Sentenza 27 aprile 2012
Massime • 1
In tema di diffamazione tramite "internet", ai fini della tempestività della querela, occorre considerare che la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul "web", nel momento in cui il collegamento sia attivato, di guisa che l'interessato, normalmente, ha notizia della immissione in internet del messaggio offensivo o accedendo direttamente 'in retè o mediante altri soggetti che, in tal modo, ne siano venuti a conoscenza. Ne deriva se non la assoluta contestualità tra immissione in rete e cognizione del diffamato, almeno una prossimità temporale di essi, sempre che l'interessato non dia dimostrazione del contrario. (Nella specie la pubblicazione delle espressioni offensive sul sito è avvenuta il 7 luglio 2009, la querela è stata presentata il successivo 9 dicembre ed è stata ritenuta tardivamente proposta dal G.u.p. con decisione ritenuta immune da censure dalla S.C.).
Commentari • 9
- 1. Diffamazione su Facebook: comunicazione con più persone eSara Turchetti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ferrara ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di A. Mauro per il reato di diffamazione, commesso ai danni di M. Milvia mediante un messaggio di posta elettronica contenente espressioni lesive della sua reputazione spedito, oltre che alla sunnominata, anche ad altre persone. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla configurabilità del reato di diffamazione, non essendo stata raggiunta la prova dell'effettivo recapito del messaggio incriminato ai destinatari …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: se avviene con video pubblicati su Youtube, ha natura di reato istantaneo di eventoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima Il delitto di diffamazione tramite inserimento di un video nel canale "You Tube" ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l'immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l'inserimento nel "web", con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il prolungarsi della lesione del bene giuridico protetto dalla norma non incide sulla struttura del reato, trasformandolo in reato permanente - Cassazione penale sez. V - 14/03/2022, n. 24585). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre …
Leggi di più… - 4. Questioni problematiche in materia di concorso di persone nel delitto di diffamazione a mezzo internet*.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 maggio 2023
Sommario: 1. La diffamazione online e a mezzo social network – 2. La responsabilità penale dei providers – 3. La responsabilità penale del blogger e del moderatore di forum – 4. Una possibile soluzione: la diffamazione come reato permanente Abstract: Il presente contributo si prefigge l'obiettivo di analizzare le problematiche legate al concorso di persone nel delitto di diffamazione a mezzo internet. In primo luogo, l'Autore si prodiga ad analizzare la responsabilità penale dei fornitori di servizi internet e dei social network per i contenuti diffamatori pubblicati dagli utenti. Successivamente, procede con l'analisi della responsabilità penale per il delitto di diffamazione del …
Leggi di più… - 5. Diffamzione via email: lettura presunta (Cass. 12511723)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2023
In tema di diffamazione, l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, quando plurimi ne siano i destinatari , in presenza della prova dell'effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato "scaricato" mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario: è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria. Con riguardo a scritti, immagini o file vocali caricat su siti web o diffusi sui social media, nell'ipotesi dell'invio di messaggi di posta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2012, n. 23624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23624 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 27/04/2012
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 481
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 7424/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DÀ TE N. IL 29/06/1938;
2) OL GI N. IL 25/06/1933 C/;
avverso la sentenza n. 16573/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 06/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. V. D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio;
udito il difensore della PC, avv. C. Sforza, che si è riportato al ricorso e si è associato alle richieste del PG;
udito il difensore dell'imputato, avv. P. Pesciarelli che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Il difensore della parte civile, AR TE, ricorre per cassazione avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare di Roma in epigrafe riportata, con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di RO SE, con riferimento a due ipotesi di diffamazione, consumate rispettivamente il 7 luglio 2009 e "nel corso dell'anno 2009".
