Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/2001, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula A bitri Impugnazione per cassazione.00 39 2 / 01 OG TTO: Arbitrato - Ordinanza di dazione del compenso agli ar- OPOL ITAL ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 15904/98. Dott. Corrado CARNEVALE Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore 766 Cron. Consigliere Rep. 132 Dott. Mario ADAMO Ud. 20.10.00. Dott.Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N T EN ZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copja studio COMUNE DI LARINO, in persona del sindaco prof. SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 per diritti L. 12 GEN. 2001 Pardo Spina, elettivamente domiciliato in Roma, 12 Piazza dei Caprettari, n. 70, presso l'avv. Bruno IL CANCELLIER Guardascione, che lo rappresenta e difende per pro- LIRE 1500 CANCELLER cura in calce al ricorso;
ricorrente contro 0660052 VACCARO GIUSEPPE, COLOMBO ANTONIO e DE NOTARIS 0660053 PASQUALE;
intimati avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Larino n. 231 pubblicata il 5 giugno 1998; i 2000 1 1903 udita la relazione della causa svolta nella CO pubblica udienza del 20 ottobre 2000 dal Relatore Rich Cons. Ugo VITRONE;
dal Sin GUARDASCOME 3.005 udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- pe il 14 LUG, 2001 ratore Generale Dott. Dario CAFIERO, che ha conclu- 212 so per l'accoglimento per quanto di ragione del se- DIRITTI condo motivo del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 19 dicembre 1997 l'avv. Giu- CANCELLERIA seppe Vaccaro e il dott. IO MB chiedevano al Presidente del Tribunale di Larino la determina- zione del compenso ad essi spettante per l'opera BE425156 prestata quali componenti del collegio arbitrale co stituito per la risoluzione della controversia in- sorta tra UA De OT e il Comune di Larino in dipendenza della determinazione delle competenza dovute per la redazione delle indagini geologiche relative al Piano Insediamenti Produttivi. Espone- vano i ricorrenti che avevano inviato alle parti le richiesta di £. rispettive parcelle recanti la 3.073.120 per l'avv. Vaccaro e di £.
2.148.840 per gli altri due arbitri dott. MB e dott. Cateri- na;
che avevano ricevuto solo dal Comune di Larino la metà delle somme richieste;
che il dott. Cateri- na, terzo arbitro nominato dal De OT, aveva 2 rinunciato al proprio compenso. Con ordinanza del 31 maggio 5 giugno 1998 il presidente adito liquidava in favore dei ricorrenti le somme di £.
3.073.120 in favore dell'avv. Vac- caro e di £.
2.184.840 in favore del dott. MB, e le poneva a carico del Comune di Larino e di Pa- squale De OT tenuti in solido, salva la detra- zione dell'importo già versato dal Comune di Lari- no;
ripartiva infine l'obbligazione nei rapporti interni fra gli obbligati in misura di 2/10 a cari- co del De OT e di 8/10 a carico del Comune. Contro l'ordinanza ricorre per cassazione il Comune di Larino con un solo articolato motivo il- lustrato da memoria. Non hanno presentato difese PE Vaccaro, IO MB e UA De OT. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 814 cod. proc. civ. in relazione al- l'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice, e SO- stiene che l'ordinanza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione avendo liquidato somme eccedenti rispetto alle richieste dei ricorrenti che avevano domandato unicamente il pagamento del saldo delle rispettive competenze, ed avrebbe inde- 3 bitamente proceduto alla ripartizione dell'obbliga- zione tra le parti convenute in giudizio. La censura merita accoglimento solo in parte dovendo escludersi il dedotto vizio di extrapetizio ne in quanto il procedimento di liquidazione disci- plinato dall'art. 814 cod. proc. civ. - contraria- mente a quanto mostra di ritenere il ricorrente non ha ad oggetto l'accertamento del credito dedot- to in giudizio dagli arbitri, bensì la determinazio ne delle spese e dell'onorario ad essi spettante a causa della mancata accettazione della proposta di liquidazione rimessa alle parti al termine del giu- dizio arbitrale, sicché correttamente il presidente del tribunale ha determinato l'intero importo del compenso spettante ai ricorrenti, specificando che in sede di adempimento dovesse tenersi conto delle somme già versate in acconto dal Comune di Larino, tenuto per l'intero nella sua qualità di obbligato solidale. Va accolto, invece il secondo profilo della proposta censura poiché, premesso che il presidente del tribunale è investito unicamente del compito di determinare l'importo delle spese e degli onorari spettanti agli arbitri, egli non può procedere an- che alla ripartizione delle spese del giudizio tra 4 le parti, obbligate in solido verso i componenti del collegio, rientrando tale ripartizione tra le funzioni affidate agli arbitri, ai quali soltanto rimessa la ripartizione del carico delle spese del giudizio, ivi comprese quelle per il funzionamento del collegio arbitrale (Cass. 27 maggio 1987, n. 4722). Né vale richiamarsi, in senso contrario, al- la sentenza con la quale questa Corte, nel prendere in esame l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale aveva disposto anche la ripartizione in- terna tra gli obbligati in solido della somma li- quidata a titolo di onorario in favore degli arbi- tri, si è limitata a dichiararne la nullità per di- fetto del contraddittorio per essere stato reso il provvedimento senza la previa audizione delle par- ti, poiché essa non ha pronunciato anche in ordine alla legittimità del provvedimento di ripartizione interna della somma liquidata (Cass. 5 agosto 1988, n. 4847). In conclusione, perciò, il ricorso merita acco glimento nei limiti meglio innanzi specificati e, conseguentemente, la sentenza impugnata dev'essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamen ti di fatto può procedersi alla pronunzia nel meri- to e, per l'effetto, dev'essere omessa ogni ripar- 5 tizione interna tra gli obbligati solidali delle somme poste a loro carico. Le spese giudiziali restano interamente compen sate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti meglio specificati in motivazione, cassa l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Larino e, pronunciando nel merito, in parziale riforma del provvedimento impugnato, esclude ogni ripartizione interna tra gli obbligati delle somme poste a loro carico, fer- ma restando ogni ulteriore statuizione. Dispone la compensazione totale delle spese del presente giu- dizio. 10000 Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2000. 290 ден Mg. Vihow _ 1 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Clamene 0 3 1 1 $ aulod UFFICIO DE 2001 4 7955 C P. 6