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Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/08/2023, n. 33921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33921 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ME AD nato a [...]( MAROCCO) il 13/12/1998 EL AZ IZ nato a [...]( MAROCCO) il 10/05/1978 ECH OU US nato a [...]( MAROCCO) il 04/03/1989 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 33921 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza emessa il 22/3/2016 dal Tribunale di Ivrea, previo riconoscimento a tutti gli imputati delle circostanze attenuanti generiche e in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante plurimi episodi contestati ai sensi degli artt.81 e 110 cod.pen., 73, comma 1, 80 comma 1, lett.a) e d), d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ha rideterminato la pena inflitta ad DD AC, in anni quattro e mesi nove di reclusione ed C 22.000,00 di multa;
ad ZI El ZA in anni quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa;
ad DI ME, ritenuta la fattispecie prevista al comma 5 dell'art.73, T.U. stup., in anni uno e mesi sei di reclusione ed C 4.500,00 di multa, con concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione;
a EF CH UI„ ritenuta la fattispecie prevista dal comma 5 dell'art.73, T.U. stup., in anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 4.000,00 di multa. La Corte distrettuale ha premesso l'indicazione degli elementi di fatto posti dal Tribunale alla base della sentenza di condanna emessa nei confronti dei predetti imputati, traenti origine dal materiale di indagine raccolto durante attività di intercettazione telefonica originato da altro reato;
sulla base di tale attività e dei successivi servizi di osservazione l'AC era quindi stato identificato come soggetto dedito ALattività di spaccio, venendo altresì accertato che lo stesso era convivente - ALepoca degli accertamenti - con l'El ZA oltre che con altri soggetti giudicati separatamente. In specifico riferimento ALAC, la Corte ha rilevato che lo stesso era risultato in possesso di due utenze telefoniche e che dalle relative conversazioni era emersa in modo univoco l'attività di spaccio, esercitata in concorso con l'El ZA, avente a oggetto eroina e cocaina, emergendo tale dato anche sulla base delle testimonianze rese dai soggetti riforniti dallo stesso AC con sistematicità, alcuni dei quali non compiutamente identificati;
mentre, in relazione alla posizione dell'El ZA, la Corte ha dato atto che - sulla base dei dati rappresentati dal rapporto di convivenza con l'AC e del compendio dialogico intercettato - lo stesso aveva fornito ALaltro imputato la vettura utilizzata per le attività di cessione oltre a partecipare materialmente ALattività di spaccio. In ordine alla posizione del ME, la Corte ha dato atto che - sulla base delle conversazioni intercettate - era emerso come lo stesso svolgesse attività di spaccio rifornendosi di sostanza stupefacente dALAC;
mentre, in riferimento ALCH UI, cui era stato contestato di aver trasportato eroina e averla ceduta ALAC, la Corte ha rilevato che l'imputato aveva ammesso l'addebito in sede di 2 dichiarazioni spontanee, comunque avvalorate anche da conversazioni intercettate. La Corte distrettuale ha ritenuto che, in considerazione del ruolo minore rivestito nell'attività di spaccio e della consistenza dell'attività illecita, potesse essere riconosciuta la riqualificazione del fatto sotto la specie prevista dALart.73, comma 5, T.U. stup., in relazione ALCH UI e al ME e che a tutti gli imputati potessero essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, pervenendo alla conseguente rideterminazione della pena. 2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato DI RI, ZI El ZA e EF CH EL, tramite il proprio difensore. 2.1 AD ME ha articolato un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ALart.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.; ha dedotto che l'ipotesi accusatoria si fondava sulle sole cessioni di stupefacente operate nei confronti di due acquirenti (RD e LL), in relazione alle quali non era stato accertato l'effettivo oggetto dell'operazione e che, in relazione al RD (atteso il rapporto di colleganza e amicizia con l'imputato) poteva essere ipotizzata la fattispecie del consumo di gruppo, mentre l'LL non era mai stato escusso nel corso delle fasi di merito, argomentando sulla conseguente situazione di incertezza probatoria. 2.2 ZI El ZA ha articolato due motivi di impugnazione, Con il primo motivo ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ALart.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.; ha dedotto la carenza di adeguata prova in ordine ai fatti ascritti, argomentando come la disponibilità - in capo a soggetti coimputati - di un'autovettura utilizzata per le attività di spaccio non fosse un indice adeguato al fine di dedurre la sussistenza di un concorso nella medesima e come pure dovessero ritenersi non univoche le risultanze dell'attività di intercettazione. Con il secondo motivo ha dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie prevista dALart.73, comma 5, T.U. stup. e per il conseguente mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge;
