Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7202 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO L. 21-11-1991, N.374 DI PACE) GIUDICE 39 46 (IST.NE ARTT ........ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 072 02 LA CORTE S ZIONE Oggetto SEZIONE TER. 1 pagrumenti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO - R.G.N. 24890/01 Consigliere Cron.16058 Dott. Roberto PREDEN Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 03/12/02 Dott. Michele LO PIANO Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE | ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: TOP VISION DI CAZZORLA ADRIANO SAS, in persona del ---- accomandatario e legale rappresentante sig.socio NO Cazzorla, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO A. FOCHETTI 28, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PIETROSANTI, difesa dagli avvocati MASSIMO CAPIROSSI, MONICA TOTOLO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
SPA. già S.P.A. CARD MILANO ASSIURAZIONE in persona del legale rappresentante ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA presso 2002 pro-tempore, CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato 2401 -1- PINO GIORGIO NUVOLONE, con studio in 10122 TORINO P.ZZA XVIII DICEMBRE N. 7, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1219/01 del Giudice di pace di TORINO, emessa il 19/3/2001, depositata il 20/03/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ....... udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.p.a. AN SI ha convenuto innanzi al giudice di pace di Torino la s.a.s. OP IO per condanna al pagamento di lire 1.300.000 a ottenerne la titolo di ratei di premio assicurativo. La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha disconosciuto la sottoscrizione della polizza e contestato la fondatezza della domanda. Il giudice di pace, con sentenza resa il 19.3.2001, ha condannato la società convenuta al pagamento della somma pretesa. Quel giudice non ha tenuto conto ai fini della decisione del fatto che non è stata proposta la istanza di verificazione della sottoscrizione della polizza e ha desunto la prova del contratto di assicurazione dall'avvenuto pagamento del premio fino alla data del 18.1.2000. Avverso tale sentenza la s.a. s. OP NI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi illustrati con memoria;
la AN SI ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente denuncia "errores in procedendo" consistenti nell'inosservanza degli artt. 214 e SS. c.p.c.; sostiene che, essendo stata disconosciuta la sottoscrizione della polizza, la società assicuratrice avrebbe dovuto proporre istanza di la polizza verificazione e, non avendola proposta, inutilizzabile ai fini de l giudizio divenuta con l'effetto che il contratto di assicurazione è rimasto sfornito di quell'unica prova ammessa dall'art. 1888. C.C. (la prova scritta) ed il giudice non avrebbe potuto ritenerne la sussistenza. Benché la sentenza sia stata pronunciata nell'esercizio dell'equità sostitutiva che l'art. 113, comma 21 c.p.c. attribuisce al giudice di pace nella cause, il cui valore non eccede lire 2.000.000, il motivo esso si denuncia laammissibile in quanto con violazione degli artt. 214 SS. c.p.c., norme processuali alla cui osservanza è tenuto pure il giudice di pace quando decide secondo equità. Ancorché ammissibile il motivo è, tuttavia, infondato. Nessuna violazione delle indicate norme risulta, Bran d infatti, essere avvenuta nella specie, in cui il giudice non ha utilizzato ai fini della decisione il documento disconosciuto, fondando su altri elementi il convincimento dl sussistenza del contratto di assicurazione. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia "errores in iudicando"; sostiene che il giudice di merito 1) ha desunto la prova del contratto di assicurazione dalle quietanze dei ratei di premio pagati in precedenza "senza tenere in alcun conto che le stesse certo non 2 provenivano dall'esponente e non erano state ratificate dal legale rappresentante della OP IO s.a.s."; 2) ha adottato motivazione illogica e contraddittoria là dove afferma "determinante si rileva considerare, al fine di valutare la fondatezza della tesi del disconoscimento della firma apposta sulla polizza, che qualora la firma fosse stata apposta sulla polizza da persona estranea alla società convenuta, questa ultima avrebbe beneficiato assicurazione del quale non ha maidi un contratto di pagato il premio"; 3) ha violato l'art. 1374 C.C. in quanto "se non esiste il contratto, il giudice non può, nemmeno ricorrendo all'equità, far prevalere le sue valutazioni soggettive e concezioni personali per integrarne gli effetti" e l'art. 1888 c.c. che "imponendo per il contratto assicurativo la forma scritta ad probationem, ne preclude la dimostrazione per presunzioni e per testi". Bonn í Il motivo è inammissibile. Ben vero che la prova del contratto di assicurazione può essere fornita solo per iscritto, sicché l'avere il giudice ritenuto che la prova è stata raggiunta per altra via e, in particolare, l'averla desunta da elementi presuntivi concreta senza dubbio violazione dell'art. 1888 C.C., che pone la regola della prova scritta del contratto di assicurazione. Senonché tale violazione non rientra fra quelle per le quali è ammesso il ricorso per cassazione contro la 3 sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c.; violazioni che, escludendo le norme processuali ed i principi generali dell'ordinamento, debbono riguardare norme costituzionali o comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie. Quanto, poi, ai vizi motivazionali va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. S. U. 15.10.1999, n. 716), rilevano esclusivamente quelli consistenti nella mancanza, apparenza, contraddittorietà; vizi, questi, non ravvisabili nella specie, in cui la sentenza impugnata espone con chiarezza la "ratio decidendi", che può non essere condivisa, ma non può certo dirsi né apparente né contraddittoria. ricorrono, Il ricorso va, pertanto, rigettato;
peraltro, giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 3.12.2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Вино Дигний 1_CANCELLIERE C1 innocent Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 12 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Bartista