Nel primo caso (capo A), l'imputato è accusato di aver diffuso - tramite internet - notizie diffamatorie in danno di AR TE con un articolo inserito sul sito www.pubbliciimbroglioni.it, dal titolo "tangenti, illeciti e menzogne: l'elenco completo dei pubblici delinquenti che, a botte di tangenti, illeciti e menzogne, hanno mafiosamente dirottato tutti i fondi della difesa del mare ... verso la imbelle, ma molto ben aggreppiata, società - zecca AS ... AR TE, inizialmente direttore generale dell'ICDM, successivamente finto (falso, fasullo, o come cavolo devo ancora dire per far entrare questo elementare concetto nella scatola cranica di qualche magistrato)".
Nel secondo caso (capo B), le medesime espressioni furono inserite nel libro "L'inquinamento d'oro - come si ruba anche sull'emergenza ambientale".
Il giudicante, escluso che, per la diffamazione tramite web, ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 13 della legge sulla stampa, ha rilevato la tardività della querela proposta.
Per quanto riguarda le espressioni contenute nei libro sopraindicato, la sentenza impugnata sostiene che, dalle sentenze prodotte dalla difesa dell'imputato (sentenze relative ad analoghe accuse rivolte ai AR e dalle quali si evince che, in un caso RO fu assolto dal delitto di calunnia per carenza dell'elemento psicologico, nell'altro, intervenne dichiarazione di prescrizione), emerge che BA, in quella occasione, fu sottoposto a procedimento disciplinare per presunte irregolarità commesse, con contestuale collocamento a disposizione dell'amministrazione e cessazione delle sue funzioni dirigenziali.
Ha ritenuto il giudicante che, indipendentemente dall'esito del predetto procedimento disciplinare (che non ha, a quanto si apprende dalla sentenza, avuto ulteriore corso), le espressioni riportate nei libro di RO fanno semplicemente riferimento alla vicenda descritta, vale a dire al collocamento a disposizione dell'amministrazione del AR.
Quanto alla terminologia utilizzata, essa viene definita colorita, ma comunque non offensiva.
Per tali ragioni, il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto che, con riferimento al reato di cui al capo A), la sentenza di non luogo a procedere fosse giustificata dalla mancanza di querela, con riferimento al diritto di cui al capo B), perché il fatto non costituisce reato.
Ricorre per cassazione il difensore della parte civile e deduce violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale. Premesso che, quanto all'imputazione il capo A), male ha fatto il giudicante ad escludere l'aggravante dell'utilizzo del mezzo della stampa, che avrebbe reso il reato perseguibile d'ufficio, il ricorrente sostiene che le espressioni utilizzate sono certamente offensive.
Nè può ritenersi che, sempre con riferimento al delitto commesso tramite internet, la querela sia tardiva, atteso che il messaggio è ancora presente "in rete".
Quanto al delitto del capo B), la motivazione esibita dal giudice dell'udienza preliminare appare evidentemente afflitta da assoluta incoerenza. Vengono erroneamente considerate colorite, ma non offensive del prestigio, della reputazione e dell'onore della parte civile te espressioni cui si è fatto ricorso.
Aver utilizzato la sentenza di assoluzione emessa nei confronti di RO per il delitto di calunnia rappresenta un errore metodologico grave, perché il giudice non ha preso in considerazione il punto nodale, sottoposto alla sua analisi: vale a dire le espressioni lesive e diffamatorie " finto, falso, fasullo ... direttore generale" riferite alla persona offesa. Tali espressioni nulla hanno a che vedere con l'episodio ricordato nella sentenza di assoluzione.
L'altra sentenza, poi, come premesso, si limita a dichiarare la prescrizione per il delitto di diffamazione e non già l'insussistenza del fatto.
E quindi evidente che il giudicante non ha correttamente e logicamente coordinato gli atti sottoposti al suo esame ed è giunto, per tale via, ad una non corretta sentenza di proscioglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quel che riguarda la contestazione di cui al capo B).
Quanto al capo A), viceversa, esso è infondato e va, quindi, limitatamente a tale imputazione, rigettato.
