Sentenza 1 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11394 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
1 1394/02 REPUBBLIC IN OME EL POI LOTT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto POSSESSO EFFETTI- SEZIONE SECONDA CIVILE USUCAPIONE- VALUTAZIONE PROVE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 1108/00 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 25002 - Dott. Umberto GOLDONI Consigliere- Rep. 2991 - Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere- Ud. 19/04/02 Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere- - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E N TEN ZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 1,55 BELARDINI RITA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA per diritti € il * 1 AGO. 2002 GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO IL CANCELLIERE OZZOLA, che la difende unitamente all'avvocato DANIELE DI MARCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SI LF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. ARBIB PASCUCCI 64, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA ULERI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE TRASARTI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 621 avverso la sentenza n. 2092/99 della Corte d'Appello -1- di ROMA, depositata il 30/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso -2- Svolgimento del processo Con atto del 29 ottobre 1986 OL FU, proprietario di un locale terraneo sito in Bagnaia limitrofo a altro di proprietà di RI NI lamentò che costei, nel sopraelevare il proprio immobile, aveva invaso, mediante una gronda sporgente per circa un metro, l'area di pertinenza di esso attore, impedendogli di sopraelevare a sua volta. Chiese al Tribunale di Viterbo di ordinare alla NI la demolizione dell'aggetto in questione, previa declaratoria del di lui diritto di proprietà sull'area occupata dal locale predetto. La NI contestò la domanda, eccependo che la gronda ricadeva in un'area di proprietà di essa convenuta sebbene occupata dalla costruzione del FU, il cui dante causa aveva abusivamente costruito in appoggio e ре incorporato al proprio tetto l'aggetto esistente. L'adito tribunale, accogliendo le deduzioni formulate dalla convenuta, rigettò la domanda. In accoglimento dell'appello proposto dal soccombente, la Corte d'appello di Roma, rilevato, sulla scorta della prova testimoniale ammessa e espletata nel corso del giudizio di seconde cure, che il fabbricato dell'appellante era stato costruito tra gli anni 1958 e 1959, dichiarò che anche l'area occupata dallo stesso era di proprietà del FU per acquisto fattone per usucapione e condannò l'appellata alla demolizione della parte di sopraelevazione sconfinante per 80 cm. nell'area medesima. Avverso tale sentenza, depositata il 30 giugno 1999, RI NI ha proposto ricorso a questa Suprema Corte. Resiste il FU con controricorso. 2 Motivi della decisione La NI, con l'unico complesso motivo, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1158, 1140 e 875 c.c. nonché vizi di motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Ascrive alla corte romana di avere dichiarato l'acquisto della proprietà dell'area da parte del FU per intervenuta usucapione senza verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la configurazione del possesso utile a usucapire, con particolare riferimento a quello soggettivo. In realtà, contrariamente a quanto riferito dai testi escussi, solo pochi anni prima dell'inizio del giudizio il FU aveva ampliato il fabbricato fino a aderire alla costruzione NI, e di conseguenza occupato l'area in contestazione, operando inoltre la comunione del muro posto a distanza inferiore di quella prevista dall'art. 873 c.c. e inglobando nel tetto la gronda preesistente alla sopraelevazione. Il titolo in base al quale il FU ha posseduto il tratto di terreno di proprietà NI posto tra le due rispettive costruzioni andava quindi individuato nell'esercitata facoltà, prevista dall'art. 875 c.c., di fabbricare contro il muro stesso;
epperò possesso cosiffatto era del tutto inidoneo a operare l'acquisto della proprietà del terreno per intervenuta usucapione, mancando l'animus, ovverosia la consapevolezza e la volontà di possedere il bene, nel senso indicato dall'art. 1140 c.c. Oltre che di considerazioni ridondanti sui presupposti richiesti per la configurabilità del possesso quoad usucapionem, il ricorso è infarcito di doglianze inammissibili in questa sede. Nella prima parte del ricorso, la NI censura la valutazione che 3 della prova testimoniale ha operato la corte, ma non ha indicato l'esatto contenuto di detta prova;
e ciò in ispreto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non potendo la Corte provvedere alla ricerca delle deposizioni negli incarti processuali (cfr., e plurimis, Cass. n. 7938/2001). In secondo luogo, la ricorrente pretende addirittura che questa Corte proceda a una nuova valutazione delle deduzioni della prova testimoniale "ricorrendo alla logica e all'esame degli atti processuali, in via induttiva alla luce delle altre emergenze processuali”. Con siffatta pretesa essa fa le mostre di ignorare che la valutazione delle risultanze processuali, in particolare delle prove testimoniali e della loro rilevanza, costituisce apprezzamento di fatto istituzionalmente devoluto al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità quando sia immune da vizi logici e M giuridici (cfr., Cass. nn. 4759/1987, 3498/1994, 4347/1999); vizi che nella specie non risultano neanche denunziati, lamentandosi in ricorso che la corte capitolina avrebbe omesso di desumere dalla deposizione dei testi fatti da quest'ultimi non attestati e asseritamente emergenti dagli atti;
la qual cosa non costituisce né contraddittorietà di motivazione né omesso esame di punti decisivi della controversia, ma si risolve in una difforme valutazione della prova, di certo non deducibile in sede di legittimità. Della questione relativa alla mancanza dell'animus nel possesso per avere il FU occupato l'area in contestazione al solo fine di costruire in aderenza alla costruzione della NI, non v'è traccia nella sentenza impugnata. Sarebbe stato quindi onere del ricorrente indicare dove l'ha formulata. Difatti, qualora una determinata questione giuridica che - implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella 4 sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr., e plurimis, Cass.nn. 12025/2000, 7194/2000, 986171998, 12393/1997, 9941/1996). Non avendo la ricorrente minimamente assolto a un tale onere su di essa gravante, la doglianza va ritenuta siccome dedotta per la prima volta nella presente sede e come tale per l'appunto inammissibile. Peraltro, sia detto per completezza di argomento, la doglianza in esame si rivela inconferente, non vedendosi perché mai dovrebbe mancare l'animus possidendi in chi occupi un'area altrui anche se al fine di poggiare le proprie fabbriche nel muro del proprietario finitimo posto a distanza dal confine inferiore a quella legale. 109T 129,11 Il ricorso va in definitiva rigettato. 2,66 Segue la condanna della sua proponente alle spese. 450T TOT. 14977
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro86 oltre a euro 800,00 per onorari. Così deciso in Roma il 19 aprile 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Mario Spadone Dott. Sergio Del Core eep see love s AGENZIA DELLE ENTRATE -6.01 .2008 SL CANCELLIERE C1 53009 LO AR DEPOSITATO IN CANCELLERIA™ Letoric Roma 1 AGO. 2002 IL CANCELLIERE C1 Responsal ServA (Dr. M. RACHAIN) 0 0 2