Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2006, n. 23894
CASS
Sentenza 7 giugno 2006

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La connessione probatoria di cui all'art. 371, comma secondo lett. b), cod. proc. pen., tale da determinare l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma primo lett. b), cod. proc. pen., deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l'accertamento dell'uno sia destinato ad influire su quello degli altri, non potendosi fare discendere dal solo stato di imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2006, n. 23894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23894
    Data del deposito : 7 giugno 2006

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