Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2005, n. 38611
CASS
Sentenza 11 ottobre 2005

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In tema di interrogatorio di soggetto in stato di custodia cautelare, non risponde al criterio previsto dall'art. 294, comma quarto, cod. proc. pen. e, quindi, non è tempestivo l'avviso dato al difensore di fiducia residente a Bologna per telefono e successivamente via fax un'ora prima dell'interrogatorio da espletarsi presso la casa circondariale di Modena, a circa trenta chilometri di distanza dal luogo di provenienza, in quanto l'art. 294, comma quarto, succitato, pur non indicando termini tassativi per l'avviso al difensore, ne richiede, tuttavia, la tempestività preordinata ad assicurare al difensore la possibilità di essere presente allo svolgimento dell'atto e di potere svolgere un'adeguata assistenza difensiva. Ne deriva che, in tal caso, l'intempestività dell'avviso determina la nullità dell'interrogatorio, con le conseguenze stabilite dagli articoli 302 e 306 cod. proc. pen. (estinzione della misura e immediata liberazione del soggetto sottoposto ad essa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2005, n. 38611
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38611
    Data del deposito : 11 ottobre 2005

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