deducendo, sul punto, che l'eventuale apporto conferito nelle attività illecite doveva ritenersi di minima entità e gravità. 2.3 EF CH UI ha dedotto la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ALart.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sussistendo tutte le condizioni soggettive e oggettive per la concessione medesima. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. L'unico motivo articolato dalla difesa del ME, con il quale è stata dedotta la carenza ovvero illogicità motivazionale della sentenza gravata nella parte in cui ha ravvisato un concorso nell'attività di spaccio, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Va premesso sul punto - in relazione al dedotto vizio di illogicità della motivazione - che lo stesso risulta riscontrabile nel solo caso in cui risulti percepibile ictu °culi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali;
esulando dai poteri del giudice di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, ed essendo il relativo vizio limitato alle ipotesi di macroscopica evidenza, dovendosi considerare comunque disattese le deduzioni difensive da ritenere logicamente incompatibili con la decisione adottata e purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; SeZ. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601). Le censure proposte dal ricorrente tendono quindi a una rivalutazione in punto di fatto di circostanze già congruamente valutate da parte della Corte territoriale;
la quale - con motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità - ha dato atto, sulla base dell'interpretazione delle conversazioni intercettate, di come il ME fosse in costante contatto con l'AC, al fine di operare le cessioni di sostanza stupefacente quanto meno nei confronti del RD e clell'Allannprese ma anche - con valutazione da ritenersi non esorbitante dal tenore del capo di 4 imputazione, facente implicito riferimento a un'attività svolta anche nei confronti di soggetti non compiutamente identificati - in favore di ulteriori acquirenti, sulla base di circostanze congruamente argomentate sempre sulla base del tenore delle conversazioni intercettate. Manifestamente infondata deve altresì ritenersi la censura finalizzata al riconoscimento, in relazione ALattività di cessione operata nei confronti del RD, della fattispecie del c.d. consumo di gruppo. Sul punto, costituisce giurisprudenza consolidata quella in base alla quale il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, sia in quella di mandato ALacquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dALart. 75, T.U. stup., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dALinizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dALinizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente ALacquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258; conformi, Sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014, Cheggour, Rv. 259285; Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia, Rv. 272961). Nel caso di specie, deve ritenersi che correttamente la Corte territoriale non abbia ipotizzato la ravvisabilità della relativa fattispecie, essendo carenti i necessari elementi distintivi e - specificamente - essendo stata ritenuta non sussistente la prova in ordine a tutti i predetti elementi distintivi;
avendo la Corte sottolineato, con motivazione non manifestamente illogica, come il complesso del compendio probatorio esaminato denotasse un'univoca attività di spaccio compiuta nei confronti del RD. 3. Il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa dell'El ZA, con il quale è stato dedotto il vizio motivazionale in punto di ravvisabilità di una fattispecie di concorso nell'attività di spaccio condotta dALAC, è inammissibile in quanto omettente la ragioni di necessario confronto con le ragioni del provvedimento impugnato. 3.1 Premesse le suddette considerazioni in punto dei parametri di valutazione del vizio di illogicità, va rilevato come la motivazione della Corte si sia - con argomentazione immune dal denunciato vizio soffermata su tre ordini di ragioni, conducenti al riconoscimento del concorso dell'imputato nell'attività di spaccio. In particolare, la Corte ha sottolineato - in via principale - il dato di fatto rappresentato dal costante utilizzo, per l'attività di occultamento della sostanza stupefacente, della vettura dell'imputato; inoltre, il giudice di secondo grado si è soffermato sugli esiti delle intercettazioni telefoniche aventi a oggetto il 5 perfezionamento e i relativi accordi in punto di cessione a terzi di sostanza stupefacente. D'altra parte, nell'esaminare la posizione dell'AC, la Corte ha anche dato atto delle discussioni intercettate nel corso di interlocuzioni tra lo r stesso AC e intercorse con l'El ZA (captazioni c.d. a cornetta sollevata, da intendersi pienamente utilizzabili ai fini del giudizio, Sez. 3, n. 19200 del 15/03/2017, Bosco, Rv. 269780), e aventi a oggetto il confezionamento della sostanza stupefacente e la distribuzione dei proventi dell'attività. Va quindi rilevato che il motivo di ricorso ha omesso di confrontarsi analiticamente con le argomentazioni poste alla base della valutazione in punto di responsabilità dell'imputato - limitandosi a contestare con la censura di illogicità il solo profilo inerente ALutilizzo della vettura incorrendo pertanto nella sanzione di inammissibilità; ciò in quanto in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, il necessario onere di confronto con la motivazione della sentenza impugnata impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di non limitare il proprio esame alla sola parte del provvedimento specificamente riferita alla questione posta, ma di considerare anche le argomentazioni contenute in altre parti comunque rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949). 3.2 Il motivo inerente alla mancata riqualificazione del fatto ascritto sotto la specie prevista dALart.73, comma 5, T.U. stup., è inammissibile in quanto manifestamente infondato. In riferimento alla valutazione degli elementi menzionati nella relativa disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze), va quindi fatto riferimento alla parte motiva di Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076. nella quale è stata sottolineata la necessità di una valutazione globale e non parcellizzata degli elementi elencati nella disposizione;
