Sentenza 10 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2001, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBL00 2 97 /0 1 IN NOME DEL POLO ITALIANO LA CORTE SEMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Азіаш онгитерреш rec. poffethe- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo - Presidente BALDASSARRE R.G.N. 22406/99 163/00 Dott. Antonio - Rel. Consigliere VELLA 2240(+99 4.44. Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Cron . Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Rep. 95 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere Ud. 28/09/00 ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: SPAZIO KOSMOS SRL, in persona del suo legale rapp.te er p.t. Sig.ra CRISTIN Patrizia, elettivamente H CORTE SEMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliato in ROMA VIA VALADIER 39, presso lo studio Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dell'avvocato ELIA FREZZA, difeso dagli avvocati dal Sig. per diritti L. ALESSANDRO BIAGGI, EUGENIO BENEDETTI, giusta delega in IL CANCELLIERE atti;
1500 ricorrente
contro
RN GI, RN LELIO;
0650016 - intimati 2000 °e sul 2° ricorso n 00163/00 proposto da: 0660017 GI, RN LELIO, elettivamente 1529 RN -1- domiciliati in ROMA VIA MUZIO CLEMENTE 18, presso lo MENICACCI, che li studio dell'avvocato STEFANO difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali CORTE SEMAN CASSAZIONE UFFICIO 5OPIE nonchè
contro
Rilasciata ccpia legale al Sig. RN SPAZIO KOSMOS SRL in persona del legale rapp.te p.t.; per diritti (2000 + 2 Boll 1.2.2 MAR. 2001. - intimato IL CANCELLIERE avversO la sentenza n. 1076/99 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 28/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato BIAGGI, difensore del ricorrente che ha chiesto acoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale. LIRE 10000 CANCELLERIA AT983972 BB181002 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GI e LE BE,con ricorso del 26 febbraio 1997 diretto al Pretore di Genzano, proposero domanda di reintegrazione, ai sensi dell'art. 1168 del codice civile, assumendo di essere stati violentemente spogliati del possesso di un fabbricato rurale e degli annessi terreni dalla società r.
1.Spazio Ko= smos. Precisarono che, nella notte tra il 4 e il 5 febbraio di quell'anno, alcune persone incaricate dalla società, dopo avere divelto le serrature e i lucchetti di accesso all'edificio e ai fondi, ne avevano acquisito la materiale disponi= bilità. La società, costituitasi in giudizio, eccepì di avere comprato la proprietà de= gli immobili da IT BE, genitore dei ricorrenti,con contratto per notaio Centini del 23 novembre 1996, e di avere ricevuto la consegna di essi prima della stipulazione di tale atto (il 30 settembre 1996), contestualmente al pagamento di parte del prezzo della compravendita. Il Pretore, con provvedimento del 17 ottobre 1997, rigettò il ricorso avendo ritenuto che i BE non avevano provato di avere posseduto i beni im= mobili,la cui proprietà era stata trasferita alla società dal loro genitore, dece- duto e dopo la conclusione del contratto di compravendita. I soccombenti proposero reclamo affermando quanto segue:a)-la domanda era stata respinta sull'erroneo presupposto che, a seguito della stipulazione del contratto di compravendita della proprietà dei beni, l' alienante avesse perduto il possesso di essi, pur non avendo manifestato la volontà di ceder= lo;
b)-non era stata provata la traditio degli immobili venduti;
c)-IT BE, in altro giudizio promosso nei suoi confronti dalla società Spazio MO, ai sensi dell'art.2932 cod. civ., si era opposto alle richieste di conse- gna dei fondi e del fabbricato.
1. SU La società eccepì l'inammissibilità del reclamo, perché proposto dopo la scadenza del termine prescritto per la sua presentazione e, nel merito,con' fermò la linea difensiva sostenuta dinanzi al Pretore. Il Tribunale di Velletri, ritenuto che il provvedimento impugnato era una sentenza, avendo esaurito l'intero processo possessorio, e che il reclamo era convertibile in appello, perché di questo aveva i requisiti formali e sostanzia- ziali, in riforma della decisione del Pretore, ha accolto la domanda di reinte= grazione del possesso con sentenza del 28 agosto 1999, contro la quale la so- cietà Spazio MO ricorre per cassazione con due motivi. GI e LE BE resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale sorretto da un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile si dispone la riunione dei ricorsi.
