Sentenza 17 luglio 1999
Massime • 1
La comunicazione della delibera di esclusione del socio ai sensi dell'art. 2527 cod. civ. ha la funzione di far decorrere il termine per l'impugnazione e di rendere edotto il socio delle ragioni della sanzione adottata al fine di consentirgli l'esercizio delle proprie difese; per produrre i suoi effetti la comunicazione deve essere fatta personalmente al socio con un mezzo idoneo a garantire che l'interessato venga direttamente a conoscenza del provvedimento; non può ritenersi mezzo idoneo, sostitutivo della comune raccomandata, la produzione della delibera in un giudizio pendente tra il socio e la cooperativa, che ha un oggetto diverso dall'impugnativa della stessa delibera, poiché l'effetto della comunicazione di documenti mediante produzione è circoscritto al processo in cui avviene e non può estendersi a rapporti non dedotti.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 22605 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 10/08/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/08/2021), n.22605 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. ACIERNO Maria – Consigliere – Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Sul ricorso proposto da: M.D., rappr. e dif. dagli avv. Nicola Palmiotti studiopalmiotti.pec.giuffre.it e Michele Di Lembo avv.michele.dilembo.pec.it, elett. dom. in Roma, Via Bolzano n. 32/B, come da procura in calce all'atto; – ricorrente – contro CROCE VERDE MOLISANA, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1999, n. 7592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7592 |
| Data del deposito : | 17 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - rel. Consigliere -
Dott. ES FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il signor GA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROMANO COLARUSSO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA POGGIO SERENO a r.l.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 149/97 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 25/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/99 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4/5/1988 SA ES conveniva dinanzi al Tribunale di Taranto la Soc. Cooperativa Edilizia a r.l. "Poggio Sereno", chiedendo che fosse trasferito, con sentenza costitutiva, in suo favore l'alloggio da lui prenotato quale socio, ed accertato che null'altro era da luì dovuto alla società. Si costituiva la convenuta che resisteva alla domanda. Con sentenza non definitiva del 3/3/1993 il Tribunale di Taranto rigettava la domanda, osservando che l'attore con delibera del 14/12/1988 era stato estromesso dalla società, per cui non aveva titolo per il trasferimento dell'alloggio.
Avverso la sentenza proponeva appello il SA.
Deduceva che nel corso del processo di primo grado la cooperativa aveva prodotto il verbale n.80 del consiglio di amministrazione, relativo alla delibera di esclusione, asserendo di averlo comunicato ad esso socio con raccomandata del 19/12/1989, giusta certificazione dell'Ufficio postale attestante la spedizione e la ricezione del plico, mentre il plico conteneva la lettera con cui la cooperativa lo avvertiva che, in mancanza del pagamento di quanto dalla stessa preteso, sarebbe stato escluso dalla società. Precisava che non aveva aderito alla richiesta di pagamento in forza del principio sancito dall'art. 1460 c.c. e che la cooperativa era a contributo statale, per cui era soggetta alla disciplina dell'art.103 del R.D. n.1165 del 1938, per quanto riguardava i casi di esclusione del socio.
Resisteva al gravame la cooperativa appellata.
Con sentenza del 10/1-25/2/1997 la corte territoriale rigettava il gravame e condannava il SA al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata. Rilevava la corte di merito che non risultava che l'appellante avesse impugnato in separata sede la delibera in data 14/12/1988, prodotta in giudizio dalla cooperativa, con la quale il SA era stato escluso dalla società, per cui questi, avendo perso la qualità di socio, non aveva titolo per reclamare il trasferimento della proprietà dell'alloggio. Rilevava in particolare la corte territoriale che effettivamente la raccomandata non conteneva il verbale di esclusione del socio ma l'intimazione a versare nel termine del 22/12/1988 la somma di L.58.686.408, con l'avvertenza che in difetto il socio doveva ritenersi estromesso dalla cooperativa, in forza di precedenti delibere (quella assembleare del 4/12/1988 e quella del consiglio di amministrazione del 14/12/1983). Osservava che, anche a ritenere che a seguito della raccomandata il SA non fosse stato messo in grado di conoscere la sua esclusione dalla società, la produzione nel processo della delibera di esclusione dalla società aveva l'effetto della comunicazione, sicché dal 2/11/1990 (data della produzione) il socio era in condizione di spiegare opposizione avverso il provvedimento di esclusione, ma non risultava che questi avesse impugnato tale provvedimento.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione SA ES sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria. Non si è costituita l'intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. - 2527 e 2379 c.c., con riferimento all'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n.5 stesso codice".
