Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 8622
CASS
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello per mancata elezione di domicilio

    La Corte d'appello ha ritenuto l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. per la mancata elezione di domicilio, non essendo stato neppure richiamato un precedente domicilio eletto.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La Corte di Cassazione ha confermato l'applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. nel testo abrogato, in base al principio tempus regit actum, poiché l'appello era stato proposto in data anteriore all'entrata in vigore della riforma. Ha inoltre accertato, esaminando gli atti, che l'appello era stato inviato tramite posta ordinaria, privo di elezione di domicilio, e che tale elezione non era menzionata nell'atto di appello, confermando l'inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 8622
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8622
    Data del deposito : 4 marzo 2026

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