Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2012, n. 23624
CASS
Sentenza 27 aprile 2012

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di diffamazione tramite "internet", ai fini della tempestività della querela, occorre considerare che la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul "web", nel momento in cui il collegamento sia attivato, di guisa che l'interessato, normalmente, ha notizia della immissione in internet del messaggio offensivo o accedendo direttamente 'in retè o mediante altri soggetti che, in tal modo, ne siano venuti a conoscenza. Ne deriva se non la assoluta contestualità tra immissione in rete e cognizione del diffamato, almeno una prossimità temporale di essi, sempre che l'interessato non dia dimostrazione del contrario. (Nella specie la pubblicazione delle espressioni offensive sul sito è avvenuta il 7 luglio 2009, la querela è stata presentata il successivo 9 dicembre ed è stata ritenuta tardivamente proposta dal G.u.p. con decisione ritenuta immune da censure dalla S.C.).

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  • 1Diffamazione su Facebook: comunicazione con più persone e
    Sara Turchetti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ferrara ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di A. Mauro per il reato di diffamazione, commesso ai danni di M. Milvia mediante un messaggio di posta elettronica contenente espressioni lesive della sua reputazione spedito, oltre che alla sunnominata, anche ad altre persone. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla configurabilità del reato di diffamazione, non essendo stata raggiunta la prova dell'effettivo recapito del messaggio incriminato ai destinatari …

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  • 3Diffamazione: se avviene con video pubblicati su Youtube, ha natura di reato istantaneo di evento
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023

    La massima Il delitto di diffamazione tramite inserimento di un video nel canale "You Tube" ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l'immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l'inserimento nel "web", con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il prolungarsi della lesione del bene giuridico protetto dalla norma non incide sulla struttura del reato, trasformandolo in reato permanente - Cassazione penale sez. V - 14/03/2022, n. 24585). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre …

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  • 4Questioni problematiche in materia di concorso di persone nel delitto di diffamazione a mezzo internet*.
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 maggio 2023

    Sommario: 1. La diffamazione online e a mezzo social network – 2. La responsabilità penale dei providers – 3. La responsabilità penale del blogger e del moderatore di forum – 4. Una possibile soluzione: la diffamazione come reato permanente Abstract: Il presente contributo si prefigge l'obiettivo di analizzare le problematiche legate al concorso di persone nel delitto di diffamazione a mezzo internet. In primo luogo, l'Autore si prodiga ad analizzare la responsabilità penale dei fornitori di servizi internet e dei social network per i contenuti diffamatori pubblicati dagli utenti. Successivamente, procede con l'analisi della responsabilità penale per il delitto di diffamazione del …

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  • 5Diffamzione via email: lettura presunta (Cass. 12511723)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2023

    In tema di diffamazione, l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, quando plurimi ne siano i destinatari , in presenza della prova dell'effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato "scaricato" mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario: è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria. Con riguardo a scritti, immagini o file vocali caricat su siti web o diffusi sui social media, nell'ipotesi dell'invio di messaggi di posta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2012, n. 23624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23624
Data del deposito : 27 aprile 2012

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