Sentenza 10 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2002, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE Exclusione de comprasice SEZIONE PREA CIVILE Offerizione. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6466/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere ADAMO Consigliere Cron. 447 Dott. Mario Dott. AN MA FIORETTI Consigliere Rep. 68 Ud. 03/10/01 BONOMO Rel. ConsigliereDott. Massimo CORTE SUPRE DI ZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COP Richiesta copia studio SEN TENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti 3,10 sul ricorso proposto da: "10 GEN 2002 CANCELLIERE SCALCO SC MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TRASTEVERE 259, presso l'avvocato GAETANO PATTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente CANCELLERIA
contro
COOPERATIVA OTTANTOTTO SRL, in persona del Presidente DEO12811 del Consiglio di Amministrazione pro tempore, domiciliata in ROMA VIA VARSAVIA 10,elettivamente CANCELLERIA 5 presso l'avvocato VITTORE PIRAS, che la rappresenta e 2001 difende, giusta delega a margine del controricorso;
2043 controricorrente - 0 3 0 1 2 8 1 * 1
contro
ES DI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VASCELLO 6, presso l'avvocato PIERLUIGI ROCCHI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 2674/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso dello AL e, ove si ravvisi, ricorso incidentale del TA, la Corte voglia dichiarare inammissibile lo stesso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 2 gennaio 1986, AN MA AL conveniva in giudizio in- nanzi al Tribunale di Roma la Cooperativa Ottantotto al fine di sentire dichiarare la nullità della delibe- ra in data 15.11.1984 con cui l'istante era stato escluso dalla compagine sociale, ovvero in subordine sentire pronunciare la liquidazione della quota socia- le. 2 La Cooperativa si costituiva eccependo preliminar- mente la decadenza dell'impugnazione per il decorso del termine di cui all'art. 2527 C.C. e contestando nel merito la fondatezza della domanda. In corso di giudizio proponeva intervento volonta- rio l'arch. Claudio TA, per far valere il proprio diritto di proprietario dell'appartamento int. 8 del- l'edificio di via S. AN di Sales n. 88, già provvisoriamente assegnato all'attore prima della sua esclusione. Con successivo atto di citazione notificato il 3-6 giugno 1988, lo AL evocava in giudizio nuovamente la Cooperativa e l'arch. TA al fine di sentire di- chiarare la nullità dell'atto a rogito notar Bolognesi del 2 ottobre 1985 rep. 3548, con il quale la Coopera- tiva convenuta aveva assegnato e trasferito al TA l'anzidetto appartamento. I convenuti, nel costituirsi, rinnovavano le ecce- zioni e le domande già formulate nel precedente pro- cesso. Il Tribunale, con sentenza n. 12163 del 25 settem- bre 1991, respingeva la domanda di nullità della deli- bera del 15 novembre 1984 e dell'atto di assegnazione a rogito not. Bolognesi 2 ottobre 1985 rep. n. 3548; disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del 3 giudizio per la liquidazione della quota del socio AL. Alla prima udienza successiva (20 novembre 1991) lo AL faceva riserva di appello avverso la suddet- ta sentenza del Tribunale. Con atto di citazione notificato il 17 luglio 1993, il TA conveniva in giudizio lo AL chie- dendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'occupazione senza titolo dell'ap- partamento trasferito ad esso istante dalla Cooperati- Va con l'atto del 2.10.1985 not. Bolognesi. i Lo AL si costituiva e chiedeva respingersi ta- le pretesa. Anche questa causa veniva riunita alle precedenti. Il Tribunale, con sentenza n. 6080 del 18 aprile 1996, così provvedeva:
1. dichiarava il diritto dello AL di ricevere dalla Cooperativa Ottantotto la somma di lire 20.000.000; 2. respingeva la domanda dello AL di condanna della Cooperativa al pagamen- to di una somma maggiore;
3. dichiarava inammissibi- le la domanda del TA di rilascio, in proprio favo- dell'appartamento di via San AN di Salesre, 88; 4. condannava inoltre lo AL al pagamento al TA di lire 10.900.000, con gli interessi dalla sentenza, nonché di lire 300.000 al mese, rivalutate 4 mensilmente in base agli indici ISTAT dalla sentenza fino alla data di rilascio dell'immobile;