Deduce di aver sempre eccepito la nullità (inesistenza) della deliberazione 14/12/1988, con la quale era stato escluso dalla Cooperativa e che per far valere tale nullità non è previsto alcun termine di decadenza. Assume di aver dato corso, unitamente ad altri soci, ad un giudizio per il riconoscimento della nullità della deliberazione, pendente dinanzi al Tribunale di Taranto (n.669 R.G. 1997), che sostiene pregiudiziale.
La censura è inammissibile, perché priva del requisito di specificità. Infatti, il ricorrente, deducendo di aver sempre eccepito la nullità (inesistenza) della delibera, non spiega affatto nel ricorso quali siano i vizi che comporterebbero la nullità assoluta o inesistenza della deliberazione di esclusione, che avrebbero dovuto prendere in esame i giudici di merito. Nè alla carenza di specificità della censura può sopperire la memoria, in cui, peraltro, il ricorrente deduce che "la corte salentina ha ignorato ogni argomentazione in ordine alla nullità della deliberazione", riferita all'oggetto illecito ed alla violazione di legge, ma non specifica nessuna di tali argomentazioni. Quanto al giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Taranto per il riconoscimento della nullità della deliberazione. cui fa riferimento il ricorrente, trattasi di causa iniziata solo nel 1997 (nella memoria è trascritta la citazione, che risulta notificata il 20/3/1997), in data successiva alla decisione della sentenza impugnata, che, introitata all'udienza del 13/12/1996 fu decisa il 10/1/97 e depositata il 25/2/1997, per cui di tale causa non poteva tenere conto il giudice di merito e di ciò non può ovviamente dolersi il ricorrente..
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. - 2527 e 2379 c.c., con riferimento all'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n.5 stesso codice". Lamenta che la corte territoriale abbia ritenuto di non agevole comprensione la comunicazione della deliberazione, ma si sia sforzata di conferirle il "crisma della validità". Deduce che la deliberazione equivoca è nulla e che, in mancanza di valida comunicazione, non decorre il termine per l'impugnativa. Sostiene, altresì, che erroneamente la corte territoriale abbia ritenuto che la produzione in giudizio della delibera fosse equivalente alla formale comunicazione.
La censura è fondata solo in parte.
