Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di interrogatorio di soggetto in stato di custodia cautelare, non risponde al criterio previsto dall'art. 294, comma quarto, cod. proc. pen. e, quindi, non è tempestivo l'avviso dato al difensore di fiducia residente a Bologna per telefono e successivamente via fax un'ora prima dell'interrogatorio da espletarsi presso la casa circondariale di Modena, a circa trenta chilometri di distanza dal luogo di provenienza, in quanto l'art. 294, comma quarto, succitato, pur non indicando termini tassativi per l'avviso al difensore, ne richiede, tuttavia, la tempestività preordinata ad assicurare al difensore la possibilità di essere presente allo svolgimento dell'atto e di potere svolgere un'adeguata assistenza difensiva. Ne deriva che, in tal caso, l'intempestività dell'avviso determina la nullità dell'interrogatorio, con le conseguenze stabilite dagli articoli 302 e 306 cod. proc. pen. (estinzione della misura e immediata liberazione del soggetto sottoposto ad essa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2005, n. 38611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38611 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 11/10/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 3327
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 024119/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BI MZ, N. IL 16/12/1977;
avverso ORDINANZA del 12/05/2005 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TURONE GIULIANO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 12 maggio 2005 il Tribunale della Libertà di OL confermava l'ordinanza 28 aprile 2005 del Gip di quella sede, che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di estinzione della misura cautelare in carcere applicata con ordinanza 14 aprile 2005 del Gip di OL (relativamente ai reati di detersone e porto di arma comune da sparo) nei confronti di RB AM per nullità dell'interrogatorio di garanzia. L'interrogatorio era stato effettuato il 18 aprile 2005 alle ore 15,05 presso la casa circondariale di MO alla presenza di un difensore di ufficio, dopo che il difensore di fiducia - del foro di OL - era stato avvisato telefonicamente alle ore 14 (e per fax alle 14,05) dello stesso giorno. Nell'ordinanza il Tribunale della Libertà argomentava che un preavviso di un'ora sarebbe stato sufficiente per il difensore per raggiungere MO da OL (trenta chilometri) in tempo utile, quanto meno facendo uso del taxi.
Avverso l'ordinanza propone ricorso il difensore sostenendo che l'art. 294 comma 4 c.p.p., pur non prevedendo un termine per l'avviso al difensore, stabilisce tuttavia che tale avviso debba essere tempestivo, argomentando che il taxi "è strumento di spostamento non ordinano ma eccezionale", e che pertanto non può considerarsi tempestivo un preavviso di una sola ora per un incombente che si deve svolgere in un'altra città.
Il ricorso è fondato. In tema di interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare, il comma 4 dell'art. 294 cod. proc. pen., pur non indicando un termine tassativo per l'avviso al difensore prima del compimento dell'atto, richiede comunque la tempestività di tale avviso, in modo da assicurare al difensore la possibilità di essere presente fisicamente allo svolgimento dell'atto e di poter svolgere un'assistenza difensiva adeguata. In proposito questa Corte ha avuto modo di dare indicazioni circa una valida regola di esperienza in materia, considerando tempestivo, ad esempio, un preavviso di una o due ore quando l'incombente deve svolgersi nel carcere della stessa atta in cui risiede il difensore (Cass., Sez. 1^, 10 ottobre 2001, Assinnata, CED-220240). Deve ritenersi non tempestivo, pertanto, l'avviso dato nel caso di specie. Ne deriva la nullità dell'interrogatorio, con le conseguenze previste dagli artt. 302 e 306 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara inefficace l'ordinanza 14 aprile 2005 del Gip di OL in relazione, entrambe, ai delitti di detenzione e porto di arma da sparo, ordinando la scarcerazione del ricorrente RB AM se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2005