Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2003, n. 11854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11854 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
C.C. 67115 ་ REPUBBLICA ITALIANA E 6 5 8 N A 9 . I O 1 N NOME DEL POPOLO ITALIANO I N / R Z 4 - / A A 1 1854/03 6 B T R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 . T U . L S R B L I . I P A G . R . E D B T R L A A E composta dagli Ill.mi sigg. magistrati T I A D R 1 D I 3 S E 1 N E Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G. n. 22548/99 T E T . S A N N I E A M Dott. Enrico ALTIERI Consigliere S E Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 25736 Dott. Michele D' ALONZO Cons. relatore Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud. 25 feb. 2003 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto N. 67115 DAL MINISTERO delle FINANZE (ora MINISTERO dell' ECONOMIA e 98055 delle FINANZE) in persona del Ministro pro tempore, le- с.е galmente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l' Avvocatura Generale dello Stato che lo di- fende ope legis RICORRENTE CONTRO la s.r.l. (già s.p.a.) ON IB (quale incorporante la s.r.l. EUROIB), in persona del legale rappresen- tante pro tempore, elettivamente domiciliata (in grado di appello) in Milano alla Via privata Cesare Battisti Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 22548/99 - 1/7 - 577 A n. 2 presso lo studio del suo difensore avv. Alessandro Arrigoni INTIMATA avverso la sentenza n. 1486/99 depositata il 4 giugno 1999 dalla Corte di Appello di Milano e notificata il 15 ottobre 1999. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2003 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procurato- re Generale dr. Rosario RUSSO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato alla s.r.l. (già s.p.a.) RU- CO IB (quale incorporante la s.r.l. EUROIB) il 23 novembre 1999 (depositato il 13 dicembre 1999), il Ministero delle Finanze, in base a due motivi, chiedeva, con vittoria delle spese del giudizio, di cassare, re- lativamente ai capi sugli interessi e sulle spese pro- cessuali», la sentenza n. 1486/99 (depositata il 4 giu- gno 1999 e notificata il 15 ottobre 1999) con la quale la Corte di Appello di Milano, dopo aver riconosciuto, in parziale accoglimento del gravame da esso proposto, la decadenza della contribuente, ex art. 13 DPR n. 641/1972, dal diritto al rimborso per gli anni 1985-1987 corrisposte a titolo di tassa annuale didelle Somme Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 22548/99 - 2/7 - concessione governativa, aveva (a) disapplicato l' art. 11, terzo comma, della legge n. 448/98, relativo alla misura degli interessi, stabilendola in conformità alla condannato esso Ministero, purlegge n. 29/1961, e (b) parzialmente vittorioso, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. La società intimata non si costituiva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE - dopo avere esplicitatoIl giudice di appello 1. che il tasso "legale" indicato dal giudice di primo gra- do, «in relazione alla natura del debito dedotto in cau- sa», deve intendersi quello previsto dalla legge 26 gen- naio 1961 n. 29 ha ritenuto di «non applicare il tasso al n. 3 dell' art. 11 legge n.di interesse di cui 448/1998, che estende a tutti i rimborsi anche per il vigente, in quanto incompatibile passato il tasso con il principio di "equivalenza" che informa tutto l' ordinamento comunitario» e, dopo aver richiamato i prin- cipi enunciati dalla Corte di Giustizia (in particolare nella sentenza "Ansaldo" del 15 settembre 1998), ha (1) T tale condizione di equiva- osservato che «nel caso lenza è palesemente esclusa da un sistema di computo re- troattivo concernente solo la ripetizione della tassa di concessione governativa la cui illegittimità deriva da contrarietà а normativa comunitaria» e (2) ribadito Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 22548/99 - 3/7 - di «disapplicare la previsione di cui all' art. 11 n. 3 citato secondo il costante insegnamento della Corte Co- stituzionale (sentenze nn. 170/1984 e 168/1991». Lo stesso giudice, poi, ha giustificato l' operata «parziale compensazione delle spese del doppio grado per un quarto» con la «conclusione del giudizio».
