Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2004, n. 21045
CASS
Sentenza 6 aprile 2004

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Anche in seguito alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 1999, che non punisce più lo scarico di reflui cosiddetto indiretto, configura un illegale scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 59, lo stoccaggio dei residui liquidi di un insediamento in vasche a tenuta non stagna, con spargimento sia pure parziale al suolo o tracimazione dal contenitore stesso.(Nella fattispecie è stata ritenuta inclusa nella nozione di acqua reflua industriale l'acqua di lavaggio di sabbia e ghiaia estratti da un fiume, fatta defluire in vasche e poi drenata dal terreno ghiaioso al suolo circostante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2004, n. 21045
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21045
    Data del deposito : 6 aprile 2004

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