Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2007, n. 34768
CASS
Sentenza 6 luglio 2007

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In tema di gestione dei rifiuti, poichè l'attività di demolizione in sè non costituisce attività di gestione dei rifiuti e non richiede il possesso della relativa autorizzazione, non può qualificarsi come rifiuto il relitto di una nave in fase di demolizione, ma solo quelle parti della stessa (sostanze, prodotti, materie) derivanti dall'attività di demolizione e destinate al recupero, alla raccolta o allo smaltimento. (Nell'enunciare il predetto principio, la Corte ha ulteriormente affermato che il relitto di una nave non è assimilabile ai veicoli fuori uso disciplinati dal D.Lgs. n. 209 del 2003).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2007, n. 34768
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34768
    Data del deposito : 6 luglio 2007

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