Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 1
Anche in seguito alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 1999, che non punisce più lo scarico di reflui cosiddetto indiretto, configura un illegale scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 59, lo stoccaggio dei residui liquidi di un insediamento in vasche a tenuta non stagna, con spargimento sia pure parziale al suolo o tracimazione dal contenitore stesso.(Nella fattispecie è stata ritenuta inclusa nella nozione di acqua reflua industriale l'acqua di lavaggio di sabbia e ghiaia estratti da un fiume, fatta defluire in vasche e poi drenata dal terreno ghiaioso al suolo circostante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2004, n. 21045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21045 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 06/04/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 628
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 31918/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IO, n. a Travagliato il 10/7/1938;
avverso la sentenza 17/6/2002 del Tribunale monocratico di Vercelli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienze la relazione del Consigliere Dott. Aldo FIALE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Meloni Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.6.2002 il Tribunale monocratico di Vercelli affermava la penale responsabilità di ZA IO in ordine al reato di cui:
- all'art. 59 D.Lgs. n. 152/1999 (per avere - quale rappresentante legale della s.n.c. "F.lli ZA" - consentito l'effettuazione di un nuovo scarico di acque reflue industriali senza essere in possesso della prescritta autorizzazione - acc. in Gattinara, il 7.10.1999) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 4.650,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, il quale - sotto il profilo della violazione di legge - ha eccepito l'insussistenza del reato, sul presupposto che, nella specie, non potrebbe applicarsi la disciplina delle acque reflue "industriali", poiché lo scarico non avrebbe "caratteristiche gravemente inquinanti", essendo costituito dall'acqua utilizzata per il lavaggio di sabbia e ghiaia provenienti dal fiume Sesia, fatta defluire "in alcune vasche per essere poi drenata dal terreno ghiaioso sul suolo circostante rimpianto".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Il Tribunale ha accertato, in punto di fatto, che nell'impianto in questione si svolgeva attività di lavaggio di sabbia e ghiaia di provenienza fluviale e l'acqua utilizzata a tale scopo veniva fatta defluire in alcuna vasche con successiva dispersione nel suolo circostante.
Il D.Lgs. n. 152/1999;
- all'art. 45, 1 comma, ribadisce il principio di cui all'art. 9 della legge n. 319/1976 secondo cui "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati";
- all'art. 29 vieta in modo assoluto lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo facendo salve alcune eccezioni:
tra queste, alla lettera d), è prevista l'ipotesi degli "scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli";
- all'art. 59, 1 comma, sanziona "chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione...". Nella fattispecie in esame, in relazione all'accertamento di fatto effettuato in concreto, è ravvisabile l'anzidetta ipotesi eccettuata, sicché lo scarico sul suolo non risulta vietato in modo assoluto. Non vi è dubbio, però, che esso debba essere autorizzato, in ossequio alla prescrizione generale posta dall'art. 45,1 comma, e l'autorizzazione non risulta ottenuta.
Ai sensi dell'art. 2, lettera h), del D.Lgs. n. 152/1999, nella nozione di "acque reflue industriali" rientra "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". Nella specie, pertanto, non può porsi in discussione la caratteristica "industriale" dell'impianto, mentre assolutamente errata - poiché non conforme al dettato legislativo - è l'affermazione difensiva secondo cui "non può applicarsi la disciplina delle acque reflue industriali quando lo scarico non abbia caratteristiche gravemente inquinanti".
Nella vigenza della legge a 319/1976 la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso della sicura applicazione di quella normativi nei casi in cui il refluo fosse stato stoccato in una vasca a tenuta non stagna, che permettesse un sia pure parziale spargimento sul suolo, ovvero in ipotesi di tracimazione dalla stessa (vedi Cass., Sez. 3^, 20.11.1993, n. 10575, Cilento). Le conclusioni anzidette devono essere ribadite, nel caso in esame, anche alla stregua della disciplina posta dal D.Lgs. n. 152/1999 (che ha segnato la definitiva scomparsa del ed. "scarico indiretto"), tenendo conto che dalle vasche di primo recapito vi era una "immissione diretta di acque reflue sul suolo".
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004