La corte di merito ha chiarito che la raccomandata N.6493 spedita al SA non conteneva il verbale n. 80 del 14/12/1988, quello con cui era stata deliberata la esclusione del socio, ma non ha affatto ritenuto equivoco il verbale suddetto, limitandosi a rilevare che, "anche a voler ritenere che detta raccomandata n.6493 non avesse messo in grado il SA di conoscere esattamente la sua esclusione dalla società", la comunicazione aveva un equivalente nella produzione in giudizio della delibera e che dalla data di tale produzione decorreva il termine di trenta giorni per proporre opposizione ex art. 2527, 3^ comma c.c.. Sicché il dubbio espresso dal giudice di merito era limitato alla idoneità della comunicazione di portare a conoscenza del SA la sua esclusione dalla società, ma non si estendeva alla delibera, sulla cui validità la corte non ha espresso alcun dubbio nella sentenza impugnata. È pacifico in giurisprudenza che la comunicazione della delibera è prevista in funzione dell'opposizione nel termine di cui all'art. 2527 c.c. e deve risultare idonea a rendere edotto il socio delle ragioni della sanzione adottata, onde consentirgli le proprie difese, sicché l'eventuale incompletezza non incide sulla validità e sull'operatività del provvedimento ma può spiegare rilievo solo al fine di consentire un'opposizione tardiva o non specifica. (cfr. Cass. 5/2/1993, n. 1448; Cass. 17/9/1993, n. 9577; Cass. 19/10/1989, n. 4207). Appare, invece, del tutto immotivata e non corretta l'affermazione della stessa corte di merito che la produzione in giudizio della delibera di esclusione del socio costituisca mezzo idoneo, equivalente della comunicazione prescritta dall'art. 2527 c.c. Non spiega, infatti, il giudice di merito come la produzione di un documento in un processo diverso da quello di opposizione alla delibera di esclusione del socio possa considerarsi equivalente di una comunicazione, quale è quella prevista dall'art. 2527 c.c. Deve, infatti, considerarsi che dalla comunicazione della delibera inizia a decorrere il termine per l'instaurazione del giudizio di opposizione, che costituisce l'unico strumento esperibile di tutela del diritto del socio, sicché la comunicazione per produrre i suoi effetti deve essere fatta personalmente al socio con un mezzo idoneo a garantire che l'interessato venga direttamente a conoscenza del provvedimento. Non può, invece, ritenersi mezzo idoneo, sostitutivo della comune raccomandata, la produzione della delibera in un giudizio pendente tra il socio e la cooperativa, che ha un oggetto diverso dall'impugnativa della stessa delibera, perché l'effetto della comunicazione di documenti mediante produzione è circoscritta al processo in cui essa avviene e non può estendersi ad altri rapporti non dedotti nel giudizio, specie se si consideri che dei documenti prende direttamente cognizione il procuratore, il quale rappresenta la parte nel rapporto dedotto in giudizio ma non in altri rapporti, sia pure intercorrenti tra le stesse parti.
Da quanto innanzi esposto consegue che la corte territoriale, ritenendo definitivo il provvedimento di esclusione del socio per non aver il SA impugnato la delibera nel termine di trenta giorni dalla produzione del documento, sull'erroneo presupposto che tale produzione fosse mezzo idoneo equivalente alla comunicazione a mezzo raccomandata, ha erroneamente ritenuto lo stesso SA, non avendo impugnato nei termini la delibera, fosse stato definitivamente estromesso dalla società e, pertanto, fosse "privo di legittimazione processuale".
Il motivo va, pertanto, accolto per quanto di ragione. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2527 e 2286 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Deduce che con l'atto di appello era stata rimessa al giudice del merito la valutazione dell'intero rapporto rinveniente dal patto sociale, unitamente alla valutazione dell'adempimento da parte dell'appellante. Lamenta che la corte territoriale non abbia accertato la verità dei fatti addebitatigli e posti a fondamento della delibera di esclusione dalla società ed assume che in prosieguo di giudizio di merito il suo assunto abbia trovato conferma della consulenza tecnica disposta successivamente. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia "violazione dell'art. 360 n.5 c.p.c. in relazione all'art. 13 R.D. 28/4/1938 n.1165". Deduce che la cooperativa Poggio Sereno è a contributo erariale e che aveva invocato l'applicazione della disciplina di cui al R.D. n.1165 del 28/4/1938, in particolare dell'art. 101, che non consente l'esclusione dei soci assegnatari anche provvisori, precisando che al momento dell'esclusione era già avvenuta l'assegnazione dell'alloggio. Lamenta che la corte di merito abbia completamente ignorato il punto della domanda e l'argomentazione relativa.
Entrambi i motivi (3^ e 4^) restano assorbiti nell'accoglimento del secondo, che comporta il riesame del punto relativo alla "legittimazione" (del SA, ritenuto assorbente dalla corte di merito.
In relazione alla censura accolta la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. Allo stesso giudice di rinvio può rimettersi la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso;
accoglie per quanto di ragione il secondo;
dichiara assorbiti il terzo e il quarto: Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1^ Sezione Civile, il 22 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1999