ciò in quanto tale lettura si rivela come la più aderente al dettato normativo, posto che il comma 5 dell'art. 73 elenca in maniera indistinta i diversi indicatori selezionati (limitandosi a raggrupparli a seconda che essi si riferiscano alla condotta od ALoggetto materiale del reato), astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dALattribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico. Le Sezioni Unite, nel predetto arresto, hanno quindi argomentato che ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o 6 negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri;
ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite. Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. D'altra parte, proprio in conseguenza di tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il principio in base al quale la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui ALart. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte distrettuale si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi. Difatti, il dato rappresentato dALorganico inserimento in un'attività di spaccio organizzata e svolta da una pluralità di soggetti, unito alla continuatività dell'attività di cessione e alla conseguente costanza dell'approvvigionamento posto a monte - elementi valutati in senso sinottico con il dato rappresentato dalla diversità delle sostanze cedute - costituiscono indici negativi che in relazione alla disposizione di riferimento e con motivazione immune dal vizio di illogicità, la Corte ha ritenuto tali da impedire di ritenere concretizzata la fattispecie di lieve entità. 4. Il motivo formulato dalla difesa dell'CH UI, con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile;
non essendo la relativa richiesta stata formulata nel corso dei giudizi di merito. Sul punto, Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376, ha difatti espresso il principio in base al quale, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (in senso conforme, Sez. 4, n. 29538 del 7 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596); avendo ritenuto le Sezioni Unite che il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere/dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dALimputato nel giudizio di primo grado. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 6 luglio 2023 Il .Consigliere estensore Il Pre i nte
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 33921 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza emessa il 22/3/2016 dal Tribunale di Ivrea, previo riconoscimento a tutti gli imputati delle circostanze attenuanti generiche e in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante plurimi episodi contestati ai sensi degli artt.81 e 110 cod.pen., 73, comma 1, 80 comma 1, lett.a) e d), d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ha rideterminato la pena inflitta ad DD AC, in anni quattro e mesi nove di reclusione ed C 22.000,00 di multa;
ad ZI El ZA in anni quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa;
ad DI ME, ritenuta la fattispecie prevista al comma 5 dell'art.73, T.U. stup., in anni uno e mesi sei di reclusione ed C 4.500,00 di multa, con concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione;
a EF CH UI„ ritenuta la fattispecie prevista dal comma 5 dell'art.73, T.U. stup., in anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 4.000,00 di multa. La Corte distrettuale ha premesso l'indicazione degli elementi di fatto posti dal Tribunale alla base della sentenza di condanna emessa nei confronti dei predetti imputati, traenti origine dal materiale di indagine raccolto durante attività di intercettazione telefonica originato da altro reato;
sulla base di tale attività e dei successivi servizi di osservazione l'AC era quindi stato identificato come soggetto dedito ALattività di spaccio, venendo altresì accertato che lo stesso era convivente - ALepoca degli accertamenti - con l'El ZA oltre che con altri soggetti giudicati separatamente. In specifico riferimento ALAC, la Corte ha rilevato che lo stesso era risultato in possesso di due utenze telefoniche e che dalle relative conversazioni era emersa in modo univoco l'attività di spaccio, esercitata in concorso con l'El ZA, avente a oggetto eroina e cocaina, emergendo tale dato anche sulla base delle testimonianze rese dai soggetti riforniti dallo stesso AC con sistematicità, alcuni dei quali non compiutamente identificati;
mentre, in relazione alla posizione dell'El ZA, la Corte ha dato atto che - sulla base dei dati rappresentati dal rapporto di convivenza con l'AC e del compendio dialogico intercettato - lo stesso aveva fornito ALaltro imputato la vettura utilizzata per le attività di cessione oltre a partecipare materialmente ALattività di spaccio. In ordine alla posizione del ME, la Corte ha dato atto che - sulla base delle conversazioni intercettate - era emerso come lo stesso svolgesse attività di spaccio rifornendosi di sostanza stupefacente dALAC;
