Sentenza 14 giugno 2012
Massime • 1
Lo straniero residente nello Stato da oltre un anno, che si ponga alla guida con patente scaduta di validità, risponde del reato previsto dagli artt. 116, comma tredicesimo, e 136, comma sesto, cod. strada.
Commentario • 1
- 1. Patente scaduta: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2012, n. 25745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25745 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 14/06/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1696
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVINO Maria Pia - Consigliere - N. 45507/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KA ON, nato a [...] il [...];
avverso ta sentenza in data 16/09/2011 del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza Impugnata il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di cassazione, ha affermato la colpevolezza di KA ON in ordine al reato di cui all'art. 116 C.d.S., comma 13, come modificato dal D.L. n. 117 del 2007, a lui ascritto per avere guidato un'auto senza essere munito della prescritta patente di guida, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Il giudice di merito ha accertato che l'imputato era munito di patente di guida albanese, scaduta di validità in data 16/01/2008, e che lo stesso era residente in Italia dal 08/09/2003. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il KA che la denuncia per violazione o errata applicazione di legge.
Il ricorrente deduce che il fatto ascrittogli doveva essere inquadrato nell'ipotesi della guida con patente scaduta di validità prevista dall'art. 126 C.d.S., comma 7 e punita con sanzione amministrativa. L'art. 116 C.d.S., comma 13, infatti, punisce le condotte di chi guida senza essere munito di patente di guida, per non averla mai conseguita ovvero per essergli stata revocata o non confermata a seguito di visita medica. Nessuna di tali Ipotesi risulta integrata nel caso in esame in quanto il ricorrente, fermato il 24/04/2008, era munito di patente di guida albanese scaduta di validità il precedente 16/01/2008, sicché la sua patente non era stata ne' revocata, ne' non confermata a seguito di visita medica. Il mancato rinnovo della patente, peraltro, era stato determinato da causa di forza maggiore, in quanto il ricorrente si trovava in Italia per lavoro e non aveva potuto sottoporsi a visita medica presso una dette autorità sanitarie albanesi per ottenere il rinnovo della patente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza di annullamento di questa Corte con rinvio, in data 19/01/2011, aveva già osservato che la validità delle patenti rilasciate da altri Stati è disciplinata dall'art. 136 C.d.S.. Nell'ipotesi di patente di guida straniera scaduta di validità i commi 6 e 7 di detto articolo distinguono due ipotesi, a seconda che l'agente abbia acquisito la residenza in Italia da meno o da oltre un anno. Nel primo caso (comma 7) si applicano le sanzioni (amministrative) previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità; nel secondo caso (comma 6) si applicano le sanzioni (penali) previste per chi guida senza patente.
L'annullamento con rinvio era stato disposto proprio a causa del mancato accertamento sul punto della risalenza nel tempo della residenza in Italia del KA. Accertamento che ha dato i risultati indicati in narrativa.
Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha equiparato, ai sensi del l'art. 136 C.d.S., comma 6 la posizione dell'imputato a quella del conducente di autoveicolo senza patente di guida sanzionato ai sensi dell'art. 116 C.d.S., comma 13.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., u.c. con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012