Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2002, n. 6019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6019 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 0 74744 9 O 1 I 2 / Z 4 A / 6 R ) 2 T ITALIANA EPUBBLICA . S T I R . N 0 6019 /02 G P . E D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R B L E L A D L D I A S E N T E S 1 N ONE INHA CIVILE I E 3 1 A S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G. N. 4018/2001 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron.17531 Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Rel. -Consigliere Ud. 31/01/2002 ha pronunciato la seguente: Oggetto: IRPEF - ILOR --Calamità SE NTENZA Naturali 1984 Sospensione sul ricorso proposto da: riscossione Effetti AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro ricollegabili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge - Ulteriore beneficio Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura rideterminazione imponibile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente
contro
LL VA, residente in [...], non costituito in giudizio;
intimato Tributariaavverso la sentenza della Commissione Regionale di Perugia Sez.5 n.499/5/99 del 15-12-1999, 0 7 6 depositata il 20-12-1999. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 31-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di 1 Blasi;
Vista la richiesta 26-11-2001 con la quale il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ha concluso per il rigetto del RI Velardi infondatezza in applicazione ricorso, per manifesta dell'art.375 C.p.C.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ME RI, residente in uno dei Il signor comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno dall'imponibile l'ammontare successivo detraeva dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la W maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.917; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n.46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 26-11-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 792, come convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 - prevede che le somme relative а pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei centrale e meridionale colpiti dacomuni dell'Italia eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 j febbraio 1999, n.28, deve essere considerata come introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra laprovvedere sulle spese del giudizio, atteso che parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. E Così deciso in Roma il 31 Gennaio 2002. N 6 O 8 I 9 A Z 1 5 I / A . Il Presidente 4 R R N / 6 T A S 2 T I B . U G R Dott. Giulio Graziadei . لسم E L B P . L I R D A R L A . T E Il Consigliere Relato B D Estensore D A I T E S A T 1 N I 3 N E Dott. hino, si R 1 S E E S I . E A T N A M и Мил IL CANCELLERE C1 20 attista DEPOSITATO IN CANCELLERIA' 24 APR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista