Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/01/2001, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
001 36 /0 1 I D E A A T O S 7 S R S n. O T A P 7 P S 198 I IM G 3 ' A L o E R rz L R T a A L I m D A D 6 E I IN NOM EL POPOLO ITALIANO , T e N O N gg L G E e L O S L CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E O .19 Oggetto B A t D (Ar SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Corrado CARNEVALE R.G.N. 11123/99 Consigliere - Dott. Giammarco CAPPUCCIO 12867/99 139 -m Consigliere - Dott. Ugo VITRONE Cron. - Consigliere - Dott. Mario ADAMO Rep. Rel. Consigliere · Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Ud.20/10/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig.. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 AZ AN, elettivamente domiciliato in ROMA 11 ✓5 GEN. 2001. IL CANCELLIERE PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato SPALLINA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BARTOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura UFFICIO COPIE a margine del ricorso;
Richiesta copia studio FI dal Sig. - ricorrente per diritti L.3000 H € GEN 2004
contro
NCELLIERE AR MA AO, P.M. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - intimati Richiesta copia studio e sul 2° ricorso n° 12867/99 proposto da: C dal sig. per diritti L.3000 AR MA AO, elettivamente domiciliata in ROMA 2000 5.GEL 2001 11906 IL CANCELLIERE VIA GIULIO CESARE 14, presso l'avvocato IZZO CARLO -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GUGLIELMO, che la rappresenta e difende, giusta Richiesta copia studio controricorso e ricorso procura in calce al dal Sig. st зара per diritti L. incidentale;
1 REAR 1 AL CANCELLIERE - controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AZ AN, elettivamente domiciliato in ROMA CANCELLERIA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente.- avverso la sentenza n. 507/98 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FIRENZE, depositata 1'8/04/98; UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Rilasciata copia legaleRilaraci anfortg. SpallimBig. udienza del 20/10/2000 dal Consigliere Dott. Bruno per diritti L. 22 GEN. 200 SPAGNA MUSSO;
IL CANCELLIERE udito per il ricorrente, l'Avvocato Spallina, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 UFFICIO COPIE rigetto del ricorso incidentale;
Richiesta copia studio persona del Sostituto Procuratore dal Sig. +220 udito il P.M. in Bo per diritti L. 1000 Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per || 23 G 2001 CANOIL CANCELLIERE l'accoglimento del ricorso principale con REMA P l'assorbimento del primo motivo del ricoros SU incidentale, rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale. CG439821 -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Montepulciano, con sentenza n.151/1997, pronunciava, rigettando le reciproche domande di addebito, la separazione giudiziale dei coniugi AZ EF e MA MA AO, ponendo a carico dell'AZ un assegno di mantenimento di £.
2.000.000. mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat. A seguito delle impugnazioni proposte dall'AZ, in via principale (avente ad oggetto la richiesta di pronuncia di addebito a carico della moglie, con conseguente rigetto dell'istanza della stessa in ordine alla corresponsione di un assegno di mantenimento), e dalla MA, in via incidentale (riguardante, oltre l'addebito al marito della separazione, l'aumento di detto assegno), la Corte d'Appello di Firenze, con la decisione in esame, rigettava entrambi i gravami, confermando quanto statuito dai giudici di primo grado. Ricorre per cassazione, con un unico motivo, l'AZ. Resiste con controricorso la MA, che, a sua volta, propone ricorso incidentale con due motivi;
l'AZ ha, altresì, proposto controricorso ex art.371 c.p.c.. Motivi della decisione Con l'unico, articolato motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell'art. 156, primo e secondo comma, c.c., anche in relazione agli artt.2735, 2730, 2697 c.c. e 115 c.p.c., oltre al relativo difetto di motivazione, censurando l'impugnata decisione laddove, con riferimento alla liquidazione dell'assegno di mantenimento in questione, non ha considerato preliminarmente il requisito dell' "adeguatezza" dei mezzi economici della MA rispetto al tenore di vita della stessa in costanza di matrimonio. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dell'art. 156, primo e secondo comma, c.c. e dell'art.5, nono comma, della 1. n.898/70, e relativo difetto di motivazione, per non avere la Corte territoriale compiutamente valutato i criteri di liquidazione dell'assegno di mantenimento, a seguito di separazione di coniugi, tra cui, in particolare, l'impossibilità dell'odierna ricorrente incidentale di conservare un tenore di vita corrispondente a quello goduto durante il matrimonio. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si sostiene la violazione degli artt. 143 e 151, primo e secondo comma, c.c. e relativo difetto di motivazione, per avere la Corte d'Appello “respinto la ' domanda di addebito della separazione proposta dalla MA sulla base di un'omessa valutazione delle risultanze processuali”. Nel controricorso al ricorso incidentale si sostiene, tra l'altro, l'inammissibilità di detto ricorso, ai sensi degli artt.366 e 371 c.p.c., per la mancanza di riferimenti “ai fatti di causa e, soprattutto, agli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia". Riuniti, in via preliminare, i ricorsi ai sensi dell'art.335 c.p.c., si rileva che il ricorso principale è fondato. Premesso che il thema decidendum nell'attuale fase di giudizio è l'assegnazione all'odierna ricorrente incidentale dell'assegno di mantenimento e la sua susseguente liquidazione, in modo conforme ai criteri di legge, deve, infatti, osservarsi che, per il sorgere del diritto a detto mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è necessario, sulla base di un ampio e consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri, vale a dire di redditi che gli consentano un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, sia che sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi. Pertanto, il giudice di merito, accertata la sussistenza del diritto al mantenimento sulla base di detti presupposti (l'an), deve poi prendere in considerazione, per valutare la congruità dell'assegno in ordine alle esigenze del coniuge economicamente più debole (il quantum), il contesto economico e sociale caratterizzante la vita dei coniugi durante la convivenza. La Corte territoriale, nel confermare l'obbligo a carico dell'AZ di corrispondere un assegno di mantenimento di £.
2.000.000 mensili, oltre rivalutazione annua, non ha tenuto conto del suddetto, logico, percorso decisionale, disattendendo del tutto il criterio dell'adeguatezza delle sostanze economiche della MA e fondando la propria promuncia solo su considerazioni, tra l'altro contraddittorie e confuse, riguardo al periodo di convivenza e su mere indicazioni, come tali sommarie, dei redditi annui dei coniugi, così evidenziando un macroscopico difetto di motivazione sul punto. Con riferimento, poi, alle due censure del ricorso incidentale, ammissibile per una sufficiente ed autonoma, sia pur sintetica, esposizione dei fatti di causa, va rilevato che le stesse devono ritenersi assorbite in quanto sopra esposto e deciso: il primo motivo riguarda analoga doglianza, rispetto al ricorso principale, in ordine alla liquidazione dell'assegno in oggetto;
il secondo motivo, specificamente riferentesi all'omessa promuncia di addebito a carico dell'Orsini, comporta l'esame dei criteri di valutazione, adottati dalla Corte territoriale, di circostanze ed elementi di giudizio che, coinvolgendo la convivenza tra i coniugi e la fissazione della loro residenza, hanno comunque attinenza con il contesto della vita familiare.
P.Q.M.
La Corte, riuniti preliminarmente i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA In Roma, il 20-10-2000 (Art. 19 Legge 6 marzo 1987 n.74) Il Presidente L'estensore lous lament Ви деДед CORTE SU 9 1 CANCE Andrea Blahent Depositate 5 GIN 2001 NCELLIERE