CASS
Sentenza 7 giugno 2006
Sentenza 7 giugno 2006
Massime • 1
La connessione probatoria di cui all'art. 371, comma secondo lett. b), cod. proc. pen., tale da determinare l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma primo lett. b), cod. proc. pen., deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l'accertamento dell'uno sia destinato ad influire su quello degli altri, non potendosi fare discendere dal solo stato di imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2006, n. 23894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23894 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2006 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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