Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2002, n. 11818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11818 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
0061943 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ✓ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 18 18/02 IMPOSTA DONAZIONI SEZIONE TRIBUTARIA INVIM definizione art.2 quinquies L. n. 656/94 R.G.N. 20328/98 Dott rio I LL RISCOLI - Presidente Rel. Consigliere - Dott Enrico ALTIERI - Cron..29421 -Consigliere - Dott. Massimo ODDO Dott. Mario CICALA - Consigliere Rep. Consigliere Ud. 19/06/01Dott. Vittorio Glauco EBNER ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 61943 .N. ROMA PIAZZALE PICA IRMA, elettivamente domiciliato CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato ABBONDAZIERI SIMONETTA, difeso dall'avvocato MASTROMORO CARLO, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, J presso 1'AVVOCATURA GENERALE. DELLO STATO, ches lo rappresenta e difende ope legis;
2001 · controricorrente · 1529 nonchè
contro
UFF REGISTRO FROSINONE;
intimato Commissione avversO la sentenza n. 345/97 della tributaria regionale di ROMA, emessa il 22/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/01 dal Consigliere Dott. Enrico * ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MASTROMORO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. $ 1. Svolgimento del processo L'ufficio del Registro di Frosinone notificava il 15 novembre 1989 a Pica Irma avviso di liquidazione dell'imposta complementare di donazione e in.vi.m. per un'immobile donatole in località Fumone, elevando il valore finale dichiarato di lire 9.000.000 a lire 47.950.000. La contribuente adiva la commissione tributaria di primo grado di Frosinone, la quale respingeva il ricor- So. La commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza 22 maggio 1997 - 17 aprile 1998, rigettava l'appello della Pica, osservando che l'avviso di accer- 2 tamento era stato regolarmente notificato ai sensi del- l'art. 140 cod. proc. civ. e 60 d.P.R. n.600/73, e che la proposta di chiusura della lite fiscale ai sensi del- l'art. 2 della legge n.656/94 era inammissibile, essen- dosi l'accertamento reso definitivo. Avverso tale sentenza la Pica ha proposto ricorso ( per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamen- to. L'Amministrazione Finanziaria resiste con controri- corso. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.140 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, in relazione all'art. 360, comma primo, n.3 e 5, stesso codice, la- menta che la sentenza impugnata, oltre a non contenere alcuna motivazione sul punto, non avrebbe considerato che la notificazione dell'avviso di accertamento era stata eseguita senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., ed in particolare senza provvedere alla spedizione della raccomandata e senza provvedere all'affissione del prescritto avviso di de- posito alla porta del destinatario. Dal testo della relazione di notifica dell'avviso di accertamento, infatti non emerge in alcun modo 3 l'adempimento delle dette formalità, il che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, determina la nullità della notificazione. D'altra parte, l'art.148 cod. proc. civ. impone al- l'ufficiale giudiziario di certificare l'eseguita noti- ficazione mediante relazione datata e sottoscritta po- sta in calce all'originale e alla copia dell'atto, e la giurisprudenza afferma che dalla relazione deve risul- tare il compimento di tutte le formalità richieste per il perfezionamento della notificazione.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 2 quinquies del d.l. n.565/94, convertito nella legge n.656/94, nonché vizio di omessa motivazione, in relazione all'art.360, comma primo, n.3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente, premesso di aver versato nel corso del giudizio quanto dovuto a titolo di in.v.im. e d'imposta sulle donazioni, e di aver presentato domanda di definizione della lite, la- menta che erroneamente, e senza alcuna motivazione, la commissione regionale ha giudicato tale domanda inam- A missibile, essendo l'accertamento divenuto definitivo per tardività dell'impugnazione. Il citato art.
2 - quinquies dispone, alla lett. a), che « per lite fiscale pendente si intende la contesta- zione relativa a ciascun atto d'imposizione o di irro- gazione di sanzioni impugnato » senza fare, quindi, alcuna distinzione tra liti in corso. S 3. Motivi della decisione Il secondo motivo, da esaminarsi per primo per ragioni di priorità logico giuridica, merita accogli- mento. La commissione regionale ha, infatti, erroneamente ritenuto che la lite fiscale non fosse pendente al mo- mento della presentazione della domanda di condono ex art. 2 quinquies del d.l. n.565 del 1994, convertito nella legge n.656 del 1994, e che quindi tale domanda fosse inammissibile. Secondo la giurisprudenza della Corte, si ha lite pendente secondo il quarto comma, lett. d), della pre- detta norma anche nel caso in cui il ricorso presentato sia o venga dichiarato inammissibile ( si vedano, fra le altre, le sentenze di questa Sezione 19 dicembre 2000, n.15932, e 7 febbraio 2001, n.1700 ). Nella specie la lite o considerata pendente, an- corchè con il ricorso sia stato impugnato l'avviso di gnato di fatto (v. I motivo) anche l'avviso di accerta- A liquidazione, in quanto con lo stesso era stato impu- mento. Pertanto, la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto esaminare la regolarità formale ed ac- 5 certare l'esistenza dei presupposti sostanziali della domanda di condono, ritenuta la pendenza della lite fi- scale. L'accoglimento del motivo assorbe, evidentemente, le censure svolte nel primo mezzo. La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rin- vio ad altra sezione della commissione tributaria re- gionale del Lazio. I giudici di rinvio esamineranno preliminarmente la regolarità formale della domanda di condono verifican- do, altresì, l'esistenza dei relativi presupposti so- stanziali. Ad esito di tale esame, ove venga esclusa risolveranno l'efficacia della domanda di condono, le questioni svolte dal contribuente sull' invali- dità della notificazione dell' accertamento, dando- ne conto con adeguata motivazione. Ai giudici di rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il primo;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio. Gesi deciso in Roma, nella camera di Consta 6 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 19 giugno 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Enefco AEnrico Altieri Mario Delli Priscoli Mann Helli Suiscol. IL CANCELLERE C1 NO AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 AGO.,2002 Oggi IL CANCELLIERE C EN AT 蟪 7