Sentenza 18 marzo 2011
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può sostituire di ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di una esplicita richiesta delle parti, poiché altrimenti la decisione del giudice sarebbe difforme dalla richiesta. (Nella specie, in sede di patteggiamento, aveva convertito la pena detentiva in quella pecuniaria della multa e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena).
Commentario • 1
- 1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2011, n. 15079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15079 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 18/03/2011
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 484
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 43212/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) NO TU N. IL 06/12/1944 C/;
avverso la sentenza n. 423/2010 TRIBUNALE di TRIESTE, del 07/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar: annullamento della sentenza e trasmissione atti al giudice a quo.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Trieste avverso la sentenza del Tribunale di Trieste in data 7 aprile 2010 con la quale, ex art. 444 c.p.p., è stata applicata a ZI AR, in ordine ai reati di violenza privata ed interruzione di servizio pubblico, commessi nel 2006.
Deduce la adozione di una decisione finale, sulla pena, difforme dall'accordo raggiunto dalle parti.
Queste avevano concordato la pena finale di gg 20 di reclusione mentre il giudice, ex officio, aveva convertito la pena in quella della multa ed aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiesto.
Il PG presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è fondato.
Ha osservato la giurisprudenza di questa Corte, citata anche dal ricorrente che in sede di patteggiamento il giudice non può sostituire di ufficio la pena detentiva con una sanzione sostitutiva, in mancanza di un'esplicita richiesta delle parti, poiché altrimenti quella del giudice sarebbe una decisione difforme dalla richiesta (Rv. 205502; Massime precedenti Conformi: Rv. 192639 Rv. 190993). In tema poi di concessione del beneficio della sospensione condizionale nello speciale rito, la maggioranza delle decisioni è nel senso che, la sospensione condizionale della pena può essere concessa soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto (Rv. 211506; conf. Rv. 241371; N. 819 del 1994 Rv. 196699, N. 7897 del 1994 Rv. 199213, N. 21508 del 2007 Rv. 236719), La sentenza va dunque annullata senza rinvio per la eventuale riformulazione dell'accordo o comunque per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011