5. condan- nava infine 10 AL alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle altre parti. Con atto notificato il 24 settembre 1996, lo Scal- co proponeva appello avverso questa sentenza e quella del 25 settembre 1991. La Cooperativa ed il TA chiedevano il rigetto del gravame e spiegavano appello incidentale. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14 aprile 21 settembre 1999, in parziale accoglimento dell'appello proposto dallo AL, condannava costui al pagamento, in favore del TA, della minor somma di lire 7.992.337, oltre agli interessi dal 18.4.1996 al saldo, confermando nel resto le impugnate pronun- zie;
dichiarava compensate le spese del grado tra lo AL ed il TA e condannava lo AL alla rifu- sione delle spese in favore della Cooperativa. Osservava la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede: che l'eccezione di decadenza dell'appel- a) dall'esercizio dell'azione di opposizione, ex lante art. 2527 comma 3 c.c., era stata ben riproposta dalla Cooperativa con la comparsa di risposta, ai sensi del- l'art. 346 c.p.C., senza che occorresse spiegare ap- 5 pello incidentale;
b) che il termine di decadenza di trenta giorni di cui al citato art. 2527 c.c. era già matura- to alla data] al momento della notifica dell'atto in- troduttivo della causa (23.12.1985), se si teneva con- to che il 23 ottobre 1985, quando lo AL si era CO- stituito nel giudizio dinanzi al pretore promosso dal- la Cooperativa per il rilascio dell'appartamento, ave- va contestato la legittimità della delibera di esclu- sione da socio, ammettendo così implicitamente la pre- cedente conoscenza di tale provvedimento;
c) che il TA era legittimato alla propo- sizione della domanda di risarcimento dei danni attesa la responsabilità di natura extracontrattuale dello AL per avere, anche dopo l'esclusione dalla Coope- rativa, continuato ad occupare l'immobile sociale, im- pedendone il godimento a socio subentrante. Avverso la sentenza della Corte d'appello France- SCO MA AL ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La Cooperativa Ottantotto s.r.l. e il TA hanno resistito con separati controricorsi, depositando me- morie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente 6 lamenta violazione dell'art. 2909 c.c. (cosa giudica- ta) nonché omessa motivazione.
1.1. La Cooperativa aveva introdotto un appello incidentale sostenendo che l'impugnativa della delibe- ra di esclusione dello AL era improponibile per inosservanza del termine di cui all'art. 2527 c.c.. Lo AL aveva rilevato l'inammissibilità di tale appel- lo incidentale per tardività, in quanto teso ad otte- nere il riesame di quanto deciso dal Tribunale con la sentenza parziale n. 12163/91, avverso la quale sol- tanto lo AL aveva formulato rituale riserva di ap- pello.
1.2. Erroneamente, secondo il ricorrente, la Corte d'appello aveva ritenuto che l'eccezione di decadenza era stata ben riproposta dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., con la comparsa di risposta sen- za che occorresse proporre appello incidentale. Nella specie si era in presenza di un giudicato esplicito ed interno, che si era formato su di un capo autonomo della sentenza non definitiva di primo grado.
2. Il motivo non è fondato.
2.1. La parte interamente vittoriosa in primo gra- non è tenuta а proporre appello incidentale per do conseguire il riesame di eccezioni disattese o ritenu- te assorbite, ma, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. 7 civ., ha solo l'onere di riproporle (Cass. 8 luglio 1995 n. 7524, 6 aprile 1995 n. 4024, 19 ottobre 1995 n. 10884).
2.2. Nella specie, la Cooperativa era risultata pienamente vittoriosa rispetto alla pronuncia contenu- ta nella sentenza non definitiva del Tribunale n. 12163 del 1991, la quale aveva rigettato la domanda di nullità della delibera, dopo aver ritenuto infondata l'eccezione di decadenza dell'impugnazione per il de- corso del termine di tenta giorni dalla comunicazione della delibera, sul presupposto che tale delibera non fosse stata mai ritualmente comunicata allo AL.