Invero, premesso che contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, anche la diffamazione a mezzo stampa è perseguibile "a querela", sta di fatto che correttamente il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto che un messaggio diffuso attraverso la rete telematica non sia assimilabile ad una comunicazione effettuata tramite stampa. Come la giurisprudenza di questa corte ha avuto modo di affermare (ASN 200910535-RV 243085), le comunicazioni che hanno luogo tramite "la rete" non rientrano nella nozione di "stampato" (o "di prodotto editoriale", cui è estesa, ai sensi della L. n. 62 del 2001, art. 1 la disciplina della legge sulla stampa). Invero la L. n. 47 del 1948, art. 1 definisce "stampe o stampati" le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
Sul punto va ricordata, in senso conforme, anche la sentenza (non massimata) n. 24018 di questa Sezione, ric. PC Oldani in proc. Longo (15.5/12.6.2008).
Per tale ragione, oltretutto, è stato ritenuto (ASN 201035511-RV 248507) che l'art. 57 c.p., non sia applicabile al direttore di un giornale telematico, non potendosi, con detto mezzo di comunicazione, commettere reati "di stampa".
Quanto alla tempestività della (pur proposta) querela, l'argomento della permanenza in rete del messaggio diffamatorio "prova troppo", perché, in tal caso, i termini per la proposizione della querela non spirerebbero mai (così come non maturerebbe mai per una diffamazione commessa a mezzo stampa, nel caso -certo non raro- in cui copia del giornale sia conservata, a tempo indefinito, nell'emeroteca). In realtà, è stato precisato (ASN 200625875-RV 234528) che, poiché la diffamazione, è reato di evento, essa si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato. La considerazione non può non riflettersi sulla problematica circa la tempestività della proposizione della querela. Si deve in realtà partire dal presupposto che l'interessato, normalmente, abbia notizia delle immissione in internet della comunicazione o accedendo direttamente "in rete", ovvero da altre persone che, in tal maniera, ne siano venute a conoscenza. Il che presuppone, se non la assoluta contestualità tra immissione "in rete" e cognizione da parte del diffamato, quantomeno una prossimità temporale;
a meno che, s'intende, l'interessato non dia dimostrazione del contrario. Nel caso di specie, come si legge in sentenza, la pubblicazione sul sito è avvenuta il 7 luglio del 2009 e la querela è stata presentata per entrambi gli episodi (capi A e B) il 9 dicembre. Corretta è quindi la decisione del giudice dell'udienza preliminare di dichiarare il non luogo a procedere, con riferimento alla delitto del capo A), per difetto di querela, essendo stata la stessa proposta tardivamente.
Quanto al dritto del capo B), premesso che correttamente è stato contestato come diffamazione commessa a mezzo stampa (si tratta di un libro), il giudicante sembra non tener conto del contesto nel quale le espressioni specifiche sono inserite. Invero il giudice della udienza preliminare avrebbe dovuto tener conto tanto del titolo dell'opera, che fa specifico riferimento ad azioni di ladrocinio, quanto delle affermazioni "di contorno", atteso che si fa parola di "megatruffe di Stato", di "silenzio complice", di funzionari compromessi. Aver definito AR come un direttore generale finto, fasullo, falso, è espressione che fa riferimento - evidentemente - alle sue vicende disciplinari, ma costituisce anche segnalazione (e lo si scrive esplicitamente) della vicenda all'attenzione della magistratura;
con ciò suggerendo che la persona offesa si sarebbe, probabilmente, resa responsabile, non solo di illeciti disciplinari, ma anche penali.
Per tutte le ragioni sopra elencate, l'avere, con una motivazione - più ellittica che sintetica- "troncato" il procedimento nella fase dell'udienza preliminare appare decisione non adeguatamente argomentata, atteso che, sulla base delle considerazioni svolte, ben potrebbe apparire necessario il controllo dibattimentale circa l'addebito.
Sul punto, dunque, si impone annullamento con rinvio al tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui al capo B), con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Roma;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile dell'anno 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012