Sentenza 26 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2001, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
E N O I Z 0 1 30 /01 A 8 R 5 T . S N I - G . E .R B R .P . L D L A L A D E OGGETTO . A D D EL POPOLO ITALIANO E B IRPEF T I IBU A S T N N R E T S E Ricorso per cassazione TE SUPREMA DI CASSAZIONE S E R 1 E nei confronti dell'ufficio * . T N A SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA M composta dai Magistrati: R.G. N. 20450/98 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Consigliere Cron. 2365 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Simonetta SOTGIU Ud.
4.10.2000Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso iscritto al n. 20450 R.G. 1998, proposto dal Sig. "GEN." da IL CANCELLIERE VIA ROBERT, in qualità di coerede con beneficio d'inventario di IA AR, rappresentato e difeso, con procura a margine del CANCELLERIA ricorso, dagli avv.ti Alessandro CERIANI, Attilio MINZIONI e Pietro DE RUGGIERI, domiciliatario in Roma alla via Garigliano 72;
- ricorrente -
contro lala UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI MILANO, con uffici in Milano, via Moscova 2, in persona del suo legale rappresentante 'pro tempore'; · intimato - 7 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 5 5 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Regionale della Lombardia in data 9 giugno 1997, depositata col n. Richiesta copia studio dal Sig. DE RUGGTER 185/30/97 il 23 gennaio 1998. per diritti L. 3000 Uditi, nella pubblica udienza del 4 ottobre 2000: || 23 FEB 2001- IL CANCELLIERE - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Caputi lambrenghi per l'Amministrazione resistente;
CANCELLERIA - il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Milano rettificò l'imponibile AU49885 i.r.pe.f. per l'anno 1982, dichiarato da AR IA in lire 37.090.000, a lire 501.527.000, chiedendo l'imposta ulteriormente dovuta, con relativi accessori. L'accertamento seguiva le risultanze di un processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di finanza nei confronti della S.p.a. Codemi, da cui era emersa la corresponsione al IA, nel periodo d'imposta considerato, della complessiva somma di lire 464.437.000 a titolo di compensi professionali. Il contribuente, contestando rapporti di tal genere e, comunque, percezioni di somme dalla Società, propose impugnativa, che fu accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Milano, con decisione del 19 maggio 1989. Questa venne impugnata dall'ufficio, e, nel corso del giudizio, la difesa del contribuente precisò che l'imponibile in contestazione andava collegato ad una maggior somma che si assumeva versata dalla Società, quale provento del reato di concussione, in relazione al quale pendeva 2 processo penale a carico del IA (già Provveditore alle opere pubbliche per la Lombardia). Conclusosi il procedimento penale con declaratoria d'estinzione per morte del reo, ed essendo il processo tributario proseguito nei confronti di RT IA, coerede con beneficio d'inventario, all'esito la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza del 9 giugno 1997 depositata col n. 185/30/97 il 23 gennaio 1998, ha accolto il gravame dell'Ufficio, confermando l'accertamento impugnato. Per la cassazione ricorre, articolando quattro mezzi, il IA, giusta atto notificato il 19 novembre 1998. Si è costituito il Ministero delle finanze, con atto depositato il 9 agosto 1999. Motivi della decisione Denunzia, in ordine successivo, il ricorrente: 1) omissione di pronunzia e violazione dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973, per la mancata conoscenza, in capo al contribuente, dell'acquisizione relativa a terzi, posta a base della rettifica;
2) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e 57 del d.lgs. 545/1992, per l'indebito mutamento del titolo della percezione da compensi professionali a compendio da atto illecito, inammissibile per il divieto di 'ius novorum' in appello, avuto riguardo alla necessità di spostamento dell'indagine di fatto;
3) (in ricorso, indicato 'sub' 4, con slittamento della numerazione successiva) vizio di motivazione, avuto riguardo alle modalità di utilizzazione delle risultanze del processo penale;
3 4) violazione degli artt. 1 e 6 del d.P.R. 597/1973, dovendosi negare retroattività alla disciplina sulla tassabilità dei proventi da reato, sia con riguardo alla entrata in vigore del d.P.R. 917/1986, sia, a maggior ragione, con riferimento all'art. 14 della successiva legge 537/1993. Il ricorso è inammissibile. L'atto è rivolto all'Ufficio Imposte Dirette di Milano, con uffici in Milano alla via Moscova 12, in persona del legale rappresentante 'pro tempore', ed è stato con tali indicazioni notificato, a mani di 'impiegata dipendente incaricata' (Epifani). Esso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., per tutte, Cass. 2807 e 12315/1999, 657/ 2000, e, fra le più recenti, ord. 717/2000), è da ritenersi in contestuale violazione degli artt. 366 comma 1 n. 1) c.p.c. e 11 r.d. 1611/1933. L'Ufficio finanziario territoriale, infatti, è munito della qualità di parte nei soli giudizi davanti alle commissioni provinciali e regionali (art. 10 d.lgs. 546/1992), restando nel processo di cassazione applicabili, in difetto di deroga, le regole generali, secondo le quali il Ministero delle finanze, in persona del Ministro, è il legittimo contraddittore del contribuente, e va evocato in giudizio con atto notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato. dell'impugnazione, per difetto riguardanteAll'invalidità l'identificazione della controparte, è soltanto conseguenziale la nullità della sua notifica, non sanabile quindi dalla costituzione della stessa Avvocatura. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso non conseguono statuizioni sulle spese, restando senza effetto la costituzione medesima.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2000. Il Presidente Il Cons. estensore -Enrico Papa. · Vincenzo Carbone CORTE - میاشدا A IL CANCELLIERE C1 E M R U R S naldof DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 26 GEN. 2001 CANCELLIERE LD Casano намо E 6 N 8 5 9 O . 1 I A / N I Z 4 - R / A 6 R B A 2 T . T . S L I R . U L P G . A B E I D . R B R L A T E A A T D I D I 1 R S 3 E E N 1 T E T . S N A N I E A S M E 5