Sentenza 15 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, e pertanto tale prova deve essere fornita dall'interessato e deve riguardare lui e non il suo difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2007, n. 8446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8446 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/02/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 248
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 020946/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI AM N. IL 25/11/1967;
avverso ORDINANZA del 18/01/2006 TRIB. SEZ. DIST. di TODI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dottoressa DI ND Annamaria, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
US MI è stato condannato per il delitto di furto aggravato continuato in contumacia dal Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Todi, con sentenza emessa in data 10 dicembre 1999. Il 22 novembre 2005 lo US, tramite il suo difensore di fiducia, ha presentato istanza di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., comma 2, lamentando, tra l'altro, che le ricerche ai fini della declaratoria di irreperibilità erano state effettuate in un sito diverso da quello indicato dall'allora Pretore di Todi. In ordine alla tempestività dell'istanza il difensore dello US faceva presente che era stato nominato soltanto il 4 novembre 2005 e che in data 9 novembre dello stesso mese aveva potuto prendere visione degli atti processuali;
pertanto l'istanza del 22 novembre 2005 doveva ritenersi tempestiva.
Con ordinanza del 18 gennaio 2006 il Tribunale di Perugia rigettava l'istanza perché nel merito mancavano i presupposti per la restituzione nei termini.
Con il ricorso per cassazione lo US denunciava il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata e la inosservanza di norme processuali, e specificamente della L. n. 60 del 2005 di conversione del D.L. n. 17 del 2005. Il ricorrente spiegava come la modifica dell'art. 175 c.p.p., comma 2 era dovuto alla necessità per lo stato italiano di adeguarsi a decisioni della Corte europea di Strasburgo che avevano condannato l'Italia perché non era riconosciuto il diritto dell'imputato che non avesse avuto conoscenza effettiva del procedimento a suo carico ad ottenere la restituzione nei termini per proporre impugnazione. Il ricorrente criticava, poi, il provvedimento impugnato per la manifesta illogicità della motivazione concernente il luogo ove si sarebbero dovute effettuare le ricerche per la declaratoria della irreperibilità.
Con la sua requisitoria il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione, rilevava che la istanza si doveva ritenere intempestiva spettando all'istante fornire la prova del momento in cui aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento pronunciato a suo carico. I rilievi del Procuratore generale sono corretti.
L'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, infatti, precisa che la richiesta di restituzione in termini deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
Si tratta, quindi, di un termine perentorio stabilito proprio al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici.
La prova del momento in cui si sia avuta effettiva conoscenza del provvedimento, momento dal quale decorrono i termini previsti per proporre richiesta di restituzione nel termine per impugnare, spetta evidentemente all'interessato che deve dimostrare la tempestività della sua richiesta, anche perché per la natura stessa di individuazione di tale momento - effettiva conoscenza - non avrebbe il giudice elementi concreti per stabilirlo con precisione. Nè la tempestività può essere presunta salvo prova contraria, perché la sanzione della decadenza presuppone la individuazione con precisione del momento iniziale dal quale il termine inizi a decorrere.
Ebbene nel caso in discussione la prova suddetta non è stata fornita perché non ha nessun rilievo il momento in cui è strato nominato il difensore di fiducia, ne' il momento in cui quest'ultimo abbia preso visione degli atti.
Ciò sia perché la effettiva conoscenza del provvedimento deve riguardare l'imputato e non il suo difensore, sia perché la conoscenza concerne il provvedimento in discussione e non, come pare intendere il difensore ricorrente, la analitica conoscenza di tutti gli atti del relativo procedimento.
Le considerazioni che precedono non consentono di esaminare nel merito le doglianze del ricorrente ed impongono di dichiarare inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2007