2. Con il primo motivo di gravame il Ministero cen- sura il punto di detta decisione afferente alla misura degli interessi legali assumendo che la corte territo- riale, applicando al caso il tasso stabilito dalla legge n. 29/61», abbia errato «nella determinazione de- gli interessi dovuti sulla somma da restituire>> in quanto «il tasso da applicare è quello fissato dall' art. 11, comma 3, della legge n. 448/1998 (entrata in vigore successivamente alla notificazione dell' atto di appello)». La doglianza proposta, peraltro, senza l' indica- zione di nessuno dei motivi di ricorso specificamente 1 deve ri-indicati nell' art. 360, primo comma, c.p.c. tenersi inammissibile ai sensi dell' art. 366 c.p.c. perché non censura nessuna delle argomentazioni giuridi- che esposte dal giudice a quo a sostegno della decisione contraria all' applicabilità alla specie della norma della legge 23 di-dettata dall' art. 11, terzo comma, cembre 1998 n. 448. Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 22548/99 - 4/7 - Il Ministero, infatti, a fronte della specifica mo- tivazione addotta dalla Corte di Appello a supporto del- la ritenuta inapplicabilità della norma invocata, si è limitato a dire che «il tasso da applicare è quello fissato dall' art. 11, comma 3, della legge n. 448/1998 successivamente alla notificazione (entrata in vigore dell' atto di appello)» senza addurre nessun elemento, né logico né giuridico, di confutazione dell' opinione espressa dal giudice a quo secondo il quale la norma in questione è «incompatibile con il principio di "equiva- " lenza che informa tutto 1' ordinamento comunitario>>> perché «tale condizione di equivalenza è palesemente e- sclusa da un sistema di computo retroattivo concernente solo la ripetizione della tassa di concessione governa- tiva la cui illegittimità deriva da contrarietà a normativa comunitaria». Il ricorrente non ha svolto nessun iter argomenta- tivo diretto a confutarne la fondatezza giuridica di ta- le affermazione ma si è limitato all' apodittica affer- mazione che «il tasso da applicare è quello fissato dall' art. 11, comma 3, della legge n. 448/1998 (entrata in vigore successivamente alla notificazione dell' atto di appello)».
3. Con il secondo (ed ultimo) motivo di gravame il Ministero sostiene (ai sensi dell' art. 360, primo com- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 22548/99 - 5/7 - ma, n. 3 c.p.c.) che «il giudice di merito ha errato nel ... 7 condannandolo ritenere soccombente [esso] Ministero alla refusione delle spese del giudizio di appello»> in quanto la sentenza impugnata «ha accolto pienamente la domanda dell' Amministrazione appellante, riconoscendo la società decaduta dal diritto al rimborso per gli anni 1985/1987 e riconoscendo altresì la misura degli inte- ressi sulle somme da restituire in quella indicata dalla 1. n. 29/61» e, quindi, l' Amministrazione era risultata «pienamente vittoriosa» La censura deve essere respinta perché infondata. In diritto, invero, si deve condividere e conferma- perché avverso lo stesso non sono stati addotti né re - si rinvengono motivo di disapplicazione o di contrasto il principio (Cass., II, 17 aprile 2002 n. 5497; id., III, 25 marzo 2002 n. 4201; id., II, 23 aprile 2001 n. 5988; id., I, 14 dicembre 2000 n. 15787, tra le re- centi) secondo il quale in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza (1) va inteso nel senso che soltanto la parte inte- ramente vittoriosa (ancorché sia stata accolta la doman- da formulata solo in via subordinata) non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 22548/99 - 6/7 - (2) non può essere frazionato secondo l' esito del- le varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all' esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccom- bente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Nel caso il giudice del merito ha fatto puntuale e corretta applicazione di tale principio per cui la sua decisione è immune dal vizio denunziato.
4. La mancata costituzione della società intimata esclude che la stessa abbia sostenuto delle spese per il presente giudizio per cui nessuna pronuncia deve essere presa né sul carico né sull' entità delle spese del giu- dizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003. IL PRESIDENTEPRESID Lavana IL CONSIGLIERE ESTENSORE GAS SSAZ USO PRAZARA)(dr (Dr. Miche. ' ALONZO) . Ugo Авиньо صمة JERE 6 AGC 2003 DEPOSION E N O Oggi I смои Z 6 8 A 9 R 1 5 T / . S 4 I / N 6 G - 2 E . B A R I .R . L .P R A L D A D A T L . E E B U T D A B I N T I S E A R 1 N S I E 3 T E S 1 R I E . A T N A M Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 22548/99 - 7/7 -