Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/1999, n. 3710
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Sentenza 19 maggio 1999

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A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.324 del 1998, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.222 cod.pen. nella parte in cui prevedeva l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, deve ritenersi conforme al principio di legalità applicare nei confronti del minore non imputabile per vizio totale di mente e socialmente pericoloso, la misura del riformatorio giudiziario, da eseguire nelle forme del collocamento in comunità a norma dell'art.36, comma 2, del d:P.R. n.448 del 1988, trattandosi di situazione analoga a quella disciplinata dall'art.98 cod.pen., cui fa rinvio l'art.224, terzo comma, dello stesso codice. In tal caso, la durata minima della misura non potrà essere quella prevista dall'art.222, secondo comma, cod.pen., essendo divenuta tale norma inapplicabile ai minori a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale, ma sarà quella prevista dall'art.224, secondo comma, per il riformatorio giudiziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/1999, n. 3710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3710
    Data del deposito : 19 maggio 1999

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