1. Con i due motivi del ricorso principale, denunziandosi la violazione dell'art. 1476 del codice civile e l'illogicità e contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile, si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto confermare la decisione di primo grado, perché il possesso, di cui la società aveva dichiarato di essere stata spogliata, era stato ad essa trasferito dalla procuratrice di IT Ber= nardi (procure del 30 settembre e del 22 novembre 1996), la quale aveva sot- toscritto i contratti preliminare e definitivo di compravendita.E al riguardo si adduce che :a)-erronea era l'obiezione, secondo cui il possesso non poteva essere stato efficamente trasferito alla società dalla rappresentante del vendi- tore alla quale non risultava attribuito lo specifico incarico- in quanto si sa= 2. EM rebbe dovuto ritenere che questo le era stato implicitamente conferito con la delega a firmare il contratto, essendo l' alienante obbligato alla consegna della cosa ai sensi dell'art. 1476 n.1 del codice civile;
b)-si sarebbe dovuta negare la legittimazione attiva dei germani BE, perché costoro non ave- vano avuto dei beni il possesso che dal proprio dante causa era stato ceduto alla società MO insieme con la proprietà. I motivi sono infondati. E' vero che colui il quale abbia ricevuto la procura per la vendita di un im- mobile deve ritenersi autorizzato anche a trasferirne il possesso all'acqui= rente ad eccezione del caso in cui ciò gli sia espressamente vietato-giacchè per l'art. 1476 del codice civile tra gli obblighi del venditore vi è quello del- la consegna della cosa. Tuttavia, nella specie, il Tribunale, pur avendo erro= neamente affermato che tra i poteri della procuratrice a vendere non era compreso quello di trasferire il possesso perché non espressamente conferi- accertato to", ha anche che la consegna non era avvenuta, non essendo stata la società immessa nella disponibilità materiale dei beni per la costante oppo- sizione dell' alienante alle sue ripetute richieste. E, a conforto di questa conclusione, ha aggiunto che dalla prova per testimoni era emerso che: a)- "gli accessi ai terreni e ai fabbricati erano rimasti sempre chiusi";b)-"i Ber- nardi avevano continuato a possedere le chiavi originali del cancello di ac- cesso al fondo e delle porte d'ingresso al fabbricato”; c)- “la società aveva sostituito le serrature e installato il lucchetto al cancello d'ingresso senza il consenso dei possessori". Ora questo giudizio, idoneo a sorreggere il con' vincimento del Tribunale circa la conservazione del possesso da parte dei germani BE, è stato solo genericamente censurato e costituisce,co= 3. SEM munque, il risultato di un apprezzamento dei fatti della causa insinda= cabile in sede di legittimità, perché adeguatamente e logicamente motivato. Pertanto, deve escludersi che il Tribunale sia incorso in errore nel ritenere i BE legittimati ad agire a tutela del possesso, e, conseguentemente, rigettarsi l'impugnazione proposta dalla società MO. e 2.- Con il ricorso incidentale (motivo unico) si chiede l' accoglimento “in via r i l ( riconvenzionale della domanda di risarcimento dei danni ",causati dallo spoglio del possesso, perché la liquidazione relativa sarebbe stata "dimen' ticata" dal Tribunale. Il ricorso è inammissibile non essendo consentito chiedere in cassazione lo accoglimento di pretese (risarcimento del danno) che, comportando, come quella in concreto formulata, apprezzamento di circostanze di fatto, si posso- no far valere soltanto nel giudizio di merito;
e,inoltre, nella specie,l' istanza dei BE presenta anche il carattere della novità, perché non risulta tra (солбий le richieste delle conclusioni precisate davanti al Tribunale (“… e,per l'effet- to,ordinare la reintegra del possesso del bene ...a favore degli appellanti. In subordine accogliere le istanze istruttorie declinate a verbale. Con vittoria di homes spese ed onorari”). 290000 Si dispone la compensazione delle spese di questo giudizio per la sussisten- za di giusti motivi. P. T. M. La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissi= sibile l'incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma 28 settembre 2000. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott. V.Baldassarre) (dott. A. Vella) Auteur My 心 Balkaroun by. 10 GEIL 2001 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri Rom