Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.324 del 1998, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.222 cod.pen. nella parte in cui prevedeva l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, deve ritenersi conforme al principio di legalità applicare nei confronti del minore non imputabile per vizio totale di mente e socialmente pericoloso, la misura del riformatorio giudiziario, da eseguire nelle forme del collocamento in comunità a norma dell'art.36, comma 2, del d:P.R. n.448 del 1988, trattandosi di situazione analoga a quella disciplinata dall'art.98 cod.pen., cui fa rinvio l'art.224, terzo comma, dello stesso codice. In tal caso, la durata minima della misura non potrà essere quella prevista dall'art.222, secondo comma, cod.pen., essendo divenuta tale norma inapplicabile ai minori a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale, ma sarà quella prevista dall'art.224, secondo comma, per il riformatorio giudiziario.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/1999, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giovanni MACRÌ Presidente del 19/5/1999
1. Dott. Bruno ROSSI Consigliere SENTENZA
2. " VA VE " N. 3710
3. " Umberto IO " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo HE " N. 39164/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IT Filippo, n. a Vimercate il 3/6/80 avverso la sentenza emessa il 4/8/98 dal Tribunale per i minorenni di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento parziale senza rinvio della sentenza impugnata Osserva:
nell'udienza preliminare del 13/7/98 il Tribunale per i minorenni di Milano ha emesso nei confronti di IT IP, all'epoca dei fatti diciassettenne, sentenza di non luogo, a procedere in ordine ad addebiti di omicidio volontario e lesioni gravi, riconoscendolo affetto da vizio totale di mente;
e contestualmentè ha emesso ordinanza con cui gli ha applicato in via provvisoria, ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 37 DPR 448/1988, la misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario da eseguirsi nelle forme del collocamento in comunità previste dall'art.22 dello stesso DPR
Instaurato il procedimento di cui all'art.38 DPR 448/1988 per il giudizio sulla pericolosità dello IT con sentenza in data 4/8/98 il Tribunale gli ha poi applicato in via definitiva la predetta misura - come unica forma di contenimento possibile dopo che la Corte costituzionale, con sentenza 14-24/7/98 n. 324, aveva dichiarato la illegittimità dall'art.222 C.P. nella parte in cui prevedeva l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario determinandone la durata minima in cinque anni.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione lo stesso minore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sull'assunto che la durata minima della misura si sarebbe dovuta determinare riferimento a quanto disposto per il ricovero in riformatorio giudiziario dall'art.224 C.P. che, per reati da lui commessi, la stabilisce in tre anni.
Rileva il Collegio che va preliminarmente verificata di ufficio, alla luce del principio di cui agli artt. 25 comma 3 Cost. e 199 C.P., la legalità della misura di sicurezza che è stata applicata al minore.
La questione si pone poiché il legislatore non ha ancora ottemperato all'invito rivoltogli con la citata sentenza n. 324/1998 dalla Corte costituzionale di colmare, con previsioni adeguate, il vuoto normativo che si veniva a creare per effetto della declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 222 C.P. nei termini sopra riferiti, cui la Corte medesima è pervenuta per la riconosciuta assenza negli ospedali psichiatrici giudiziari di strutture ad hoc per i minori.
Eliminata dunque dall'ordinamento la misura che era specificatamente diretta a fare fronte alla situazione del minore, giudicato come nel caso di specie pericoloso, che abbia commesso fatti di reato ma sia affetto da infermità che lo rende non imputabile, il problema è di stabilire se sia conforme al principio di legalità utilizzare a tale fine, come ha fatto il Tribunale per i minorenni di Milano, la misura del riformatorio giudiziario (nelle forme del collocamento in comunità) prevista dall'art. 224 comma 3 C.P. per chi, avendo compiuto al momento del reato gli anni quattordici ma non ancora i diciotto, versi in analoga situazione essendo stato però riconosciuto non imputabile a norma dell'art. 98 C.P. Ritiene il Collegio che la risposta debba essere positiva poiché, se è vero che l'infermità psichica di cui all'art. 88 C.P. e l'immaturità che comporta l'esclusione dell'imputabilità ai sensi dell'art. 98 sono cause ontologicamente diverse e tra di loro indipendenti, l'ampia formulazione dell'art. 98, cui l'art. 224 comma 3 fa richiamo, rende tale disposizione in sè idonea a ricomprendere tutti i casi in cui il minore manchi della capacità di intendere e di volere e quindi anche le ipotesi di vizio totale di mente. Queste ultime non restano così del tutto prive di disciplina, anche se la misura del collocamento in comunità può risultare non pienamente adeguata alle particolari esigenze che tale condizione del soggetto comporta, una volta che quella che era stata per esse appositamente apprestata è venuta meno.
Ciò premesso, la doglianza del ricorrente è meritevole di accoglimento.
Erroneamente invero il Tribunale per i minorenni ha determinato la durata minima della misura applicata allo IT -che, lo si ripete, è il ricovero in riformatorio giudiziario da eseguirsi nelle forme del collocamento in comunità- in cinque anni facendo riferimento al comma 2 dell'art. 222 C.P., norma divenuta inapplicabile ai minori per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, anziché al comma 2 dell'art. 224 che per il ricovero in riformatorio tale durata fissa in tre anni quando, come nel caso di specie, il delitto commesso è punito con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.
A correggere tale statuizione in conformità a quanto stabilito dalla legge, non comportando ciò alcuna valutazione discrezionale, può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620 lett. 1) C.P.P. previo parziale annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata minima della misura di sicurezza che determina in anni tre. Così deciso in Roma, il 19 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999