mentre, in riferimento ALCH UI, cui era stato contestato di aver trasportato eroina e averla ceduta ALAC, la Corte ha rilevato che l'imputato aveva ammesso l'addebito in sede di 2 dichiarazioni spontanee, comunque avvalorate anche da conversazioni intercettate. La Corte distrettuale ha ritenuto che, in considerazione del ruolo minore rivestito nell'attività di spaccio e della consistenza dell'attività illecita, potesse essere riconosciuta la riqualificazione del fatto sotto la specie prevista dALart.73, comma 5, T.U. stup., in relazione ALCH UI e al ME e che a tutti gli imputati potessero essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, pervenendo alla conseguente rideterminazione della pena. 2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato DI RI, ZI El ZA e EF CH EL, tramite il proprio difensore. 2.1 AD ME ha articolato un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ALart.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.; ha dedotto che l'ipotesi accusatoria si fondava sulle sole cessioni di stupefacente operate nei confronti di due acquirenti (RD e LL), in relazione alle quali non era stato accertato l'effettivo oggetto dell'operazione e che, in relazione al RD (atteso il rapporto di colleganza e amicizia con l'imputato) poteva essere ipotizzata la fattispecie del consumo di gruppo, mentre l'LL non era mai stato escusso nel corso delle fasi di merito, argomentando sulla conseguente situazione di incertezza probatoria. 2.2 ZI El ZA ha articolato due motivi di impugnazione, Con il primo motivo ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ALart.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.; ha dedotto la carenza di adeguata prova in ordine ai fatti ascritti, argomentando come la disponibilità - in capo a soggetti coimputati - di un'autovettura utilizzata per le attività di spaccio non fosse un indice adeguato al fine di dedurre la sussistenza di un concorso nella medesima e come pure dovessero ritenersi non univoche le risultanze dell'attività di intercettazione. Con il secondo motivo ha dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie prevista dALart.73, comma 5, T.U. stup. e per il conseguente mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge;
deducendo, sul punto, che l'eventuale apporto conferito nelle attività illecite doveva ritenersi di minima entità e gravità. 2.3 EF CH UI ha dedotto la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ALart.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sussistendo tutte le condizioni soggettive e oggettive per la concessione medesima. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. L'unico motivo articolato dalla difesa del ME, con il quale è stata dedotta la carenza ovvero illogicità motivazionale della sentenza gravata nella parte in cui ha ravvisato un concorso nell'attività di spaccio, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Va premesso sul punto - in relazione al dedotto vizio di illogicità della motivazione - che lo stesso risulta riscontrabile nel solo caso in cui risulti percepibile ictu °culi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali;
esulando dai poteri del giudice di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, ed essendo il relativo vizio limitato alle ipotesi di macroscopica evidenza, dovendosi considerare comunque disattese le deduzioni difensive da ritenere logicamente incompatibili con la decisione adottata e purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; SeZ. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601). Le censure proposte dal ricorrente tendono quindi a una rivalutazione in punto di fatto di circostanze già congruamente valutate da parte della Corte territoriale;
la quale - con motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità - ha dato atto, sulla base dell'interpretazione delle conversazioni intercettate, di come il ME fosse in costante contatto con l'AC, al fine di operare le cessioni di sostanza stupefacente quanto meno nei confronti del RD e clell'Allannprese ma anche - con valutazione da ritenersi non esorbitante dal tenore del capo di 4 imputazione, facente implicito riferimento a un'attività svolta anche nei confronti di soggetti non compiutamente identificati - in favore di ulteriori acquirenti, sulla base di circostanze congruamente argomentate sempre sulla base del tenore delle conversazioni intercettate. Manifestamente infondata deve altresì ritenersi la censura finalizzata al riconoscimento, in relazione ALattività di cessione operata nei confronti del RD, della fattispecie del c.d. consumo di gruppo. Sul punto, costituisce giurisprudenza consolidata quella in base alla quale il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, sia in quella di mandato ALacquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dALart. 75, T.U. stup., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dALinizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dALinizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente ALacquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258; conformi, Sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014, Cheggour, Rv. 259285; Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia, Rv. 272961). Nel caso di specie, deve ritenersi che correttamente la Corte territoriale non abbia ipotizzato la ravvisabilità della relativa fattispecie, essendo carenti i necessari elementi distintivi e - specificamente - essendo stata ritenuta non sussistente la prova in ordine a tutti i predetti elementi distintivi;
