Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2002, n. 8365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8365 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 5 0e66804 A 9 . 1 R / N A T I 4 S . / I R 6 B G 2 . A E . L PUBBLICA ITALIANA T R R L . O 050 8 3 683 P A . A D D . I D OGGETTO B IN MOME LIANC L R A E E T T Imposte in genere: atti D T A 1 I impositivi;
notifica a N POEMA DE CASSAZIONE S FOR 3 I R E N persone giuridiche S E E . E S T N I SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA A A M composta dai Magistrati: Presidente relatore R.G. N. 23516/99 Dott. Enrico PAPA Dott. Antonio MERONE Consigliere ron 23136 Dott. Nino FICO Consigliere Cron. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. FR TIRELLI Consigliere Ud. 14.3.2002 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 23516 R.G. 1999, proposto- N. 66804 da RASINE S.r.l., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa, con procura a margine del ricorso, dall'avv. Michele TARTAGLIONE, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Roccaraso 51 - scala A -, presso la dott.ssa Saveria Tartaglione;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; 5
- controricorrente -
4 2 1 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in data 23 novembre 1998, depositata col n. 199/VI/98 il 19 gennaio 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 14 marzo 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Rasine S.r.l., con sede in Roccaraso, proprietaria di vari immobili, presentò le corrispondenti denunzie per imposta in.v.im. straordinaria ai sensi del d.l. 299/1991, fra cui quella contrassegnata col n. 96 del vol.
4. Rettificato il valore, giusta avviso di accertamento notificato il 7 maggio 1994, e divenuta definitiva la rettifica, l'Ufficio del registro notificò, il 26 giugno 1997, il consequenziale avviso di liquidazione. Esso venne impugnato dalla contribuente, per nullità derivata da irregolare notifica dell'avviso di accertamento, in ordine a cui la Società non era stata posta in grado di esercitare le proprie difese. Respinta l'impugnativa dalla Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila, il gravame della contribuente è stato a sua volta rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ribadito la correttezza del procedimento notificatorio seguito, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in relazione all'art. 60 lett. e) del d.P.R. 600/1973, per l'avviso di accertamento. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la S.r.I. Rasine, con 2 unico complesso motivo, cui l'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso. Motivi della decisione Denunziando falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., violazione dell'art. 145 c.p.c. nonché violazione dell'art. 60 del d.P.R. 600/1973, la Società ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere ritenuto corretta la notifica dell'avviso di accertamento nella sede legale, ai sensi dell'art. 140 cit., con la modifica apportata dalla lett. e) del cit. art. 60. In tal modo, invero, il giudice 'a quo' ha omesso di considerare la "cogente applicazione dell'art. 145 c.p.c.” - recepita in sede fiscale: arg. art. 60 cit., lett. f) che nel comma 3 fissa, in caso ", di impossibilità d'eseguire la notifica presso la sede, la regola della notifica alla persona fisica (risultante dall'atto) che rappresenta l'ente, a mente degli artt. 138, 139 e 141. Ne fa derivare che, emergendo dalla denunzia di parte l'identità del legale rappresentante FR AR indicazione malamente omessa nell'atto -, rivelatasi vana- la consegna presso la sede (in Roccaraso), sarebbe stata necessaria la notifica al AR medesimo, il quale, come è precisato nella parte espositiva, aveva, nella ripetuta dichiarazione, specificato il proprio “domicilio fiscale in Napoli al vico II Santa Maria in Portico n. 11" (ricorso, p. 2). L'Amministrazione oppone che, ferma l'ubicazione della sede legale della Società contribuente, la notifica in questione è stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non essendo invece applicabile il comma 3 dell'art. 145, per risiedere il legale 3 rappresentante in altra circoscrizione fiscale. Il ricorso è infondato. La premessa da cui muove la Società ricorrente corrisponde ad un paradigma esatto, ma non implica la conseguenza che se ne vorrebbe trarre, rivelandosi decisiva, in senso contrario, la non coincidenza fra domicilio fiscale della Società (Roccaraso) e della persona fisica del legale rappresentante (Napoli). Non può non condividersi infatti l'orientamento manifestato da Cass. 9766/1995, secondo il quale, nella impossibilità di consegna dell'atto nella sede legale, o in uno degli altri luoghi integranti in via graduata il domicilio fiscale ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. 600/1973, la notifica dell'avviso di rettifica emesso nei confronti di una società commerciale, anche se sia noto il domicilio del rappresentante legale in comune diverso da quello del domicilio fiscale della società, è legittimamente eseguita nel comune del domicilio fiscale - secondo la disciplina dell'art. 140 c.p.c., con la variazione prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. 600/1973 cit. -, atteso che essa deve essere effettuata nel domicilio fiscale (che sia noto) del legale rappresentante, solo se questo sia compreso nel comune del domicilio fiscale della società. Risulta pertanto verificata la correttezza del procedimento notificatorio seguito per l'avviso di accertamento, affermata dal giudice 'a quo', col conseguente rigetto del ricorso. Per il criterio della soccombenza, sono a carico della ricorrente le spese della presente fase.
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 600,00, di cui 500,00 per onorari, oltre spese a debito. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2002. Il Presidente est.re Enrico Papa IL CANCELLIERE C1 ZO AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. 12 GIU, 2002 IL CANCELLIERE C1 IN AT E N O I Z A I 6 A 5 8 R R 9 . T 1 A N S / I T 4 - / G U 6 B E B 2 . I R . L R R L . A P T A . D . D B E L A E A T T I D N 1 I R E S 3 E S 1 N E T E . S A N I A M 5