2.3. Pertanto, era sufficiente la riproposizione dell'eccezione da parte della Cooperativa con la com- parsa di risposta nel giudizio di appello, come cor- rettamente ritenuto dalla Corte d'appello.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2527, comma 3, C.C., nonché insufficienza e contraddittorietà di motivazione.
3.1. Il giudice di merito aveva ritenuto che lo AL, nel giudizio possessorio pendente tra le stes- se parti, avesse manifestato "implicita ammissione di precedente conoscenza di tale provvedimento (delibera di esclusione) a sé sfavorevole". 8 3.2. Ora, secondo il ricorrente, non solo egli non aveva avuto nessuna conoscenza della delibera di esclusione, non essendo stati allegati agli atti di causa i documenti (tra cui la menzionata delibera) che erano stati dichiarati depositati nell'atto di cita- zione della Cooperativa, ma la motivazione adottata dalla Corte territoriale era anche errata perché non bastava una conoscenza presunta della delibera, Occor- rendone invece una effettiva.
3.3. Con riferimento all'art. 2527, comma 3, C.C., la comunicazione puntuale delle situazioni di fatto se addebitate al socio, poste a base della delibera di esclusione, non costituisce un requisito oggettivo della delibera, che la invalida ove carente, pur tut- tavia rappresenta un requisito funzionale della comu- nicazione, volto a porre il socio escluso nella condi- zione di svolgere adeguatamente l'opposizione nei ter- mini di legge.
3.4. La mancata conoscenza degli addebiti attri- buiti al socio AL già di per sé può giustificare la tardività dell'impugnazione della delibera. A mag- gior ragione, l'assoluta ignoranza dell'adozione stes- sa esclude che qualsiasi decadenza sia maturata nella specie. L'impugnazione da parte dello AL della de- libera di esclusione non solo fu compiuta "al buio", 9 quanto al contenuto della delibera, ma fu tempestiva, dell'impugnazione decorrendo il termine di decadenza dall'astratta conoscibilità del provvedimento, ma non dalla conoscenza effettiva dello stesso.
4. Il motivo è fondato.
4.1. La Corte d'appello ha ritenuto che lo AL, il quale si era costituito nel giudizio pretorile pro- mosso dalla Cooperativa per il rilascio dell'apparta- mento e si era opposto al rilascio, contestando pro- prio la legittimità della delibera di esclusione da socio, avesse in tal modo implicitamente ammessO la precedente conoscenza della delibera a sé sfavorevole.
4.2. Rileva anzitutto il Collegio che la conoscen- za può riguardare la sola esistenza di una delibera di esclusione e non comporta necessariamente la conoscen- za delle ragioni e del contenuto della delibera di ہ ے esclusione, che è invece necessaria per consentire al socio di articolare le proprie difese nel giudizio di opposizione alla delibera. Secondo quanto dedotto dal- 10 AL nel ricorso per cassazione, nonostante la delibera fosse stata indicata tra gli allegati del- l'atto introduttivo del giudizio pretorile, essa non sarebbe stata depositata dalla Cooperativa (come ecce- pito dal difensore dello AL all'udienza del 23 ot- tobre 1985 dinanzi al pretore). 10 4.3. Va, inoltre, osservato che, l'art. 2527, com- ma 3, C.C., collega il termine per l'opposizione alla "comunicazione" della delibera di esclusione. Tale CO- municazione, come già affermato da questa Corte, ha la funzione di rendere edotto il socio delle ragioni del- la sanzione adottata al fine di consentirgli l'eserci- zio delle proprie difese;
per produrre i suoi effetti la comunicazione deve essere fatta personalmente al un mezzo idoneo a garantire che l'interessa- socio con to venga direttamente a conoscenza del provvedimento;
