Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2003, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
1 0 3 5 ^ F a v a l a c h e l o r a p p r e s e n t a n o e d i f e n d o n o p e r d e t e g a i n a t t i;
4 4 , p r e s s o g l i A v v o c a t i A n t o n i o C a t a n i a , G i u s e p p e D e P e r r a e d E m i l i a 1 , o r o a i v e r b m e v o N V v T a L e l e t t i v a m e n t e d o m i c i l i a t o i n R o m a , ا ن ا ت n i r o f n I i l g o r t n o c e n o i z a r u c i s s A r e p e l a n o i z a L N . o . t u A t . i N t . o F T c o n t r o . t n e r r o c i r - e s c o R o m a n o , i n r a p p r e s e n t a e d i f e n d e g i u s t a d e l e g a i n a t t i , c - n a r F . v v a ' l l a e t n e m a l p r e i . n s s o u , n e h c a v i l v . o m o R i n n a i G o , a e l a r t s i r d n A s i P a i v i l i e t t i v a m e n t e d o m i c i l i a t o i n R o m a , o s a P c 1 : 5 : a d o t s o p o r p o s r o c i I E N T E N Z A S : e t n e u g e s a l o t a i c n u n o r p a h 4 e r c . l g o r t . s i o i e t s d t a n l M o e C D D A 2 0 o t t C o n s i g l i e r e D u i d o G i d i r i V d . 3 d i - O . n n a v . t e a o r l i e l i l t o e r D G g a i z s z n a o M C p o R . . l e s R n o . o n a p C t t o S D A l b e r t o n o r C 6 1 e t n e d . i t s t e o r D P S c i a r e l l i G u g l i e l m o o r o v a l o m p o s t a d a g i i I l . m S i g g . r . M a g i s t r a t i : C : O T T E G G O O R O V A L E N O I Z E S 7 4 6 7 / 2 1 1 A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E L . N . G . R O N A I L A T I O L O P O P L E D E M O N N I T A L I A N A K E P U B B L I I C A 2 7 0 0 3 4 0 U L A " A " A controricorrente avversc la sentenza n. 32/99, decisa il 22 luglio e pubblicata i 15 settembre 1999, rosa da Tribunale di Trento nel procedimento n. 8/99 R.C.; udita ia relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò, uditi gli avvocati Francesco OM pe ricorrente ed Emilia Favata per l'Istituto cont ri o zente;
dito il P.M. che, in persona doi Bostituto Procuratore Generale Dott. Guseppe Napoletano, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 14 febbraio 1995, AS RE conveniva in giudizic dinanzi al Prozore di Trento ir funzione di Giudice dei Lavoro 1 I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni Lavoro al fine di ottenere i'attribuzione di rendita por malattia professionale in conseguenza della dermatite la contatta CON resine acriliche utilizzate ne] SLO lavoro di odontotecnico. Con sentenza n. 158/98 11 Giudice adito accoglieva la domanda, ri- conoscendo un'invalidità indennizzabile pari a 1,5%. Interponeva appello l'Istituto e in esito 1 gravame veniva accoi- to con serenza n. 32/99 emessa in data 22 luglio 1 settembre 1999 da Tribunale di Trento. La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito one rilevante è solo la perdita di A capacità generica di lavoro 2 La consulenza tecnica espletala in primo grado, C é seguito un supplemento di indagine da parte dello s esan professionista, non dimostra a verificazione di cale evento. Richiama 1'affermazione del CTC in ordine alia regressione della patologia, una volta che sia stata interrotta l'art-vità la- vorativa procedenze;
-rae 3 conclusione che lavoratore pud svolgere qualsiasi attività manuale confacente alle sue attitudi- ni, esclusa quella di odontotecnica in quanto compor la esposizione alle resine acriliche. Avverso la sentenza, non notificata, propone rinorso per cassazio- те LL RE, con atto rotificato in data 13 settembre 2000, sulla base di un unico compiesso motivo. I I.N.A.I.L. resiste con controricorso notificato ir data 13 O lo bre 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, La violazione o faisa applicazione cell'art. 74 DPR 30 giugno 1965 n.
1-24 e ancora, con riferimento ai 1. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si offerma che il Tribunale avrebbe stralciato dagli elaborati pe- ziali "alcune espressioni che, prese isciatamente, stravolgono contesto generale deile perizie stesse" Si sostiene che la troppo sintetica motivazione пог consentirebbe di comprendere quale "ragionamento logion giuridico o medico legale è a base dells decisicno. M 3 Si Osserva che il giudice di merito, qualora disattenda i parere del 7 , deve "fornire puntuali e precise oni vazioni". Le censure non appaiono fondate. Invero il Tribunale ha affermato che la capacità generica di avo- Yo de assistito DOT viene compromessa poiché egi può svolgere qualsiasi attività manuale diversa da quella ci odontotecnico at- teac che la dermatite da contatto con e resine acrilicae, secondo quanto riferico ril CTD, дестале C regredisce : relazione ail'utilizzo delle sostanze stesse. Tale rilievo, donec a sorreggere la decisione, non viene in alcun modo criticato dal ricorrente il quale si imita નમ affermare, contrariamente alle risultanze del testo, che 11 NA avrebbe disatteso le conclusioni del CT senza fornire adeguata motivazic- no. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non ravvisandosi gli estremi della marifesta infondatezza € teme- rarietà della pretesa, nulla deve disporai per spese del pre- sente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 di sposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
De Corl Riget a il ricorso. Nulla spese. Roma, 3 dicembre 2002 brglichen wall IL PRESIDENTF n1 II. CONSIGLIERE ESTENSORF IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria G.21 FEB 2003 IL CANCELLIERE . : ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. IO DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Жела да 5