgono. Significativo di un suo diretto coinvolgimento nel traffico sono anche i suoi rapporti con RN TA, arrestato nella fragranza di reato del possesso di 600 grammi di cocaina all'interno di una roulotte parcheggiata in un terreno nella disponibilità della medesima DA.
7 - Il primo motivo di ricorso SE RT è privo di fondamento e deve essere respinto.
7.1 - Sul punto della responsabilità il giudice fa riferimento alle dichiarazioni di SE UT che ha affermato di aver visto spesso il ricorrente spacciare al campo, ma anche da intercettazioni telefoniche da cui emerge, nel colloquio con un'acquirente, il pieno coinvolgimento del prefato. Le doglianze difensive sono aspecifiche e di merito.
7.2 - I secondo motivo di gravame è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
7.2.1 - Le censure in punto di trattamento sanzionatolo sono in fatto, mentre le argomentazioni del giudice sono esaustive, congrue e previe di contraddittorietà. Si richiama quanto più sopra espresso trattando il terzo motivo di ricorso di RO LV. 8. - Al rigetto dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013