non può ritenersi mezzo idoneo, sostitutivo della Co- mune raccomandata, la produzione della delibera in un giudizio pendente tra il socio e la cooperativa, che dall'impugnativa della stessaha un oggetto diverso delibera, poiché l'effetto della comunicazione di do- cumenti mediante produzione è circoscritto al processo in cui avviene e non può estendersi a rapporti non de- dotti (Cass. 17 luglio 1999 n. 7592, riguardante un processo iniziato dal socio contro la cooperativa per ottenere il trasferimento dell'alloggio). Ha sottoli- neato questa Corte nella sentenza citata che, inizian- do dalla comunicazione della delibera а decorrere il termine per l'instaurazione del giudizio di opposizio- ne, che costituisce l'unico strumento esperibile di tutela del diritto del socio, ne consegue che la comu- 11 nicazione per produrre i suoi effetti deve essere fat- ta personalmente al socio con un mezzo idoneo a garan- tire che l'interessato venga direttamente a conoscenza del provvedimento. In caso di produzione della delibe- ra in un giudizio pendente tra il socio e la coopera- tiva, che ha un oggetto diverso dall'impugnativa della stessa delibera, di tale produzione prende direttamen- te cognizione il procuratore, il quale rappresenta la parte nel rapporto dedotto in giudizio ma non in altri rapporti, sia pure intercorrenti tra le stesse parti.
4.4. Ora, non risulta nella specie che la comuni- cazione della delibera di esclusione avesse avuto luo- go, sicché non si era verificata la decadenza ex art. 2527 c.C., contrariamente a quanto ritenuto dalla sen- tenza impugnata.
5. Il terzo motivo esprime una doglianza di viola- zione e falsa applicazione dell'art. 1147 C.C., nonché di omessa motivazione.
5.1. La Corte d'appello ha ritenuto che il TA fosse legittimato alla domanda di risarcimento dei danni e che lo AL dovesse essere condannato al ri- sarcimento per l'occupazione abusiva dell'alloggio.
5.2. Osserva però il ricorrente che il TA man- ca di legittimazione ad agire contro l'occupante, poi- ché tra le due parti non era intercorso alcun tipo di 12 rapporto ed il nuovo assegnatario avrebbe dovuto otte- nere l'immissione nel possesso del bene trasferitogli in proprietà direttamente dalla Cooperativa. Il giudi- ce d'appello aveva inoltre omesso di considerare gli effetti derivanti, da un lato, dal possesso di buona fede, che esclude che il possessore sia tenuto ad al- cunché, almeno fino al giorno della domanda giudizia- nei confronti di chi agisce per la restituzione le, del bene;
dall'altro, dalla detenzione qualificata dell'immobile, occupato dallo AL sulla base del rapporto intercorrente tra quest'ultimo e la Coopera- tiva. La successiva decadenza dell'assegnatario, am- messo che fosse legittima, comportava che l'eventuale indennizzo potesse essere richiesto esclusivamente tra le parti originarie del rapporto.
6. Questo motivo resta assorbito a seguito del- l'accoglimento del precedente, che comporta la neces- sità di valutare la legittimità o meno dell'esclusione dello AL dalla cooperativa.
7. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che la riesaminerà tenendo conto dei principi sopra enuncia- ti.
8. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine 13 alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed ac- coglie il secondo, assorbito il terzo;
cassa la sen- tenza impugnata, nei limiti dell'accoglimento, e rin- via la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2001. Il Cons. est. Il Presidente 109T129,11 Dott. Massimo Bonomo Dott. Giovanni Losavio посливовий Жание Втомо 45ST 41,32 TOTonto, 443 CORTES ELAN Prima Sazione Givite Depositato in Cancelleria IL CANO 10 GEN. 2002 Luisa Passinetti Also remind IL CANCELLIERE ACINZIA DELLE ENTRATE ROMA Napre date NOV O Seric 46678 versate €. 17-0,43 (euro REN SEITANTA 143 p. I Dirigenta Area Sery (Dott.ssa Mana Grazia DF Il Responsabile Servizia Atty G (Dr. M. RAQCICHINE PHA O M F U 14