avendo la Corte sottolineato, con motivazione non manifestamente illogica, come il complesso del compendio probatorio esaminato denotasse un'univoca attività di spaccio compiuta nei confronti del RD. 3. Il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa dell'El ZA, con il quale è stato dedotto il vizio motivazionale in punto di ravvisabilità di una fattispecie di concorso nell'attività di spaccio condotta dALAC, è inammissibile in quanto omettente la ragioni di necessario confronto con le ragioni del provvedimento impugnato. 3.1 Premesse le suddette considerazioni in punto dei parametri di valutazione del vizio di illogicità, va rilevato come la motivazione della Corte si sia - con argomentazione immune dal denunciato vizio soffermata su tre ordini di ragioni, conducenti al riconoscimento del concorso dell'imputato nell'attività di spaccio. In particolare, la Corte ha sottolineato - in via principale - il dato di fatto rappresentato dal costante utilizzo, per l'attività di occultamento della sostanza stupefacente, della vettura dell'imputato; inoltre, il giudice di secondo grado si è soffermato sugli esiti delle intercettazioni telefoniche aventi a oggetto il 5 perfezionamento e i relativi accordi in punto di cessione a terzi di sostanza stupefacente. D'altra parte, nell'esaminare la posizione dell'AC, la Corte ha anche dato atto delle discussioni intercettate nel corso di interlocuzioni tra lo r stesso AC e intercorse con l'El ZA (captazioni c.d. a cornetta sollevata, da intendersi pienamente utilizzabili ai fini del giudizio, Sez. 3, n. 19200 del 15/03/2017, Bosco, Rv. 269780), e aventi a oggetto il confezionamento della sostanza stupefacente e la distribuzione dei proventi dell'attività. Va quindi rilevato che il motivo di ricorso ha omesso di confrontarsi analiticamente con le argomentazioni poste alla base della valutazione in punto di responsabilità dell'imputato - limitandosi a contestare con la censura di illogicità il solo profilo inerente ALutilizzo della vettura incorrendo pertanto nella sanzione di inammissibilità; ciò in quanto in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, il necessario onere di confronto con la motivazione della sentenza impugnata impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di non limitare il proprio esame alla sola parte del provvedimento specificamente riferita alla questione posta, ma di considerare anche le argomentazioni contenute in altre parti comunque rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949). 3.2 Il motivo inerente alla mancata riqualificazione del fatto ascritto sotto la specie prevista dALart.73, comma 5, T.U. stup., è inammissibile in quanto manifestamente infondato. In riferimento alla valutazione degli elementi menzionati nella relativa disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze), va quindi fatto riferimento alla parte motiva di Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076. nella quale è stata sottolineata la necessità di una valutazione globale e non parcellizzata degli elementi elencati nella disposizione;
ciò in quanto tale lettura si rivela come la più aderente al dettato normativo, posto che il comma 5 dell'art. 73 elenca in maniera indistinta i diversi indicatori selezionati (limitandosi a raggrupparli a seconda che essi si riferiscano alla condotta od ALoggetto materiale del reato), astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dALattribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico. Le Sezioni Unite, nel predetto arresto, hanno quindi argomentato che ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o 6 negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri;
ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite. Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. D'altra parte, proprio in conseguenza di tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il principio in base al quale la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui ALart. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte distrettuale si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi. Difatti, il dato rappresentato dALorganico inserimento in un'attività di spaccio organizzata e svolta da una pluralità di soggetti, unito alla continuatività dell'attività di cessione e alla conseguente costanza dell'approvvigionamento posto a monte - elementi valutati in senso sinottico con il dato rappresentato dalla diversità delle sostanze cedute - costituiscono indici negativi che in relazione alla disposizione di riferimento e con motivazione immune dal vizio di illogicità, la Corte ha ritenuto tali da impedire di ritenere concretizzata la fattispecie di lieve entità. 4. Il motivo formulato dalla difesa dell'CH UI, con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile;
non essendo la relativa richiesta stata formulata nel corso dei giudizi di merito. Sul punto, Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376, ha difatti espresso il principio in base al quale, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (in senso conforme, Sez. 4, n. 29538 del 7 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596); avendo ritenuto le Sezioni Unite che il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere/dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dALimputato nel giudizio di primo grado. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 6 luglio 2023 Il .Consigliere estensore Il Pre i nte